La scuola media “Pietrobono” rimarrà aperta e pubblica, al sicuro, per ora, dai pignoramenti e dai tentativi di vendita all’asta. Il 10 settembre il plesso riaprirà regolarmente i battenti per le lezioni dell’anno scolastico 2026-2027.
Con l’ordinanza emessa dal Tribunale ordinario di Frosinone – Sezione Civile, specificamente dal Collegio Reclami B composto dai magistrati Fabrizio Fanfarillo in qualità di presidente, Luigi Petraccone come giudice relatore ed estensore, e Roberta Bisogno come giudice, all’esito della camera di consiglio tenutasi il 17 luglio 2026, il Collegio ha accolto integralmente il reclamo presentato dal Comune di Frosinone. La decisione riforma in modo radicale i precedenti provvedimenti emessi dal giudice dell’esecuzione e dispone la sospensione della procedura esecutiva iscritta al Rge 112/14, così come riunita alla procedura Rge 184/21, limitatamente al cespite immobiliare che ospita il plesso scolastico, inserito all’interno del lotto 2. La pronuncia chiude, nella sua delicata fase cautelare, un contenzioso sorto attorno all’area di sedime di 7.305 metri quadrati ubicata in via Puccini nel quartiere Scalo. Questa superficie, di proprietà originaria di Gianpiero Mancini Pacifici, ospita da svariati decenni, dagli Ottanta, l’istituto scolastico frequentato da centinaia di studenti del territorio.
Al centro del contenzioso giuridico vi era la validità e la portata operativa del decreto di acquisizione sanante formalizzato dal Comune il 1° ottobre 2024 attraverso la determinazione dirigenziale 3320, emessa dal dirigente del settore lavori pubblici e patrimonio ai sensi dell’articolo 42-bis del Testo Unico sulle espropriazioni, di cui al Dpr 327/2001. Un provvedimento la cui legittimità era già stata sancita dal Tar del Lazio con la sentenza 281 del 4 aprile 2025, la quale aveva riconosciuto la sussistenza di preminenti interessi pubblici al mantenimento della funzione educativa e sociale dell’edificio, rimarcando l’assenza di opzioni alternative percorribili e il corretto bilanciamento tra l’interesse pubblico e le contrapposte posizioni privatistiche. Ciononostante, il giudice dell’esecuzione aveva inizialmente disatteso l’opposizione di terzo sollevata dal Comune, aderendo alla tesi secondo cui l’articolo 42-bis, prevedendo la non retroattività dell’acquisto della proprietà al patrimonio indisponibile dell’ente, non avrebbe potuto ereditare l’effetto “purgativo” automatico tipico del decreto di esproprio ordinario disciplinato dall’articolo 25 del medesimo Testo Unico Espropri. Il Collegio giudicante ha, invece, ribaltato questa interpretazione restrittiva, offrendo una ricostruzione sistematica e coerente con alcuni principi espressi dalla Corte Costituzionale, dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Cassazione. I giudici hanno evidenziato che l’acquisizione sanante si configura a tutti gli effetti come un procedimento espropriativo semplificato e di natura eccezionale, volto a ripristinare la legalità violata soddisfacendo attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico legate alla gestione di opere già realizzate senza titolo. Per quanto il carattere non retroattivo dell’atto significhi che l’illecito perpetrato nel passato non viene cancellato, comportando la determinazione del valore venale alla data del provvedimento e un ristoro economico computato a partire dall’effettivo inizio dell’occupazione, risalente nel caso di specie al 26 maggio 1970, la mancanza di un giudicato ostativo sul diritto alla restituzione impedisce di bloccare gli effetti ablatori. Di conseguenza, per effetto combinato dell’articolo 25 del Dpr 327/2001 e dell’articolo 2742 del codice civile in materia di surrogazione dell’indennità alla cosa, i diritti reali e di garanzia gravanti sull’immobile si estinguono nei confronti del bene stesso e possono essere fatti valere unicamente sull’indennità stabilita.
Nel caso specifico, la somma complessiva di 110.351,88 euro, determinata a titolo di indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale ai sensi dell’articolo 20 comma 14 del Testo Unico, era stata regolarmente depositata dal Comune di Frosinone presso la Cassa Depositi e Prestiti il 10 febbraio 2025. L’importanza di questa pronuncia si riflette direttamente sulla serenità della comunità scolastica e sulla continuità didattica, blindando un presidio educativo essenziale per il territorio. La messa in sicurezza giuridica dell’immobile attraverso il riconoscimento della piena efficacia del decreto di acquisizione sanante scongiura, infatti, per ora qualsiasi ipotesi di interruzione delle attività formative, tutelando l’interesse collettivo rispetto alle pretese esecutive connesse alle vicende concorsuali della proprietà originaria. L’amministrazione comunale vede così premiata la propria linea d’azione (iniziata dall’ex sindaco Nicola Ottaviani, proseguita dal sindaco Riccardo Mastrangeli per il tramite dell’assessore Angelo Retrosi) volta alla salvaguardia del patrimonio scolastico pubblico. La complessa vertenza, che ha visto la costituzione di numerose parti e la contumacia di altri soggetti coinvolti per un totale di ventisei posizioni giuridiche, si orienta dunque verso la stabilità e la tutela della funzione pubblica dell’istruzione.
Parallelamente alla definizione della vertenza nelle aule di giustizia, l’amministrazione comunale imprime una forte accelerazione sul fronte operativo e programmatico per la gestione degli spazi scolastici. È infatti fissato per la giornata di giovedì un vertice di coordinamento di fondamentale importanza che vedrà seduti intorno allo stesso tavolo il dirigente del settore manutenzioni Ivano Petrillo, l’assessore ai lavori pubblici Angelo Retrosi e il dirigente dell’Istituto Comprensivo Frosinone 3 Mara Bufalini. L’incontro istituzionale servirà a definire nel dettaglio e a pianificare con precisione sia gli interventi di manutenzione più urgenti e improcrastinabili necessari per la sicurezza e il decoro del plesso, sia la strategia di medio e lungo termine orientata al potenziamento strutturale.
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