Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 24845 del 29 agosto 2026, hanno chiarito che la giurisdizione sul giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (ovvero in caso di contestazione della dichiarazione negativa dell’Agenzia delle Entrate, dopo la notifica dell’atto di pignoramento presso terzi per un credito d’imposta), spetta al giudice ordinario.
Si ricorda che, sul tema del pignoramento presso terzi e sui doveri del terzo pignorato, la nostra Rivista ha organizzato un webinar il giorno 29/09/2026 “Pignoramento presso terzi del credito d’imposta e giurisdizione del giudice ordinario“.
Il Collegio ricorda preliminarmente che le Sezioni Unite, nelle precedenti sentenze n. 3773/2014, e n. 9570/2014, avevano affermato che, nel caso in cui il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, di cui all’art. 548 C.p.c. – conseguente alla notifica di un atto di pignoramento presso terzi ed alla dichiarazione negativa dell’amministrazione finanziaria – avesse ad oggetto l’esistenza di un credito d’imposta del contribuente esecutato, la controversia investirebbe un rapporto di natura tributaria, sussistendo la giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 2 D. Lgs. 546/1992.
Ciò in quanto, secondo tale indirizzo – che interpreta estensivamente il “catalogo degli atti impugnabili” di cui all’art. 19 dello stesso decreto, in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) – anche la dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate, terzo pignorato, costituirebbe espressione del potere impositivo ad essa spettante.
Pertanto, per il Collegio, non è in dubbio che la dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate, quale terzo pignorato, abbia la natura di atto costituente espressione del potere impositivo ad essa spettante.
Tuttavia, il presupposto chiaramente esplicitato nelle citate pronunce delle Sezioni Unite risiede nella considerazione che il giudizio, pur essendo promosso dal creditore in forza di una propria legittimazione ad agire e non in via surrogatoria del debitore, non abbia rilevanza limitata alla sola azione esecutiva, ma si concluda con una sentenza dal duplice contenuto di accertamento:
- l’uno, idoneo ad acquistare autorità di cosa giudicata sostanziale tra le parti del rapporto, avente ad oggetto il credito del debitore esecutato – che, pertanto, è litisconsorte necessario – nei confronti del terzo pignorato (si tratta, cioè, di un vero e proprio giudizio di cognizione sull’esistenza del detto credito)
- l’altro, di rilevanza meramente processuale, attinente all’assoggettabilità del credito pignorato all’espropriazione forzata, efficace nei rapporti tra creditore procedente e terzo debitor debitoris e come tale rilevante ai soli fini dell’esecuzione in corso, secondo la forma dell’accertamento incidentale ex lege
Il Collegio ha quindi verificato se tale interpretazione sia sostenibile, anche a seguito delle modifiche apportate agli artt. 548 e 549 C.p.c. dalla L. 228/2012 e dal D.L. n. 132/2014 ed infine dal D.L. 27 giugno 2015 (convertito della L. 132/2015).
Nell’espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche normative citate, l’accertamento dell’obbligo del terzo si configura alla stregua di subprocedimento contenzioso interno alla procedura esecutiva, funzionalmente devoluto al giudice dell’esecuzione e volto alla delibazione dell’effettiva esistenza di un diritto di credito ai soli fini dell’esecuzione in corso, sicché l’ordinanza che lo definisce è priva di rilievo o efficacia panprocessuale e inidonea (anche soltanto in potenza) alla formazione di un giudicato sull’an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell’esecutato.
Il subprocedimento di accertamento dell’obbligo del terzo, diversamente da quanto affermato rispetto al giudizio regolato dal previgente art. 548 C.p.c., non ha la funzione di ricostruire le vicende tra debitore e debitor debitoris, bensì di stabilire, al solo fine della definizione della procedura espropriativa, se il terzo debitore, in esito all’eventuale ordinanza di assegnazione del credito, possa legittimamente liberarsi pagando al creditore procedente anziché al debitore e, quindi, se e nella misura in cui avrebbe potuto farlo pagando a quest’ultimo.
L’ordinanza del giudice dell’esecuzione può essere impugnata dal creditore o dal terzo con l’opposizione agli atti esecutivi, nelle forme di cui all’art.617 c.p.c., e la decisione resa in sede di opposizione sarà a sua volta impugnabile con il ricorso in Cassazione ex art.111 Cost.
Il testo previgente dell’art. 549 C.p.c. prevedeva che le contestazioni relative alla dichiarazione del terzo fossero decise in ogni caso con una sentenza appellabile, destinata ad accertare anche l’esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo; il che portava a ritenere che il processo dovesse adeguarsi alle regole di giurisdizione, competenza e rito applicabili al giudizio eventualmente instaurato dal debitore esecutato nei confronti del terzo.
Nell’attuale disciplina, invece, il giudice dell’esecuzione è investito di un momento cognitorio i cui risultati possono essere ridiscussi nell’ambito di un giudizio (di cognizione) di opposizione agli atti esecutivi, impugnabile solo in Cassazione ex art. 111 Cost.
A seguito della riforma dell’art. 549 C.p.c., pertanto, la contestazione sulla dichiarazione del terzo è definita in via incidentale nel giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo, con effetti limitati al processo esecutivo.
Così come l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione risolve l’incidente di cognizione ha valenza limitata all’esecuzione in corso, egualmente la sentenza emessa all’esito dell’opposizione è inidonea alla formazione di un giudicato sull’an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell’esecutato.
La sentenza emessa all’esito del giudizio di opposizione è idonea al giudicato limitatamente al rapporto tra creditore procedente e terzo, mentre in relazione al rapporto tra debitore esecutato e terzo la decisione farà stato ai soli fini dell’assoggettabilità del credito alla procedura esecutiva.
Pertanto, in riferimento alla fattispecie in esame del Collegio, che concerne una procedura esecutiva promossa successivamente all’entrata in vigore delle modifiche legislative, l’accertamento del rapporto di credito oggetto di pignoramento non fa stato nei confronti del debitore esecutato, ma solo tra creditore e terzo, avendo un’efficacia limitata alla fase esecutiva.
In particolare, con riferimento al caso in esame, in cui si tratta del pignoramento presso terzi di un credito d’imposta, il creditore procedente potrà avvalersi della tutela esecutiva nei confronti del terzo innanzi al giudice ordinario, sebbene la dichiarazione negativa dell’amministrazione finanziaria conservi la natura di atto espressivo del potere impositivo, che può essere impugnata dal debitore esecutato innanzi al giudice tributario nei termini di legge.
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