Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (CGARS) annulla il diniego di condono edilizio e il conseguente ordine di demolizione perché il Comune ha richiamato genericamente l’art. 40 della legge n. 47/1985, senza indicare quale concreto requisito di sanabilità mancasse. La pratica potrà quindi essere riesaminata ed eventualmente respinta con una motivazione chiara e completa. L’annullamento stabilito dai giudici non comporterà quindi il riconoscimento automatico del condono, ma solo il riesame della pratica da parte dell’ente.
Il CGARS (Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana) si è pronunciato in merito a un diniego di condono edilizio e al conseguente ordine di demolizione di un fabbricato. I giudici hanno annullato entrambi gli atti perché il Comune, nel diniego propedeutico all’ordine, si era limitato a richiamare genericamente la norma (art. 40 della legge n. 47/1985) senza spiegare quale concreto requisito mancasse per ottenere il condono. Viene inoltre chiarito che devono sempre essere valutati tutti i documenti e gli elementi presenti nella pratica prima di respingere un’istanza. La decisione è interessante perchè i giudici non concedono automaticamente il condono, ma impongono al Comune di riesaminare la domanda ed eventualmente respingerla con una motivazione adeguata.
Condono edilizio e ordine di demolizione
Il richiamo generico a una norma non basta a respingere una domanda di condono, un Comune deve indicare con chiarezza le ragioni concrete del diniego, anche mediante atti richiamati che siano chiari e accessibili. Questo è quanto emerge dalla sentenza del CGARS n. 307/2026 dove si é esaminato il decorso di una pratica di condono del 1995, presentata ai sensi della legge n. 724/1994 (secondo condono). Tuttavia nel dicembre 2015 il Comune ha respinto la richiesta di condono, ordinando nello stesso giorno la demolizione dell’intero corpo di fabbrica entro 90 giorni. L’unica erede (del richiedente) presenta ricorso al TAR Catania ma non ritrovando riscontro favorevole impugna la decisione anche davanti al CGARS.
Condono edilizio negato? la motivazione generica illegittima
Secondo il provvedimento comunale l’opera risultava “non sanabile ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge n. 47/1985” ma senza chiarire quale fosse l’ostacolo impedente il condono. I giudici precisano infatti che “(…) nel caso di specie, alla luce delle emergenze testuali del provvedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria e della comunicazione di avvio del procedimento, non appare delineata con la dovuta compiutezza e chiarezza la violazione che ha dato luogo dapprima al diniego di sanatoria e, dopo, alla emissione dell’ordinanza di demolizione, entrambi oggetto di impugnazione nel presente giudizio. Infatti, testualmente sia il diniego di sanatoria, sia la comunicazione dell’avvio del procedimento (richiamata dal primo) si limitano ad accertare che “a seguito dell’esame dell’Ufficio l’opera risulta non sanabile ai sensi dell’art. 40, comma 1 della L. 47/85”, norma quest’ultima richiamata che disciplina differenti ipotesi di non sanabilità. (…) Nel caso di specie, …, contrariamente a quanto desumibile dalla sentenza appellata, il diniego della concessione in sanatoria non indica i concreti elementi ostativi all’accoglimento della domanda e non è, di conseguenza, applicabile la sanatoria processuale, a fronte dell’impossibilità di escludere a priori, a fronte degli elementi dedotti dalla parte istante anche in sede giudiziale, che il procedimento potesse concludersi diversamente.”
Il Comune nel caso esaminato non spiega con precisione perché l’immobile non potesse ottenere il condono infatti il diniego, e successivo ordine di demolizione, si limitavano a richiamare genericamente l’art. 40 della legge n. 47/1985, norma che prevede, peraltro, diverse cause di non sanabilità, ne consegue che fosse necessario indicare quale problema ricorresse nel caso concreto.
Una motivazione del tutto generica non poteva consentire al destinatario di comprendere le ragioni del rigetto e per questo la controparte non avrebbe avuto modo di difendersi adeguatamente. Ciò spiega la decisione dei giudici di annullare il provvedimento comunale come emesso e di vincolare quest’ultimo a un riesame dell’istanza di sanatoria.
La motivazione è essenziale per consentire al cittadino di difendersi e al giudice di controllare la correttezza della decisione.
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: condono edilizio, ordine di demolizione, art. 40 legge 47/1985.
FAQ TECNICHE: Condono edilizio negato: serve una motivazione concreta del Comune | Ingenio
Che cosa ha deciso il CGAS nella sentenza n. 307/2026?
Il CGAS ha annullato il diniego della concessione edilizia in sanatoria e il successivo ordine di demolizione.
Il Comune aveva affermato che l’opera non fosse sanabile ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge n. 47/1985.
Tuttavia, non aveva precisato quale specifica ragione ostasse al condono.
La decisione impone quindi un riesame istruttorio della domanda.
Il richiamo all’art. 40 della legge n. 47/1985 basta per negare il condono?
No, secondo la sentenza esaminata non basta un rinvio meramente astratto alla disposizione.
Il provvedimento deve rendere comprensibile quale fatto, omissione, inesattezza o requisito impedisca la sanatoria nel caso concreto.
La motivazione deve permettere al destinatario di comprendere la decisione e di contestarla efficacemente.
L’annullamento del diniego comporta il rilascio automatico del condono?
No. Il giudice non ha riconosciuto automaticamente la sanabilità dell’opera.
Ha annullato gli atti per insufficienza della motivazione e dell’istruttoria esternata.
Il Comune dovrà riesaminare la domanda, valutare gli atti disponibili e adottare un nuovo provvedimento adeguatamente motivato.
In quali casi è rilevante questo principio?
Il principio è rilevante nelle pratiche di condono ancora pendenti o definite con dinieghi sintetici.
Può assumere rilievo anche quando l’ordine di demolizione dipende direttamente dal rigetto della domanda di sanatoria.
Non elimina la necessità di verificare i presupposti sostanziali previsti dalla disciplina applicabile al caso.
Quali norme devono essere considerate nella pratica di condono del 1995?
Per il secondo condono edilizio il riferimento centrale è l’art. 39 della legge n. 724/1994, che richiama la disciplina della legge n. 47/1985 nei limiti compatibili.
Occorre poi verificare opere, data di ultimazione, documentazione, vincoli e condizioni di ammissibilità applicabili.
Quale documentazione dovrebbe controllare il professionista incaricato?
È opportuno verificare l’istanza originaria, ricevute di oblazione e oneri, elaborati grafici, attestazioni sulla data di ultimazione e atti comunali richiamati.
Vanno confrontati contenuto della domanda, consistenza dell’opera e motivazione del diniego.
È essenziale ricostruire se il Comune abbia individuato un ostacolo concreto e documentato alla sanatoria.
Quali errori vanno evitati davanti a un diniego di condono?
Non bisogna confondere l’annullamento del diniego con l’accertamento positivo della sanabilità.
È errato contestare il provvedimento senza esaminare comunicazione di avvio, istruttoria e atti richiamati.
Va inoltre evitato di invocare genericamente il condono: occorre dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link



