di EDOARDO FERRAGINA –
L’accesso dei militari della Guardia di finanza o dei funzionari dell’Agenzia delle entrate nei locali dell’impresa apre una fase istruttoria in cui si formano gli elementi che sorreggeranno l’eventuale pretesa impositiva. Le scelte compiute nelle prime ore incidono sull’intero seguito del procedimento, perché il materiale raccolto in quella sede confluisce nei verbali e, salvo vizi, resta acquisito. Il quadro normativo è mutato in modo significativo tra il 2024 e il 2025, e molte indicazioni ancora reperibili in rete riflettono una disciplina non più vigente.
Il primo accesso
Prima di ogni altra valutazione occorre stabilire in quale veste operano i verificatori. Se si tratta di una verifica fiscale, i poteri esercitati sono quelli amministrativi previsti dall’articolo 52 del d.P.R. 633/1972, richiamato per le imposte dirette dall’articolo 33 del d.P.R. 600/1973, e si applicano le garanzie dello Statuto dei diritti del contribuente. Se invece i militari agiscono su delega dell’autorità giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale, la cornice è quella del codice di procedura penale, con conseguenze diverse quanto ad assistenza difensiva, verbalizzazione e utilizzabilità degli atti. La distinzione risulta dal titolo esibito all’ingresso, che va letto per intero e non solo nell’intestazione. Le due sfere possono sovrapporsi nel corso delle operazioni, e il passaggio dall’una all’altra va colto nel momento in cui si verifica.
L’ordine di accesso e il nuovo obbligo di motivazione
I verificatori devono esibire l’ordine di accesso, rilasciato dal capo dell’ufficio o dal comandante di reparto. Il contribuente ha diritto di riceverne copia e di conoscere le ragioni che hanno giustificato l’intervento e l’oggetto del controllo, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 212/2000.
Sul punto è intervenuto l’articolo 13-bis del d.l. 84/2025, convertito con modificazioni dalla legge 108/2025, che ha inserito un nuovo secondo periodo nell’articolo 12, comma 1, dello Statuto. Negli atti di autorizzazione e nei processi verbali devono ora essere espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso. La disposizione si applica agli atti di autorizzazione e ai verbali di accesso redatti dopo l’entrata in vigore della legge di conversione.
La novella recepisce, sia pure parzialmente, la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 6 febbraio 2025 nella causa Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri contro Italia, che ha riunito tredici ricorsi e ha ricondotto i locali commerciali e professionali alla nozione di domicilio tutelata dall’articolo 8 della Convenzione, ritenendo il sistema italiano privo di sufficiente delimitazione della discrezionalità amministrativa e di un controllo giurisdizionale effettivo. La Corte di Strasburgo è tornata sul tema con le successive pronunce Agrisud 2014 e Edilsud 2014, ritenendo l’intervento legislativo interno non risolutivo. Per il difensore questo significa che la motivazione dell’ordine di accesso è oggi un elemento da esaminare e, se generica o di stile, da contestare per iscritto già in sede di verbale.
Quando occorre l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica
L’ordine di accesso non copre tutte le attività. L’articolo 52 del d.P.R. 633/1972 richiede l’autorizzazione del procuratore della Repubblica per l’accesso in locali adibiti anche ad abitazione, e la subordina alla sussistenza di gravi indizi di violazioni tributarie quando si tratta di locali destinati esclusivamente ad abitazione. La stessa autorizzazione è necessaria per procedere a perquisizioni personali e per l’apertura coattiva di plichi sigillati, borse, casseforti, mobili e ripostigli, nonché per l’esame di documenti rispetto ai quali sia opposto il segreto professionale.
Va chiesta l’esibizione dell’autorizzazione e va verificato che rechi una motivazione effettiva sui presupposti. In caso di dissenso all’apertura di contenitori chiusi, il dissenso va formalizzato a verbale, perché è proprio da esso che discende la necessità del provvedimento del pubblico ministero. Un tema oggi ricorrente riguarda dispositivi elettronici, caselle di posta e archivi in cloud, dove il confine tra strumentazione aziendale e sfera personale è incerto e la prassi non è uniforme. La cautela impone di far verbalizzare con precisione quali dispositivi vengono esaminati, con quali modalità e con quale titolo autorizzativo.
I diritti da esercitare nelle prime ore
Il contribuente ha diritto di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria. È una facoltà che conviene esercitare subito, perché le operazioni non si sospendono in attesa del difensore ma la sua presenza incide sulla qualità delle dichiarazioni rese e sul contenuto dei verbali.
L’articolo 12, comma 3, dello Statuto consente inoltre di chiedere che l’esame dei documenti amministrativi e contabili avvenga presso l’ufficio dei verificatori o presso lo studio del professionista. La richiesta riduce la turbativa dell’attività e consente una gestione più ordinata della documentazione.
Le dichiarazioni rese ai verificatori confluiscono nei verbali e sono difficilmente rettificabili in seguito. Le risposte a domande tecniche vanno ponderate, e quando la ricostruzione richiede riscontri contabili è legittimo chiedere un termine per fornire una risposta documentata anziché rispondere a braccio.
Esibizione dei documenti e rischio di preclusione
Il rifiuto di esibire libri, registri, scritture e documenti espone a una conseguenza rilevante, perché quanto non esibito non può essere preso in considerazione a favore del contribuente in sede amministrativa e contenziosa. La stessa preclusione opera per la dichiarazione di non possedere documenti che risultino invece detenuti, e una regola analoga vale, ai sensi dell’articolo 32 del d.P.R. 600/1973, per gli atti e le notizie non trasmessi in risposta a inviti dell’ufficio.
L’orientamento consolidato circoscrive la sanzione ai casi di rifiuto consapevole e volto a sottrarre la documentazione al controllo, escludendo l’irreperibilità incolpevole o il ritardo dovuto a cause oggettive. Resta comunque prudente far verbalizzare le ragioni dell’indisponibilità momentanea e indicare i tempi entro cui la documentazione sarà reperita.
Durata della permanenza e limiti temporali
La permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente non può superare trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell’indagine, individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Per le imprese in contabilità semplificata e per i lavoratori autonomi il limite è di quindici giorni lavorativi contenuti nell’arco di non più di un trimestre. In entrambi i casi si computano i soli giorni di effettiva presenza degli operatori.
Il termine non è più privo di sanzione. L’articolo 7-quinquies della legge 212/2000, introdotto dal d.lgs. 219/2023 e in vigore dal 18 gennaio 2024, stabilisce che non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini dell’articolo 12, comma 5, o in violazione di legge. Il conteggio dei giorni di effettiva presenza va quindi tenuto giorno per giorno dall’impresa, perché è un dato che in giudizio deve essere provato.
Verbalizzazione giornaliera e processo verbale di constatazione (PVC)
Ogni attività ispettiva confluisce nei verbali giornalieri e, alla chiusura, nel processo verbale di constatazione redatto ai sensi dell’articolo 24 della legge 4/1929. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista che lo assiste deve darsi atto nel verbale, e questa è la sede naturale per fissare le contestazioni sui titoli di accesso, sui limiti temporali e sulle modalità di acquisizione dei documenti. Un rilievo non verbalizzato è un rilievo che dovrà essere ricostruito a posteriori, con evidente svantaggio probatorio.
Se le operazioni si svolgono con modalità non conformi alla legge, l’articolo 12, comma 6, dello Statuto consente di rivolgersi al Garante del contribuente, rimedio che non sospende la verifica ma che documenta tempestivamente la doglianza.
Dopo il processo verbale di constatazione
Qui si concentra l’equivoco più diffuso nelle guide reperibili in rete. L’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, che riconosceva sessanta giorni per le osservazioni al verbale e vietava l’emissione anticipata dell’avviso, è stato abrogato dal d.lgs. 219/2023. La garanzia dilatoria non è venuta meno, ma si è spostata su un istituto diverso.
Per gli atti emessi dal 30 aprile 2024 opera l’articolo 6-bis dello Statuto. Gli atti autonomamente impugnabili devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. L’ufficio comunica uno schema di atto, il contribuente dispone di non meno di sessanta giorni per accedere agli atti e presentare controdeduzioni, e l’atto non può essere adottato prima della scadenza. L’amministrazione deve motivare anche in ordine alle osservazioni ricevute, indicando le ragioni del mancato accoglimento. Il termine di decadenza è posticipato quando la scadenza del contraddittorio cade a ridosso di esso.
In alternativa, per i verbali consegnati dal 30 aprile 2024 è tornata praticabile l’adesione al processo verbale di constatazione, disciplinata dall’articolo 5-quater del d.lgs. 218/1997 come introdotto dal d.lgs. 13/2024. L’adesione va comunicata entro trenta giorni dalla consegna del verbale, ha per oggetto il contenuto integrale dell’atto e può essere prestata senza condizioni oppure condizionata alla rimozione di errori manifesti. Il beneficio consiste nella riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo. Il prezzo è la rinuncia alla discussione dei singoli rilievi, che rende la scelta conveniente solo quando i recuperi sono fondati e l’alea del contenzioso è alta.
La decisione tra adesione, controdeduzioni allo schema di atto e ricorso va assunta su una valutazione quantitativa dei rilievi e non su un’impressione complessiva del verbale, tenendo conto che alcuni recuperi possono essere definiti e altri contestati solo se la strada prescelta lo consente.
Prove acquisite in violazione di legge
L’articolo 7-quinquies ha colmato un vuoto che per anni aveva consentito l’utilizzo di elementi raccolti irregolarmente, salvo la lesione di diritti di rango costituzionale. Resta aperta la questione della sua portata temporale. La Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria della sezione tributaria n. 13696 dell’11 maggio 2026, ha rimesso alle Sezioni unite il quesito se il principio di inutilizzabilità fosse già immanente al sistema prima della riforma, in ragione della tutela costituzionale e convenzionale del domicilio, ovvero se operi solo per le attività istruttorie successive al 18 gennaio 2024. L’esito inciderà su un numero considerevole di accertamenti fondati su accessi anteriori a quella data.
Sul piano pratico, la conseguenza dell’illegittimità dell’accesso non è necessariamente l’annullamento integrale dell’atto, ma l’espunzione degli elementi acquisiti in modo viziato, con l’onere per il giudice di verificare se la pretesa regga su basi alternative legittimamente formate. La difesa deve quindi individuare con precisione quali rilievi discendono da quale acquisizione.
Conclusioni
La verifica non è il luogo dello scontro e neppure quello della resa. È il luogo in cui si costruisce, o si compromette, il materiale su cui si discuterà negli anni successivi. Leggere i titoli di accesso, pretendere copia delle autorizzazioni, far verbalizzare puntualmente osservazioni e dissensi, tenere il conto dei giorni di effettiva presenza, evitare dichiarazioni non verificate e gestire la documentazione in modo ordinato sono attività che non richiedono conflittualità e che conservano intatte le opzioni difensive successive.
Edoardo Ferragina è avvocato tributarista, iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione. Guida lo Studio Legale Tributario Ferragina & Partners, con sedi a Viareggio e Roma, e si occupa di contenzioso tributario. Svolge regolarmente attività di docenza e scrive su altre testate specializzate. È curatore della collana giuridica Diritto & Diritti e direttore della rivista giuridica Neotepa ed è iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Toscana, elenco speciale, e cura per Toscana Today la rubrica Giuridica.
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