La mera riproduzione, in una fideiussione specifica, delle clausole dello schema ABI censurato da Banca d’Italia nel 2005 non basta, da sola, a dimostrare l’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale e la conseguente nullità del contratto “a valle”. Il giudice deve verificare in concreto se il modello negoziale utilizzato sia riconducibile a un’intesa o a una pratica concordata restrittiva della concorrenza, tenendo conto anche del momento in cui la garanzia è stata stipulata. Sul diverso terreno dell’art. 1957 c.c., invece, la nullità della clausola derogatoria non travolge automaticamente la distinta pattuizione di pagamento “a prima richiesta”: quindi, se quest’ultima rimane valida, per evitare la decadenza può essere sufficiente anche un’iniziativa stragiudiziale tempestiva. Questo, dunque, il quadro tracciato dalle Sezioni Unite nel risolvere il nuovo capitolo del contenzioso sulle fideiussioni ABI.
Cass. civ., Sez. Un., 28 agosto 2026, n. 24825
Dal decreto Banca d’Italia alla singola fideiussione
La vicenda nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai garanti di un rapporto di finanziamento. Gli opponenti avevano dedotto la nullità delle clausole contenute nelle fideiussioni, sostenendo che esse riproducevano le previsioni dello schema ABI del 2002 oggetto del provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2 maggio 2005: le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c.
Il Tribunale di Siracusa ha quindi investito le Sezioni Unite, mediante rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., di tre questioni strettamente collegate: (i) l’efficacia probatoria del provvedimento dell’Autorità rispetto a fideiussioni stipulate fuori dal periodo considerato nell’istruttoria del 2005; (ii) la possibilità di estenderne le conclusioni alle fideiussioni specifiche, anziché omnibus; (iii) e gli effetti della nullità della deroga all’art. 1957 c.c. in presenza di una clausola di pagamento “a prima richiesta”.
Il provvedimento del 2005 è una prova, non una scorciatoia
Il passaggio di maggiore rilievo pratico riguarda il valore dell’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia. Le Sezioni Unite escludono che esso consenta di presumere automaticamente l’esistenza di un’intesa restrittiva per qualunque fideiussione che riproduca le clausole contestate.
L’accertamento amministrativo rimane certamente un elemento probatorio significativo, ma il suo valore deve essere rapportato al perimetro oggettivo e temporale dell’istruttoria. Ne deriva che, quando la garanzia specifica sia stata stipulata in epoca anteriore o successiva al periodo preso in considerazione dal provvedimento, il giudice deve verificare se l’intesa o la pratica concordata fosse effettivamente operante anche in quel diverso momento. Lo stesso vale sotto il profilo oggettivo: l’indagine della Banca d’Italia aveva infatti riguardato lo schema di fideiussione omnibus, e non indistintamente ogni forma di garanzia bancaria.
La conseguenza processuale è rilevante. La semplice corrispondenza testuale delle clausole non esaurisce l’onere probatorio di chi invoca la nullità antitrust. Essa rappresenta un dato da valutare insieme agli altri elementi disponibili, quali la diffusione uniforme delle clausole nel mercato, la standardizzazione contrattuale e gli ulteriori indici idonei a dimostrare la persistenza dell’intesa o della pratica concordata. Il provvedimento del 2005, dunque, può concorrere alla prova, ma non può essere utilizzato come dimostrazione autosufficiente di una realtà anticoncorrenziale diversa, per periodo o per tipologia negoziale, da quella specificamente accertata.
Fideiussioni specifiche: la nullità va dimostrata in concreto
Il principio assume particolare importanza per le fideiussioni specifiche. Secondo le Sezioni Unite, non è sufficiente sostenere che la presenza delle tre clausole ABI renda automaticamente applicabili le conclusioni raggiunte nel 2005 per le garanzie omnibus.
Il giudice di merito deve piuttosto ricostruire, caso per caso, la concreta esistenza di un’intesa o di una pratica concordata e il relativo effetto restrittivo della concorrenza. La tutela civilistica resta quindi pienamente operativa, secondo i principi già affermati da Cass., Sez. Un., n. 41994/2021, ma l’accertamento dell’illecito “a monte” non può essere svincolato dall’effettivo ambito dell’intesa anticoncorrenziale. In altri termini, la nullità del contratto “a valle” presuppone pur sempre la dimostrazione del collegamento con il fenomeno anticoncorrenziale che ne costituisce il presupposto.
“Prima richiesta” e art. 1957 c.c.: le clausole restano autonome
La pronuncia chiarisce infine un profilo particolarmente rilevante nei giudizi promossi contro i garanti. La nullità della clausola ABI di deroga all’art. 1957 c.c. non determina automaticamente la caducazione della distinta clausola che impone al fideiussore di pagare “a prima richiesta”.
Le due previsioni hanno infatti autonomia strutturale e funzionale. La clausola “a prima richiesta” risponde all’esigenza di consentire al creditore una rapida attivazione della garanzia e, se non risulta essa stessa compresa nell’intesa anticoncorrenziale, continua a produrre i propri effetti. Ne consegue che, una volta eliminata la deroga ai termini dell’art. 1957 c.c., il creditore può evitare la decadenza anche mediante una richiesta stragiudiziale formulata tempestivamente, senza che sia necessariamente richiesta l’introduzione di un’azione giudiziaria.
La decisione ridimensiona così gli automatismi che hanno caratterizzato parte del contenzioso sulle fideiussioni ABI: né la riproduzione delle clausole standard equivale, di per sé, alla prova dell’intesa anticoncorrenziale, né la nullità di una delle previsioni può estendersi indistintamente alle altre clausole del contratto.
Per chi agisce in giudizio, il terreno decisivo torna quindi ad essere quello della prova concreta, tanto dell’illecito “a monte” quanto dell’effettiva incidenza di esso sulla singola garanzia.
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