Bilancio 2026: terminate le deroghe sugli ammortamenti, restano da gestire gli effetti delle sospensioni pregresse. Piano residuo, riserva indisponibile, imposte differite, cessioni ed esempi contabili. (con allegata utilissima check list operativa)
Ammortamenti sospesi bilancio 2026: la possibilità di sospendere gli ammortamenti appartiene ormai alla fase emergenziale, ma i suoi effetti contabili e fiscali sono tutt’altro che esauriti. Nel bilancio 2026 le imprese non possono sospendere nuove quote; devono però continuare a gestire le conseguenze delle sospensioni effettuate negli esercizi precedenti, ricostruendo per ciascun cespite il piano civilistico, quello fiscale, le eventuali imposte differite e la quota di riserva indisponibile ancora vincolata.
Ammortamenti sospesi: cosa resta da gestire nel bilancio 2026
L’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di non effettuare, in tutto o in parte, l’ammortamento annuo delle immobilizzazioni materiali e immateriali. La facoltà, nata per il bilancio 2020, è stata estesa agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021, 2022 e 2023.
Per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, il perimetro concretamente utilizzabile resta pertanto quello dei bilanci 2020-2023. L’art. 9 della L. 2 dicembre 2025, n. 182 ha formalmente richiamato anche l’esercizio in corso al 31 dicembre 2024; tuttavia, essendo entrato in vigore il 18 dicembre 2025, è intervenuto quando i bilanci 2024 delle società solari erano normalmente già approvati. La disposizione può avere rilievo soprattutto per i soggetti con esercizio non solare il cui bilancio interessato non fosse ancora stato approvato.
| Punto chiave. Nel bilancio 2026 non è possibile sospendere nuovi ammortamenti. Occorre però continuare a gestire gli effetti contabili, fiscali e patrimoniali delle sospensioni pregresse. |
Non va confusa la cessazione di questa deroga con la diversa disciplina relativa ai titoli iscritti nell’attivo circolante: quest’ultima, ricorrendone i presupposti, è stata estesa dalla L. 30 dicembre 2025, n. 199 agli esercizi 2025 e 2026.
Tabella di sintesi – Ammortamenti sospesi bilancio 2026
| Verifica nel bilancio 2026 | Cosa controllare |
|---|---|
| Quota sospesa | Importo e anno di sospensione |
| Piano civilistico | Vita utile residua e recupero |
| Piano fiscale | Quote già dedotte |
| Disallineamento | Valore contabile vs valore fiscale |
| Imposte differite | Fondo residuo e riversamenti |
| Riserva indisponibile | Importo ancora vincolato |
| Cessioni/dismissioni | Riallineamento immediato |
| Nota integrativa | Informativa aggiornata |
Gli effetti residui della sospensione ammortamenti
Le verifiche da svolgere sono tra loro coordinate e devono essere effettuate per singolo cespite o per categorie omogenee coerentemente trattate:
- ricostruire le quote civilistiche sospese e le eventuali deduzioni fiscali effettuate;
- verificare se il piano di ammortamento è stato prolungato oppure se la vita utile non poteva essere estesa;
- determinare il valore contabile netto, il valore fiscale e la differenza temporanea residua;
- verificare il fondo per imposte differite passive e il relativo piano di riversamento;
- determinare la quota di riserva indisponibile ancora vincolata e quella eventualmente liberabile;
- aggiornare l’informativa della nota integrativa.
Il piano di ammortamento: due percorsi distinti
Quando la vita utile non può essere estesa
La norma emergenziale stabiliva il differimento della quota non contabilizzata; sul piano applicativo, l’OIC Interpretativo 9 impone tuttavia di verificare se l’effettiva vita utile del cespite consenta davvero il prolungamento del piano.
|
Situazione tecnica |
Trattamento |
| La vita utile può essere estesa | Le quote originarie sono traslate; il piano termina uno o più esercizi dopo la scadenza iniziale. |
| La vita utile non può essere estesa (es. diritto con scadenza contrattuale) | Il valore contabile residuo è ripartito sulla vita utile residua; le quote successive aumentano. |
Riserva indisponibile: quanto resta vincolato
La sospensione richiedeva la destinazione a riserva indisponibile di utili per un ammontare corrispondente agli ammortamenti non effettuati. Se erano state contabilizzate imposte differite passive sulla deduzione fiscale della quota sospesa, la riserva poteva essere costituita al netto del relativo effetto fiscale. In mancanza di utili o riserve disponibili capienti, il vincolo gravava sugli utili degli esercizi successivi.
In assenza di una disciplina normativa analitica della liberazione, appare coerente collegare lo svincolo della riserva al progressivo recupero contabile della quota sospesa o al venir meno del cespite cui il vincolo si riferisce.
Imposte differite: come si riassorbe il disallineamento
Qualora la quota sospesa civilisticamente sia stata dedotta ai fini fiscali, il valore fiscale del bene è divenuto inferiore al valore contabile. La differenza temporanea imponibile comporta l’iscrizione di un fondo per imposte differite passive. Il fondo è riversato quando il disallineamento si riassorbe, cioè quando l’ammortamento civilistico non trova corrispondente deduzione fiscale.
Esempi pratici
Negli esempi che seguono si assume che le quote sospese civilisticamente siano state fiscalmente dedotte negli esercizi interessati. Da tale scelta deriva il disallineamento tra valore contabile e valore fiscale e la conseguente fiscalità differita.
Inoltre, ai soli fini esemplificativi si assume un’aliquota fiscale complessiva del 27,9%; nella concreta redazione del bilancio la fiscalità differita dovrà essere determinata utilizzando le aliquote effettivamente applicabili alla specifica società e alla specifica differenza temporanea.
Caso 1: sospensione recuperata con il prolungamento del piano
Dati e sospensione del 2021
Alfa Srl acquista il 1° gennaio 2018 un macchinario per euro 400.000, con vita utile di 10 anni e quota annua costante di euro 40.000. Nel 2021 sospende integralmente l’ammortamento, ma deduce fiscalmente la quota. Si assume, per semplicità, un’aliquota complessiva IRES + IRAP del 27,9% e la possibilità tecnica di utilizzare il bene anche nel 2028.
| Dato | Importo / periodo |
| Costo storico | € 400.000 |
| Quota ordinaria | € 40.000 annui |
| Ammortamenti 2018-2020 | € 120.000 |
| Valore contabile al 1° gennaio 2021 | € 280.000 |
| Quota sospesa nel 2021 | € 40.000 |
| Imposte differite: 40.000 × 27,9% | € 11.160 |
| Riserva indisponibile netta: 40.000 − 11.160 | € 28.840 |
Scritture al 31 dicembre 2021 e in sede di destinazione del risultato:
| Data / operazione | Dare | Avere | Importo |
| 31.12.2021 – Ammortamento sospeso | Nessuna rilevazione | Nessuna rilevazione | € 0 |
| 31.12.2021 – Imposte differite | Imposte differite (CE, voce 20) | Fondo imposte differite passive | € 11.160 |
| Approvazione bilancio – vincolo netto | Utile d’esercizio / riserve disponibili | Riserva indisponibile ex art. 60 | € 28.840 |
Piano originario e piano aggiornato
| Anno | Piano originario | Quota civilistica | Quota fiscale | Nota |
| 2018 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | |
| 2019 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | |
| 2020 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | |
| 2021 | € 40.000 | € 0 | € 40.000 | Sospensione |
| 2022 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | |
| 2023 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | |
| 2024 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | |
| 2025 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | |
| 2026 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | |
| 2027 | € 40.000 | € 40.000 | € 40.000 | |
| 2028 | € 0 | € 40.000 | € 0 | Riversamento |
Dal 2022 al 2027 quota civilistica e qu
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