AWP, nessun danno erariale per il mancato versamento della quota Stabilità 2015


La Corte dei conti distingue il prelievo dal PREU: la quota non versata dal gestore al concessionario incide sui compensi della filiera e resta un rapporto tra privati

La Prima Sezione giurisdizionale centrale d’appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 67/2026, depositata il 27 marzo, interviene su una questione particolarmente significativa per la filiera degli apparecchi AWP: la natura delle somme richieste ai gestori in applicazione del prelievo straordinario introdotto dalla legge di Stabilità 2015 e, soprattutto, la possibilità di qualificare il loro mancato riversamento come danno erariale.

La risposta dei giudici contabili è negativa. La Corte conferma la decisione di primo grado e respinge l’appello della Procura, escludendo che la somma contestata al gestore possa essere assimilata agli incassi delle giocate o al PREU. Una distinzione decisiva, perché consente di tracciare il confine tra somme aventi natura erariale e rapporti economici interni alla filiera.

Per comprendere la portata della pronuncia occorre partire dalla disciplina che ha generato il contenzioso. La legge n. 190/2014, legge di Stabilità 2015, aveva previsto una riduzione complessiva di 500 milioni di euro dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori della filiera degli apparecchi da intrattenimento. Il meccanismo ha dato origine a un articolato contenzioso sulla distribuzione dell’onere economico tra i diversi soggetti coinvolti nella raccolta.

La controversia esaminata dalla Corte riguardava l’amministratore di una società incaricata della raccolta del gioco per conto di un concessionario, ovvero una società di gestione. La contestazione aveva origine da un procedimento penale relativo al mancato riversamento di somme derivanti dagli incassi delle giocate effettuate mediante AWP tra febbraio 2015 e maggio 2016. Gli importi complessivamente contestati ammontavano a circa 27.000 euro, dei quali 7.500 euro a titolo di PREU e 19.500 euro relativi al maggior prelievo previsto dalla legge di Stabilità.

Nel giudizio davanti alla Corte dei conti, tuttavia, la domanda risarcitoria era stata limitata ai 19.500 euro relativi alla quota prevista dalla legge di Stabilità, poiché il PREU risultava comunque versato all’Erario dal concessionario.

Secondo la Procura contabile, il gestore, in quanto incaricato della raccolta per conto del concessionario, sarebbe stato inserito nel rapporto pubblicistico e avrebbe quindi potuto rispondere direttamente nei confronti dell’Erario. La quota prevista dalla legge di Stabilità avrebbe avuto natura pubblica perché imposta dalla legge e destinata allo Stato, con la conseguenza che il mancato riversamento avrebbe determinato un danno erariale da mancata entrata.

Di segno opposto la ricostruzione difensiva: l’unico soggetto direttamente obbligato nei confronti di ADM sarebbe stato il concessionario, mentre la somma richiesta al gestore avrebbe rappresentato una quota di ripartizione interna del maggior prelievo. L’eventuale obbligazione del gestore avrebbe dunque trovato la propria fonte nel rapporto con il concessionario e non in un autonomo rapporto debitorio con l’Erario.

È proprio su questa distinzione che si concentra il passaggio più rilevante della sentenza. Secondo la Corte, le somme oggetto della controversia non riguardavano direttamente le giocate raccolte attraverso gli apparecchi e successivamente non riversate. Non si trattava, cioè, del denaro incassato dai giocatori che, al netto delle vincite e dei compensi spettanti, avrebbe dovuto seguire il normale percorso verso l’Erario.

La quota prevista dalla legge di Stabilità incideva invece sul compenso spettante agli operatori della filiera. I giudici precisano che le somme controverse afferivano al compenso spettante e alla sua misura nel rapporto tra concessionario e gestore.

Da qui la necessità di distinguere tale voce dal PREU. Su quest’ultimo la natura erariale non è in discussione e la Corte riconosce espressamente che il suo mancato riversamento può configurare un danno erariale. Non è però possibile trasferire automaticamente la stessa qualificazione alla quota straordinaria prevista dalla legge n. 190/2014, perché le due fattispecie presentano presupposti e natura differenti.

A rafforzare questa interpretazione interviene, secondo il Collegio, anche la norma di interpretazione autentica successivamente introdotta dalla legge n. 208/2015. In base a tale disciplina, il gestore non era tenuto a trasferire al concessionario anche il proprio compenso per poi riceverne una successiva redistribuzione, ma soltanto la quota derivante dall’applicazione del prelievo straordinario.

Per la Corte questo elemento riconduce la vicenda a una “partita di dare e avere col concessionario”, sebbene originata da un prezzo imposto dal legislatore.

Il passaggio è giuridicamente significativo. Il fatto che una determinata somma trovi origine in una disposizione legislativa non è sufficiente, da solo, a trasformare l’importo dovuto dal gestore al concessionario in una risorsa pubblica detenuta dal primo per conto dell’Erario. Occorre invece verificare quale sia la natura effettiva della somma e quale rapporto giuridico ne regoli il trasferimento.

La Corte prende così le distanze da precedenti nei quali il danno derivante dalla riduzione forzosa dell’aggio prevista dalla legge di Stabilità era stato sostanzialmente assimilato a quello conseguente all’omesso riversamento del PREU. Secondo il Collegio, quell’impostazione non considera adeguatamente gli elementi di distinzione tra le due fattispecie. La disciplina richiamata in quei precedenti per attribuire natura pubblica alle somme riguardava, infatti, specificamente il regime del PREU.

La sentenza assume un rilievo particolare anche perché la stessa Sezione evidenzia che si tratta, per quanto risulta al Collegio, della prima pronuncia resa in secondo grado sulla specifica questione.

Il principio che emerge non deve tuttavia essere esteso oltre il perimetro della controversia. La Corte non afferma che un gestore AWP non possa essere chiamato a rispondere di un danno erariale. Al contrario, distingue espressamente il caso del PREU, rispetto al quale la natura pubblica delle somme e la possibile configurazione del danno erariale rimangono ferme.

La decisione riguarda specificamente la quota straordinaria della legge di Stabilità 2015. Quando la controversia attiene alla riduzione dei compensi della filiera e alla conseguente ripartizione economica tra concessionario e gestore, il rapporto non può essere automaticamente trasformato in un rapporto diretto tra gestore ed Erario.

È una precisazione importante per la ricostruzione giuridica della filiera del gioco pubblico. All’interno del sistema concessorio convivono infatti obblighi pubblicistici e rapporti contrattuali tra soggetti privati. L’esistenza della concessione a monte e l’origine legislativa di un determinato onere economico non comportano necessariamente che ogni somma circolante tra gli operatori assuma natura pubblica.

Articolo pubblicato su Jamma Magazine 222


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