Quando aprire un varco in una muratura portante resta un
intervento locale e quando diventa un miglioramento sismico? La
Circolare n. 7/2019 vincola il Genio Civile o l’unica fonte cogente
sono le NTC 2018? Se qualcosa non tiene, risponde il progettista o
l’ufficio che ha autorizzato?
A questi interrogativi risponde il Consiglio di Stato con la
sentenza n. 6570 del 21
agosto 2026, che chiarisce uno degli aspetti più
sottovalutati quando si chiede un’autorizzazione sismica in
sanatoria, ovvero che la qualificazione dell’opera come intervento
locale si misura soltanto sulle Norme Tecniche per le Costruzioni,
unica fonte cogente, al paragrafo 8.4.1. Per chi progetta, questo
vuol dire che la difesa di quell’inquadramento si costruisce sui
parametri della norma tecnica e non sui testi che l’accompagnano.
Non lo rafforza il richiamo a una circolare applicativa, non lo
rafforza la conformità a un parere di comitato tecnico regionale e
non lo indebolisce lo scostamento da un valore soltanto
raccomandato, perché nessuno di questi documenti può aggiungere
verifiche che la norma non impone.
Cade così l’argomento speculare, quello di chi punta a demolire
un’autorizzazione sismica in sanatoria misurando lo scarto fra gli
elaborati e una linea guida, perché l’unico metro prescrittivo
resta il D.M. 17 gennaio 2018. Il problema, del resto, non è
soltanto sismico, visto che circolari, linee guida e FAQ vengono
ormai maneggiate come se fossero norme. Sul piano sistematico, e la
pronuncia non se ne occupa, la giustizia amministrativa ha già
disatteso in più punti le linee guida sul Decreto Salva Casa del 30
gennaio 2025, presentate dallo stesso Ministero come indicazioni
prive di valore vincolante, là dove allargavano la disciplina dello
stato legittimo oltre la lettera dell’art. 9-bis.
Un documento di indirizzo può spiegare la regola, mai
riscriverla.
Aprire varchi nelle murature portanti: come nasce il
contenzioso
Una società proprietaria dell’appartamento al terzo piano di un
fabbricato, con la sovrastante porzione di sottotetto, contesta i
lavori strutturali eseguiti senza titolo nell’unità immobiliare
sottostante. Sulle stesse opere il Comune adotta un’ordinanza
dirigenziale che addebita alla proprietaria la fusione di due
appartamenti in una sola unità immobiliare, la realizzazione di un
balconcino sul prospetto e l’apertura di varchi nelle murature
portanti.
Pochi giorni prima di quell’ordinanza la controinteressata aveva
depositato la denuncia dei lavori in sanatoria, e fra il giugno e
l’agosto del 2021 il Genio Civile le rilascia due autorizzazioni
sismiche in sanatoria. Nel luglio del 2022 la società ne chiede
l’annullamento in autotutela allegando una relazione tecnica, ma
l’ufficio, dopo la comunicazione dei motivi ostativi e le
controdeduzioni, rigetta la richiesta.
Respinto il ricorso davanti al TAR Campania, la società propone
appello sostenendo che i lavori andassero inquadrati come
miglioramento sismico e non come intervento locale, perché estesi
all’intero manufatto, e che negli elaborati mancassero il raffronto
ante e post operam dell’allineamento murario e la valutazione
quantitativa, in termini relativi, di rigidezza, resistenza e
capacità di spostamento. Richiama a sostegno la Circolare n. 7/2019
e un parere di comitato tecnico-scientifico regionale, e lamenta la
violazione delle garanzie partecipative.
Norme tecniche, circolari e pareri: che cosa vincola davvero
l’autorizzazione sismica
Per comprendere la decisione dei giudici di Palazzo Spada è
necessario circoscrivere il quadro normativo di riferimento. Chi
esegue lavori in zona sismica deve depositare la denuncia di inizio
lavori con il progetto esecutivo asseverato e la documentazione
richiesta dalla normativa antisismica, secondo l’art. 93 del d.P.R.
n. 380/2001 (che riprende l’art. 17 della Legge n. 64/1974,
richiamato dalla sentenza) e la disciplina regionale che individua
l’ufficio competente. L’inizio dei lavori è poi governato dall’art.
94, che nelle località sismiche, salvo quelle a bassa sismicità, lo
subordina alla preventiva autorizzazione dell’ufficio tecnico
regionale. È da lì che nascono i titoli contestati.
Il perno tecnico è il paragrafo 8.4.1 delle NTC approvate con
D.M. 17 gennaio 2018, che isola gli interventi di riparazione o
locali da quelli di miglioramento e di adeguamento. Attorno a
quella previsione ruotano i testi applicativi, dalla Circolare n.
7/2019 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui
l’appellante invoca il capitolo C8.4.1, ai documenti di indirizzo
degli organismi tecnici regionali.
Sul versante procedimentale rileva l’art. 21-nonies della Legge
n. 241/1990, che fissa il termine massimo per l’annullamento
d’ufficio dei titoli autorizzatori, oggi sei mesi dopo la Legge n.
182/2025 e dodici mesi nel testo applicabile alla vicenda, con
l’unica finestra ulteriore aperta dal comma 2-bis per i
provvedimenti ottenuti mediante false rappresentazioni frutto di
condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in
giudicato. Gli artt. 7 e 10-bis della stessa legge presidiano
invece le garanzie di partecipazione.
Intervento locale secondo le NTC 2018: i principi affermati dal
Consiglio di Stato
Alla luce di questo quadro, i giudici d’appello confermano che
le opere eseguite sono interventi locali, sulla base di quanto
dichiarato dai tecnici di parte e di quanto stabilito al paragrafo
8.4.1 delle norme tecniche del 2018, che rappresentano l’unica
fonte normativa cogente. È il passaggio che regge l’intera
decisione, perché sposta il confronto dalle indicazioni applicative
alla norma vincolante. Alla Circolare tocca lo stesso metro. Il
valore del coefficiente di struttura inferiore a 3 è semplicemente
raccomandato al capitolo C7.8.1.6 e non rappresenta una
tassatività.
Non va meglio al parere del comitato tecnico-scientifico
regionale invocato dall’appellante. Palazzo Spada osserva che si
tratta di un atto meramente consultivo, non assumibile come fonte
normativa con forza prescrittiva, tanto più che una nota
integrativa lo ha di recente qualificato come strumento ausiliario
per la progettazione, l’esecuzione e il controllo degli interventi
di recupero. E anche volendo utilizzarlo, come rilevano le parti
appellate, un chiarimento del novembre 2022 circoscrive la verifica
alla porzione di parete oggetto dell’intervento e compresa fra i
due incroci murari adiacenti, ante e post intervento, per cui i
riscontri pretesi dall’appellante non sono richiesti in ambito
locale.
C’è poi un equivoco che la sentenza smonta, quello sul
significato del timbro dell’ufficio. L’istruttoria che precede
l’autorizzazione sismica guarda alla correttezza amministrativa
della denuncia e alla coerenza delle impostazioni progettuali con
le norme tecniche vigenti, e si ferma lì. La responsabilità
dell’osservanza delle norme sismiche ricade invece, nei limiti
delle rispettive competenze, su progettista, geologo, direttore dei
lavori, costruttore e collaudatore.
Sul tempo, poi, i giudici aggiungono un argomento che da solo
basterebbe. Quando la società avanza la richiesta di annullamento,
il termine dell’art. 21-nonies è ampiamente decorso dal rilascio
delle autorizzazioni, che l’appellante non ha impugnato
tempestivamente, e non ricorre l’ipotesi del comma 2-bis. Il
riferimento è alla Corte Costituzionale (sentenza n. 88/2025), per
la quale quella disciplina equilibra la tutela dell’interesse
pubblico e la certezza dei rapporti giuridici, proiezione della
buona fede e dell’affidamento legittimo, e il potere amministrativo
non è assoluto né inesauribile ma strumentale, da esercitare con il
minimo sacrificio per il privato. Non basta l’interesse pubblico,
non bastano gli interessi culturali o ambientali, non basta
l’istanza di chi si è mosso troppo tardi.
Infondato anche il secondo motivo, perché le regole comunicative
risultano osservate e le controdeduzioni erano inidonee a mutare
l’esito del procedimento.
Intervento locale o miglioramento sismico: che cosa mettere negli
elaborati
Dal punto di vista tecnico, la distanza fra intervento locale e
miglioramento non dipende da come l’opera viene dichiarata, ma
dagli effetti sul comportamento globale della costruzione. È di lì
che discende il perimetro della verifica. Nel primo caso l’analisi
si concentra sulle parti interessate dall’intervento e su quelle
con esse interagenti; nel secondo si estende a tutte le porzioni
potenzialmente toccate da modifiche di comportamento e alla
struttura nel suo insieme, con il collaudo statico che diventa
obbligatorio.
Qui sta la risposta alla censura sul raffronto ante e post
operam. Per gli interventi locali le norme tecniche non richiedono
le analisi globali della struttura prima e dopo l’opera, sostituite
da verifiche sul singolo elemento o sul meccanismo su cui si
interviene, volte a misurarne gli incrementi di resistenza e
duttilità. Sostenere che l’apertura di varchi in murature portanti
trascini l’intero fabbricato nella categoria superiore è quindi
un’affermazione da dimostrare sui parametri delle NTC, non da
fondare sull’assenza di elaborati che quelle norme non
pretendono.
Negli elaborati va messa allora una relazione limitata alle
parti interessate e interagenti, che documenti le carenze
riscontrate, risolte o persistenti. Se l’intervento ha finalità di
rafforzamento, serve anche la valutazione dell’incremento di
sicurezza locale conseguito. È lì che la qualificazione tiene o
cede.
In una prospettiva di sistema, e su un profilo che la pronuncia
lascia impregiudicato, regolarità sismica e regolarità edilizia
restano su binari autonomi, con procedimenti e titoli distinti.
Autorizzazione sismica in sanatoria e autotutela: che cosa cambia
per tecnici e vicini
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello,
confermando la sentenza di primo grado e la legittimità del diniego
di annullamento in autotutela. La pronuncia si muove peraltro sul
terreno della legittimità di titoli già rilasciati, senza
affrontare l’ammissibilità in sé dell’autorizzazione sismica
postuma.
Ai professionisti la pronuncia lascia soprattutto un metodo. La
qualificazione di un intervento strutturale va costruita e
documentata dentro la norma tecnica, perché è quello il terreno su
cui verrà giudicata, e il titolo ottenuto non sposta di un
millimetro il rischio, che resta in capo a chi ha scelto. Per il
terzo che intende contestarlo vale la regola speculare, perché
l’impugnazione tempestiva resta la strada e l’istanza di autotutela
non ne è il sostituto.
La pronuncia si inserisce in una linea che tiene distinte le
norme tecniche dagli strumenti di supporto e, sul piano
procedimentale, consolida la stabilità dei titoli una volta scaduto
il termine di legge. Fra la norma che obbliga e la linea guida che
accompagna, il progetto risponde soltanto alla prima.
Domande frequenti su intervento locale e autorizzazione
sismica
Quando un intervento si considera locale secondo le NTC
2018?
Quando riguarda singole parti o elementi della struttura senza
modificarne significativamente il comportamento globale, secondo il
paragrafo 8.4.1 delle norme tecniche approvate con D.M. 17 gennaio
2018, indicate dal Consiglio di Stato come unica fonte normativa
cogente. Circolari e pareri tecnici regionali non possono ampliare
le verifiche richieste.
Le indicazioni della Circolare n. 7/2019 sono
obbligatorie?
No, hanno natura applicativa e non aggiungono prescrizioni alle
norme tecniche. Il valore del coefficiente di struttura inferiore a
3, per esempio, è semplicemente raccomandato al capitolo C7.8.1.6 e
il suo mancato rispetto non vizia di per sé l’autorizzazione
sismica.
L’autorizzazione sismica solleva il progettista dalle sue
responsabilità?
No. L’istruttoria si ferma alla correttezza amministrativa della
denuncia e alla coerenza delle impostazioni progettuali, mentre la
responsabilità dell’osservanza delle norme sismiche resta, nei
limiti delle rispettive competenze, su progettista, geologo,
direttore dei lavori, costruttore e collaudatore.
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