[1] Così, Comm. trib. prov. Milano, sez. XII, 28 gennaio 2021, n. 2022.
[2] Ad oggi, i soli altri esempi di pronunce giurisdizionali in materia di influencer sono rinvenibili nelle note sentenze sul c.d. “caso Cristiano Ronaldo” (Comm. trib. prov. Torino, sez. I, 6 aprile 2022, n. 278, e Corte Giust. trib., 2° grado Piemonte, 15 maggio 2023, n. 219, su cui v. L. Pennesi, Natura giuridica e allocazione territoriale dei redditi tratti dallo sfruttamento dell’immagine personale: note critiche e considerazioni di sistema (Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sezione I, sentenza n. 278, 06 Aprile 2022), in Riv. dir. trib. int., 2022, 119), e sul “caso Belen Rodriguez” (Comm. trib. prov. Milano, 22 luglio 2016, n. 6443).
[3] V. Comm. trib. prov. Milano, 22 luglio 2016, n. 6443.
[4] La norma formerà oggetto di analisi nel par. 3.
[5] V. sul punto A. Fantozzi – F. Paparella, Lezioni di diritto tributario dell’impresa, Cedam, 2019, 171; M. Beghin, Atti di gestione «anomali» o «antieconomici» e prova dell’afferenza del costo all’impresa, in Riv. dir. trib., 1996, I, 413; G. Zizzo, Inerenza ai ricavi o all’attività? Nuovi spunti su una vecchia questione, in Rass. trib., 2007, 1789.
[6] La dottrina internazionale è unanime sul punto: secondo M. De Veirman – V. Cauberghe – L. Hudders, Marketing through Instagram influencers: the impact of number of followers and product divergence on brand attitude, in International Journal of Advertising, v. 36, 5, 2017, 798-828, i social media influencer possono essere definiti “people who have built a sizeable social network of people following them”; A. Bal, Taxing social media stars, in Tax notes international, v. 108/2022, 561-566, sottolinea come “The best way to reach a large audience is through social media influencers – individuals who have a dedicated following and are viewed as trustworthy experts within their field”; P.L. Breves – N. Liebers – M. Abt – A. Kunze, The Perceived Fit between Instagram Influencers and the Endorsed Brand – How Influencer Brand Fit Affects Source Credibility and Persuasive Effectiveness, in Journal of Advertising Research, 2019, 440-455, evidenziano come gli influencer costituiscano “opinion leaders in digital social media who communicate to an unknown mass audience”.
[7] Il settore maggiormente dominato dagli influencer è quello del beauty marketing, seguito da fashion marketing, food, hi-tech e travel. In Italia, gli investimenti nel mercato degli influencer ha raggiunto un valore di 323 milioni di euro nel 2023 (dato in crescita del 10% rispetto al 2022); a livello globale, gli investimenti nel settore hanno superato i 30 miliardi di dollari, con la prospettiva di raggiungere i 50 miliardi nel 2028; fonte Il Sole 24 Ore, Professione influencer, il mercato corre, 25 aprile 2024. Cfr. sul punto la descrizione del fenomeno elaborata da S. Kostikidis, Influencer income and tax treaties, in Bulletin for international taxation, June 2020, 359: “At the outset, they start small by posting some photographs or videos on well-known social media platforms, for example, Facebook, or, more commonly, Instagram, through which they gradually draw the attention of more and more users of these platforms, becoming popular by being respected for their, for example, fashion choices. That, in turn, draws the attention of many companies who identify these individuals as having the potential to advertise their products. These individuals are broadly referred to as influencers”.
[8] Sul punto, è stato osservato che “Consumers’ perceptions of endorsers affect the effectiveness of the message and the consumer-brand relationship. In particular, accompanied by a relevant fit with the endorsed products (Kirmani and Shiv, 1998; Misra and Beatty, 1990), personal attributes of the endorser may enhance his or her persuasiveness (…) Moreover attractiveness goes beyond physical attractiveness, other aspects such as perceived familiarity, similarity and likeability may impact the endorser’s persuasiveness” (così M. De Veirman – V. Cauberghe – L. Hudders, op. cit., 814). La sociologa americana Shoshana Zuboff ha evidenziato come la diffusione delle piattaforme di social media e l’uso indiscriminato che fanno dei dati dei rispettivi utenti abbia affievolito l’importanza del rispetto della vita privata (v. diffusamente S. Zuboff, Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro dell’umanità nell’era dei nuovi poteri, LUISS University Press, 2019, 622 ss.).
[9] M. De Veirman – V. Cauberghe – L. Hudders, cit., 798, puntualizzano come “by seeding a certain message or a new product with these influencers, marketers aim to maximize the diffusion of information through their social network (Weimann 1994; Keller and Berry 2003)”. Il punto nodale è costituito dalla capacità di influenzare un numero indefinibile e potenzialmente abbondantissimo di utenti: “Through their posts, influencers may influence a disproportionately large number of others, possibly indirectly via a cascade of influence through their followers (Gladwell 2000). Today, 75% of marketers are using influencer marketing (Augure 2015)”.
[10] E. Sassoon, Influencer marketing e oltre, in Harvard Business review Italia, 2024. A livello globale l’influencer marketing vale 21 miliardi di dollari, e 300 milioni di persone in tutto il mondo si considerano creatori di contenuti.
[11] Così M. De Veirman – V. Cauberghe – L. Hudders, cit., 799.
[12] V. AGCOM, Allegato A alla Delibera n. 178/23/CONS (“Consultazione pubblica relativa alle misure volte a garantire il rispetto, da parte degli influencer, delle disposizioni del Testo unico sui servizi di media audiovisivi”), ove si prende esplicitamente atto del “significativo impatto sociale ed economico del settore degli influencer, che ha quindi assunto negli ultimi anni una cruciale importanza”. Sono analizzate le esperienze di otto Paesi membri, solo alcuni dei quali si sono dotati di una legislazione ad hoc; per farlo, il criterio principale è stato quello del quantitativo di follower.
[13] Così, G. Tinelli, Il principio di inerenza nella determinazione del reddito d’impresa, in Riv. dir. trib., 2002, I, 437.
[14] L’espressione è di A. Fantozzi – F. Paparella, op. cit., 170.
[15] Così M. Leo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Tomo I, 2018, Giuffrè, 976; E. De Mita, Principi di diritto tributario, Giuffrè, 2004, 240; E. Marello, Involuzione del principio di inerenza?, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2002, 480; G. Cipolla, Ritenuta alla fonte, in Dig. disc. priv., sez. comm., XIII, Torino, 1996, 22; L. Peverini, Giudizio di fatto e giudizio di diritto in materia di costi non inerenti all’attività d’impresa, in Riv. dir. trib., 2008, 889; F. Gallio, Deducibili totalmente le spese sostenute da influencer nel campo dell’immagine se si prova l’utilizzo per eventi, in Fisco, 2024, 1458. Il ravvicinamento tra le due fattispecie risale al d.l. 4 luglio 2006, n. 223 e ai successivi interventi operati dal legislatore in materia. Sul punto, osserva F. Rasi, L’imposta sul reddito delle persone fisiche. Il reddito di lavoro autonomo nell’IRPEF, in L. Salvini (a cura di), Diritto tributario delle attività economiche, Giappichelli, 2022, 193 ss., che pur non essendo espressamente previsto per il reddito di lavoro autonomo, il requisito dell’inerenza è estensibile alle spese sostenute nell’esercizio di arti o professioni, trattandosi di un “presupposto generale e indispensabile per la deducibilità di un costo” (p. 196).
[16] La questione è stata ampiamente trattata da C. Sacchetto, I redditi di lavoro autonomo. Nozione e disciplina tributaria, Giuffrè, 1984, 290 ss. V. anche M. Leo, op. cit., 954 ss.
[17] Così O. Nocerino, Il problema dell’individuazione di un principio generale (inespresso) di inerenza, in Rass. trib., 1995, II, 910.
[18] Così E. Marello, cit., 481.
[19] Così Cass. civ., 18 febbraio 2015, n. 3198.
[20] V. l’art. 32 del Testo unico istitutivo dell’imposta di ricchezza mobile (T.U. n. 4021 del 24 agosto 1877): la norma identificava analiticamente le spese “inerenti la produzione” e, pertanto, deducibili dai redditi industriali, richiamando altresì una vasta categoria di spese diverse e non ammesse in deduzione. La norma favorì la formazione di un orientamento dottrinale volto a ritenere inerenti – e dunque deducibili – le sole spese essenziali per la produzione, ossia le spese “in assenza delle quali la produzione non avrebbe potuto realizzarsi” (così O. Quarta, Commento alla legge sulla Imposta di Ricchezza Mobile, vol. II, Milano, 1920, 184). Sul requisito della necessità ai fini della deducibilità delle spese v. M. Procopio, L’inerenza nel sistema delle imposte sui redditi, Milano, 2009, 38.
[21] Così P. Mastellone, Indeducibilità delle spese “qualitativamente” non inerenti: il sindacato del Fisco tra libertà di iniziativa economica e capacità contributiva, in GT – Riv. giur. trib., 2022, 438.
[22] Con l’entrata in vigore del TUID 29 gennaio 1958, n. 645, si assisteva al superamento del principio di necessità della spesa, in favore di una valutazione dell’inerenza di essa nell’ambito della produzione del reddito. In particolare, si veda l’art. 91 del detto TUID n. 645 del 1958, ai sensi del quale “il reddito netto è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi lordi che compongono il reddito soggetto all’imposta e l’ammontare delle spese e passività inerenti alla produzione di tale reddito”: la norma ammetteva la deducibilità degli elementi negativi di reddito attinenti al ciclo produttivo, sebbene indirettamente collegati allo stesso. Sul punto, attenta dottrina ha rilevato che ciò che acquisiva rilevanza non era più la necessità intesa come indispensabilità della spesa, bensì la relativa strumentalità in funzione della produzione del reddito (così A. Vicini Ronchetti, La clausola dell’inerenza nel reddito d’impresa, Padova, 2016, 26).
[23] V. P. Tarigo, Il giudizio d’inerenza dei costi d’impresa in alcune recenti sentenze della Corte di Cassazione, in Riv. dir. fin. sc. fin., 2016, I, 423, che ricostruisce la definizione basandosi sulla interpretazione primigenia che ricava il principio in oggetto dalla formulazione dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r.
[24] Così F. Paparella, L’indeducibilità dei compensi degli amministratori delle società di capitali secondo una recente ordinanza della Corte di Cassazione: una evidente (ma evitabile) svista giurisprudenziale, in Riv. dir. trib., 2010, II, 631; l’Autore si esprime sulla annosa questione della deducibilità dei compensi degli amministratori di società di capitali dal reddito dell’impresa, soffermandosi su una peculiare pronuncia della Corte di cassazione in materia e, nello specifico, sulla dubbia sovrapposizione tra la disciplina dell’imprenditore e quella dedicata agli amministratori, effettuata dalla Corte stessa. Relativamente al caso di specie – in cui i giudici di legittimità negavano la deduzione del compenso dell’amministratore sulla scorta del previgente art. 62, t.u.i.r., che escludeva la deducibilità del compenso erogato per il lavoro prestato dall’imprenditore – si osserva che non solo non è ravvisabile, all’interno dell’ordinamento tributario, un divieto di deducibilità dei compensi degli amministratori, ma che qualunque decisione in tal senso – come quella in commento – entrerebbe in rotta di collisione con i principi che presiedono la determinazione del reddito d’impresa, compreso quello di inerenza: se si ritengono deducibili i costi anche solo potenzialmente idonei a generare ricavi, a maggior ragione andrebbero dedotti i compensi degli amministratori della società, “sicuramente da annoverare tra quelli che più di ogni altro sono destinati a determinare proventi tassabili” (640). Attualmente, il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sancisce la deducibilità di tali compensi purché questi formino oggetto di deliberazione, assembleare o consiliare, specifica e formalmente corretta (Cass. civ., sez. trib., 20 febbraio 2020, n. 4400; Id., 19 luglio 2013, n. 17673; Id., 9 novembre 2018, n. 28668), ancorché successiva allo svolgimento dell’incarico dell’amministratore, e quindi all’imputazione del costo in bilancio (così Cass. civ., sez. trib., 9 agosto 2022, n. 24562). V. sul punto, ex multis, D. Stevanato, Vizio civilistico di erogazione e indeducibilità fiscale: il caso dei compensi agli amministratori, in Dialoghi trib., 2015, 423 ss.
[25] Così, v. Cass. civ., sez. trib., 27 settembre 2000, n. 12813; Id., 12 giugno 2006, n. 20748; Id., 11 aprile 2008, n. 9497; Id., 6 ottobre 2011, n. 20451. Per un parere contrario a tale orientamento v. A. Fantozzi – F. Paparella, op. cit., 174-175.
[26] Così Cass. civ., sez. V, 26 maggio 2009, n. 12168.
[27] Così A. Fantozzi – F. Paparella, cit., 171.
[28] Così Cass. civ., sez. V, 26 aprile 2017, n. 10269.
[29] Ampia dottrina esclude che il principio di inerenza sia oggetto di esplicita enunciazione normativa: in questo senso, v. ex multis G. Zizzo, Regole generali sulla determinazione del reddito d’impresa, in F. Tesauro (a cura di), L’imposta sul reddito delle persone fisiche, II, Torino, 1994, 557; R. Lupi, Redditi illeciti, costi illeciti, inerenza ai ricavi e inerenza all’attività, in Rass. trib., 2004, 1935 ss.; M. Procopio, Le imposte sui redditi ed il principio dell’inerenza (2010-2020), Parte prima, retro, 2020, 2303; P. Mastellone, op. cit., 439. Per un’opinione contraria, L. Peverini, op. cit., 888.
[30] Così Cass. civ., ord. n. 450 del 2018, sulla quale v. P. Antonini, La Cassazione sull’inerenza predica bene ma razzola male, in GT – Riv. giur. trib., 2018, 323 ss.; M. Procopio, Il principio dell’inerenza ed il suo stretto collegamento con quello della capacità contributiva, retro, 2018, 1667 ss.; G. Ferranti, Cambiamento di rotta della Cassazione sull’inerenza, ma restano gli equivoci, in Il Fisco, 2018, 907 ss. Alla luce di quanto preventivamente osservato circa l’estensibilità del principio al reddito da lavoro autonomo, si può ritenere che anche la norma in questione, sebbene dettata per una diversa categoria reddituale, venga in considerazione in riferimento al reddito da lavoro autonomo.
[31] In dottrina è stato ricordato come, a parere della Corte costituzionale, la nozione di inerenza derivi “dal fatto che il reddito costituisce una grandezza la cui determinazione non può, ovviamente, prescindere dai costi che afferiscono alla sua produzione. E, parimenti, occorre scongiurare che concorrano alla formazione del reddito da assoggettare a tassazione componenti negativi estranei all’attività d’impresa, che ne altererebbero la corretta determinazione” (v. Corte cost., n. 262 del 4 dicembre 2020: sul punto F. Tundo, Per un Fisco ragionevole occorre un “self restraint” del legislatore, in GT – Riv. giur. trib., 2021, 105; Id., Inerenza e antieconomicità nell’IVA: l’autosuggestione cosciente della Cassazione, in Riv. dir. trib. int., 2023, 25).
[32] In questo senso R. Lupi, op. cit., 1935 ss.
[33] V. da ultimo Cass. civ., sez. trib., ord. 15 novembre 2022, n. 33568: “Il principio di inerenza dei costi deducibili, esprimendo una correlazione in concreto tra costi e attività d’impresa, si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde da valutazioni di natura quantitativo”. Analogamente, Cass. civ., 2 febbraio 2005, n. 2114; Id., 21 gennaio 2009, n. 1465; Id., 19 maggio 2010, n. 12246; Id., 7 marzo 2014, n. 5349; Id., 27 febbraio 2015, n. 4041; Id., ord. 18 aprile 2016, n. 7649; Id., 21 novembre 2018, n. 30030; Id., ord. 3 aprile 2019, n. 9252; Id., 22 marzo 2021, n. 8002, con commento di C. Glendi – M. Bruzzone, in GT – Riv. giur. trib., 2021, 548. In dottrina v. ex multis A. Fantozzi – F. Paparella, op. cit., 170 ss.; G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte speciale, Padova, 2015, 447. Sulla valutazione qualitativa sottesa all’accertamento dell’inerenza delle spese deducibili v. tra le più recenti Cass. civ., sez. trib., 22 maggio 2019 n. 13764; Id., ord. 8 marzo 2021, n. 6368; Cass. civ., sez. trib., 15 novembre 2022, n. 33568. In dottrina si rimanda, ex multis, ai contributi di G. Tinelli, Il principio di inerenza nella determinazione del reddito d’impresa, in Riv. dir. trib., 2002, 148; G. Fransoni, La Finanziaria 2008 e i concetti di inerenza e congruità, in G. Fransoni (a cura di), Finanziaria 2008. Saggi e commenti, Giuffrè, 2008; E. Della Valle, Attività produttiva delocalizzata: inerenza e strumentalità dei beni in caso di comodato a terzisti esteri, in Corr. trib., 2011, 1036; F. Tundo, Inerenza e antieconomicità nell’IVA, cit.
[34] Ex multis: Cass. civ., 15 settembre 2017, n. 21405; Cass. civ., 20 maggio 2015, n. 10319; Cass. civ., 2 aprile 2010, n. 8072.
[35] Così A. Fantozzi – F. Paparella, op. cit., 171. V. sul punto A. Fantozzi, Sindacabilità delle scelte imprenditoriali e funzione nomofilattica della Cassazione, in Riv. dir. trib., 2003, 552; P. Boria, L’inerenza dei costi nella determinazione del reddito d’impresa – la ricostruzione del principio di inerenza nella giurisprudenza della Cassazione, in GT – Riv. giur. trib., 2018, 767 ss.; G. Fransoni, Una bella sorpresa: la nouvelle vague della Corte di Cassazione in tema di inerenza, in Riv. dir. trib., 19 marzo 2018; A. Vicini Ronchetti, Inerenza nel reddito d’impresa: riflessioni sull’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, in Riv. dir. trib., 2019, 551 ss. (spec. 555-562).
[36] Così Cass. civ., sez. V, 10 ottobre 2014, n. 21450.
[37] Così C. Todini – M. Procopio – F. Racioppi – M. Pellecchia, L’IRES, in L. Salvini (a cura di), Diritto tributario delle attività economiche, Torino, 2022, 111. Per un’opinione contraria v. E. Marello, op. cit., 486, a parere del quale “si deve rifuggire la tentazione consistente nel ritenere l’inerenza impossibile da determinare in astratto, ma piuttosto come un parametro da valutare caso per caso. Aderendo a tale impostazione si coglie infatti solo una parte della verità, generando elementi arbitrari non desiderabili”.
[38] In dottrina è stata messa in luce la “pervasività” del concetto di antieconomicità nella giurisprudenza della Suprema Corte, che in numerose pronunce sul tema segna un netto distacco dalle previsioni legislative: “nonostante il sistema dell’imposizione sui redditi, e del reddito d’impresa in particolare, sia – a parte eccezioni enumerate – sostanzialmente refrattario ad intromissioni di valori eterodeterminati in luogo di quelli pattuiti tra le parti, la nozione di antieconomicità si è letteralmente insidiata nel diritto vivente” (così F. Tundo, op. cit., 30).
[39] “L’antieconomicità e incongruità della spesa sono indici rivelatori della mancanza di inerenza, pur non identificandosi con essa”; così Cass. civ., n. 450 del 2018 e Cass. civ., n. 6368 del 2021, cit., ove i giudici di legittimità hanno affermato che “un costo, se inerente con l’attività d’impresa, sarà deducibile, anche se antieconomico rispetto al ricavo atteso” (in questo senso v. P. Tarigo, cit., 423). Sulla rilevanza della congruità come mero indice di inerenza e non come concetto assorbente, v. G. Falsitta, Manuale di diritto tributario. Parte generale, Padova, 2015, 553-554.
[40] V. sul punto la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 27/E del 26 maggio 2009, laddove è specificato che, ai fini irap, “le spese sostenute dall’azienda per acquisire beni e servizi da destinare ai dipendenti per lo svolgimento dell’attività lavorativa continuino ad essere deducibili nella misura in cui costituiscono spese funzionali all’attività di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente. A titolo esemplificativo, rientrano tra i costi deducibili quelli sostenuti per l’acquisto di tute e scarpe da lavoro” (10).
[41] V. in questi termini Corte Giust. trib., 2° grado Veneto, sez. II, n. 177 del 14 febbraio 2023.
[42] Così Corte Giust. trib., 2° grado Veneto, sez. II, n. 177 del 14 febbraio 2023.
[43] V. Comm. trib. prov. Milano, n. 6443 del 22 luglio 2016: dai contratti di ingaggio prodotti dalla ricorrente risultava espressamente previsto che l’artista dovesse usare “adeguato vestiario moderno di sua proprietà (abiti, vestiti, scarpe, accessori in genere, trucchi, ecc.)”. Secondo i giudici di prime cure, i contratti di ingaggio sarebbero sufficienti a dimostrare l’inerenza e la deducibilità forfettaria del 50% dei costi per gli abiti indossati nello svolgimento dell’attività professionale della soubrette.
[44] Osserva F. Gallio, op. cit., 1457, che “nel caso di specie, l’acquisto di vestiario di vario tipo e genere è una condizione strettamente collegata con l’attività svolta e ne rappresenta il necessario presupposto di modo che va ritenuto inerente alla particolare attività professionale esercitata”.
[45] Sul punto, è stato rilevato che “Di fatto dall’inizio del terzo millennio per diverse tipologie di professioni si è sempre più affievolita la distinzione tra vestiario per uso privato e vestiario per uso professionale” (così V. Delli Priscoli, La deducibilità dei costi per l’acquisto di vestiario: l’evoluzione giurisprudenziale del principio di inerenza e le criticità sull’applicazione dell’accertamento parziale, retro, 2024, 1776).
[46] Verosimilmente, tale prova potrebbe considerarsi raggiunta solo se il contribuente dimostrasse di aver ceduto il capo di vestiario immediatamente dopo l’esecuzione della prestazione lavorativa per la quale è stato acquistato; in qualunque altra circostanza, si tratterebbe di una prova negativa.
[47] Sul punto, si rinvia all’analisi svolta nel corso del par. 2.
[48] Così Cass. civ., sez. V, n. 21450 del 10 ottobre 2014.
[49] Per pareri diversi sul caso in oggetto, si segnalano i contributi di F. Gallio, op. cit., 1457; V. Delli Priscoli, op. cit., 1779, a parere del quale “la deduzione del costo del vestiario nella misura del 50% appare plausibile e condivisibile – ma non per questo totalmente al riparo da eventuali contestazioni dell’Agenzia delle entrate – nel caso in cui il contribuente produca un contratto di collaborazione professionale in cui sia presente una clausola relativa al ‘dress code’”; F. Dami – F. Prosperi, Deducibili le spese dell’influencer se viene provato l’utilizzo esclusivo dei beni agli eventi, in GT – Riv. giur. trib., 2024, 615, ove si ritiene espressamente “condivisibile” il ragionamento espresso nella sentenza in commento e specificamente “il suo presupposto, individuato nel fatto che il vestiario, in casi come questi, non assume un rapporto strettamente ed ineludibilmente strumentale alla sola attività (come sarebbe per la toga dell’avvocato, la tuta del pilota di gare automobilistiche o il camice del medico), ben potendo essere utilizzato anche in ambiti (e quindi per finalità) strettamente personali (inutile sottolineare che lo stesso abito potrebbe essere utilizzato oltre che “per lavoro”, per partecipare ad una cena con gli amici o per una passeggiata con la famiglia)” (620). Nello specifico, non sembra condivisibile l’affermazione in base alla quale un capo di abbigliamento acquistato da un influencer “potrebbe essere utilizzato oltre che ‘per lavoro’, per partecipare ad una cena con gli amici o per una passeggiata con la famiglia”, poiché, come diffusamente argomentato, anche le cene con gli amici o le passeggiate con la famiglia formano oggetto della professione di influencer.
[50] Così A. Vicini Ronchetti, ult. op. cit., 552. Sul punto v. anche A. Vicini Ronchetti, La clausola dell’inerenza nel reddito d’impresa, cit.; M. Procopio, L’inerenza nel sistema delle imposte sui redditi, cit.; G. Tinelli, op. cit., 437; G. Zizzo, Inerenza ai ricavi o all’attività?, cit., 1789 ss.: P. Mastellone, cit., 437, osserva che “la deducibilità dei costi inerenti dal reddito d’impresa non esprime alcun favor da parte del legislatore, risultando, al contrario, insita nel meccanismo per determinare il reddito d’impresa: la ‘meritevolezza’, dunque, deve emergere in modo tendenzialmente oggettivo in virtù del principio di capacità contributiva”.
[51] Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nel quadro dei generali principi che governano l’onere della prova, spetta all’amministrazione finanziaria dimostrare l’esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell’esistenza di un maggiore imponibile, mentre grava sul contribuente l’onere della prova circa l’esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e/o a costi deducibili ed in ordine al requisito dell’inerenza degli stessi all’attività professionale o d’impresa svolta” (così Cass. civ., sez. trib., 19 dicembre 2014, n. 27043). Analogamente, Cass. civ., ord. 15 novembre 2022 n. 33568; Cass. civ., sez. trib., 2 febbraio 2021, n. 2224; Cass. civ., sez. VI, 11 giugno 2021, n. 16597; Id., 5 maggio 2020, n. 8453; Cass. civ., sez. trib., 21 novembre 2019, n. 30366; Id., 27 dicembre 2018, n. 33504. In dottrina si rinvia, ex multis, ai contributi di A. Marcheselli – M. Tortorelli, Accertamenti tributari e difesa del contribuente, Giuffrè, 2018, 731; A. Vignoli, La determinazione differenziale del reddito ai fini tributari, Dike, 2012, 123.
[52] Così Cass. civ., 26 gennaio 2007, n. 1709.
[53] Così Cass. civ., 27 marzo 2013, n. 7701.
[54] Così, ex multis, Cass. civ., 17 luglio 2018, n. 18904.
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