TRENTO. ”Il diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi, non è stato scritto nonostante il fascismo è stato scritto contro il fascismo, da persone appena uscite dal carcere, dalla clandestinità e dai campi, che sapevano benissimo che un giorno se ne sarebbero serviti anche i loro nemici. L’hanno scritto lo stesso, e non per generosità: perché avevano visto da vicino cosa succede quando è l’autorità a decidere quali riunioni sono ammesse. Difenderlo adesso, proprio adesso che a Dro arrivano loro, è l’unico antifascismo che non si smentisce”. A parlare è l’avvocato roveretano Nicola Canestrini avvocato penalista e specialista di diritto penale sovranazionale, appassionato difensore dei diritti dentro e fuori dall’Aula e questa volta interviene così sul tanto temuto raduno di stampo neonazi ”Ritorno a Camelot” atteso nel weekend a Dro.
In questi giorni piovono da ogni parte richieste di impedirlo soprattutto da partiti politici di centrosinistra che pure la legge dovrebbero conoscerla e che un tempo si ispiravano anche a valori di coerenza istituzionale (erano quelli che dicevano di saper governare e di essere seri). Oggi nel gioco a chi la spara più grossa, invece, sono assoluti protagonisti e anche in questa vicenda lo stanno dimostrando attaccando a destra e a manca perché si vieti l’evento. A far chiarezza, per fortuna, ecco l’avvocato Canestrini che parte spiegando chiaramente che non la si pensa come i naziskin di ”Camelot”, anzi: ”Non c’è nulla di folkloristico e nulla di ambiguo: è la messa in scena di un’ideologia che ha prodotto le leggi razziali, la guerra e i campi di sterminio, e che la Costituzione ripudia. Il fascismo è stato una sciagura per l’Italia e per il mondo. Non c’è niente da relativizzare o peggio da difendere”.
E quindi allo schifo che verrà proposto in quel weekend a Dro è giusto che la comunità reagisca raccogliendo firme, ”si organizzi, faccia presidi e dica pubblicamente che rigurgiti fascisti qui non li vuole è la risposta costituzionalmente giusta. È libertà di riunione contro libertà di riunione. Non costa nulla alla democrazia e la rafforza”.
Il problema è un altro, è quando si chiede di vietare. ”Quello che non convince – chiarisce Canestrini – è la richiesta rivolta al Ministro e al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica: vietate, non autorizzate, fermate. Per ragioni di architettura costituzionale, non di opportunità politica”.
Ecco allora la disamina del legale che spiega perché vietare, impedire, non autorizzare in uno stato di diritto una manifestazione è argomento buono per demagoghi e imbonitori la politica vera è un’altra cosa e anche in questo Canestrini ha ragione concludendo così: ”Allora la domanda seria non è “perché il Ministro non vieta”, è come si combatte davvero questa roba. Con i libri di storia fatti bene e le gite scolastiche a Fossoli e a San Sabba. Con la stampa che ci va dentro, documenta. Con una comunità che si presenta più numerosa di loro, come sta facendo l’Alto Garda in questi giorni. Con il ridicolo, che su di loro funziona meglio di un decreto. E con il diritto penale — quello vero — quando c’è qualcosa da punire davvero: violenze, minacce, aggressioni, armi. Fatti. Non idee in quanto tali, nemmeno se ripugnanti”.
Ecco il punto su punto analizzata da Canestrini:
**Primo. Le riunioni, in Italia, non si autorizzano: si preavvisano.**
L’art. 17 della Costituzione non conosce alcun permesso. Prevede il preavviso al questore, e il divieto, soltanto per le riunioni in luogo pubblico; per quelle in luogo privato o aperto al pubblico il preavviso non è nemmeno richiesto. Non è una svista né un cavillo: è un punto fissato apposta da chi veniva da vent’anni di riunioni sottoposte a permesso da un regime.
All’Hotel Ciclamino di Pietramurata è stata autorizzata un’area concerti da 600 persone, e il Comune ha concesso la deroga sul rumore. Quel titolo riguarda capienza, uscite di emergenza e decibel. Non riguarda le idee di chi entra, e non potrebbe riguardarle: nessuna autorità italiana ha il potere di rilasciare o negare una licenza di pubblico spettacolo valutando le opinioni del pubblico. Revocarla adesso per il contenuto ideologico del raduno significa chiedere uno sviamento di potere — un atto adottato per un fine diverso da quello per cui il potere esiste.
Una revoca costruita solo sul contenuto ideologico esporrebbe il provvedimento a un serio problema di legittimità, anche sotto il profilo dello sviamento: se il TAR annullasse, gli organizzatori stamperanno e appenderanno al muro la sentenza, rafforzando la narrazione vittimistica che tanto piace ai fascisti vecchi e nuovi, e a chi con quel mondo non ha mai voluto fare i conti fino in fondo, ai livelli più alti dello Stato compresi.
**Secondo. Anche dove il divieto è possibile, l’art. 17 lo consente soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.**
Non per il contenuto detestabile di ciò che verrà detto o cantato. Anche la giurisprudenza europea distingue tra il contenuto ideologico e le modalità concrete della manifestazione. In Vona c. Ungheria (2103) la Corte richiamò, tra il diritto comparato, la giurisprudenza del Bundesverfassungsgericht secondo cui assumono rilievo le modalità aggressive, provocatorie o intimidatorie della riunione. E ritenne legittimo lo scioglimento dell’associazione ungherese proprio perché anni di parate paramilitari nei villaggi rom avevano oltrepassato la mera espressione di idee offensive, trasformandosi in intimidazione organizzata. Dunque si può intervenire sul modo in cui una riunione si svolge, non sul suo contenuto.
** Terzo, e per me decisivo. Neanche la via penale, però, è semplice come spesso viene raccontata. La legge Scelba non punisce qualsiasi manifestazione nostalgica del fascismo: la Corte costituzionale, dalle sentenze n. 1 del 1957 e n. 74 del 1958 fino alla n. 15 del 1973, ne ha delimitato l’applicazione in funzione del divieto costituzionale di riorganizzazione del partito fascista. E le Sezioni Unite, con la sentenza n. 16153 del 2024, hanno ribadito che l’art. 5 richiede, valutate le circostanze concrete, l’idoneità a creare un concreto pericolo di riorganizzazione. Diversa è la disciplina Mancino: per l’art. 2 le stesse Sezioni Unite parlano espressamente di reato di pericolo presunto (sentenza n. 16153/2924 delle sezioni unite, approfondimento in altro post).
Fuori dai nostri confini la tensione è ancora più netta: l’art. 10 della Convenzione protegge anche le idee che offendono, scioccano e disturbano, e la Grande Camera di Strasburgo, in *Perinçek c. Svizzera* del 15 ottobre 2015, ha condannato uno Stato per avere punito penalmente la negazione del genocidio armeno.
Per chi invoca „il penale“. Il risultato lo conosciamo già.
Processi lunghissimi che finiscono in assoluzione, oppure condanne che consegnano a qualche soggetto con la testa rasata il ruolo di perseguitato politico. Sono settant’anni che ci proviamo, e “Ritorno a Camelot” è all’ennesima edizione.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link



