Il TAR Emilia-Romagna chiarisce che il pagamento degli importi richiesti non basta a dimostrare il perfezionamento del condono edilizio. Se la domanda originaria è irreperibile e non consente di individuare le opere da sanare o verificare la documentazione, non può formarsi il silenzio-assenso né ritenersi provato il condono.
Non sono rari i casi in cui riemergono domande di condono presentate molti anni prima e si ritiene che la sola prova dei pagamenti effettuati basti a dimostrare l’ottenimento del condono mediante silenzio-assenso. Ma se la pratica originaria è irreperibile, non è possibile ricostruire le opere oggetto della domanda, verificare la completezza della documentazione o accertare i presupposti del silenzio-assenso.
Cosa accade, allora?
Il TAR Emilia-Romagna ha chiarito che non basta dimostrare di aver pagato gli importi richiesti alla presentazione dell’istanza per ritenere ottenuto il condono, senza la domanda originaria con gli elaborati non si possono individuare con certezza le opere oggetto della sanatoria o verificare la completezza stessa della documentazione.
Vediamo il caso…
Il caso della pratica del condono presentata nel 1985
Al centro della sentenza del TAR dell’Emilia Romagna n. 860/2026 vi è un immobile per il quale dal proprietario dell’epoca nel 1985 erano state presentate alcune domande di condono. Dopo il trasferimento dell’immobile, l’attuale proprietario ha chiesto al Comune di attestare l’avvenuto perfezionamento di quelle pratiche ma nonostante i pagamenti effettuati nel 1998, non risultava comunque rilasciato alcun attestato o titolo conclusivo di condono. Il fascicolo era andato perso nell’alluvione del 2014 e non era disponibile neppure una copia presso il proprietario: mancavano quindi gli elementi per capire quali opere fossero state effettivamente oggetto del condono.
Da qui il ricorso al TAR….
Perché il silenzio-assenso non si è formato
Secondo il ricorrente (attuale proprietario) la comunicazione del 1998 dimostrava che le domande di condono erano state accolte espressamente. In ogni caso, a suo avviso, il condono si sarebbe formato per silenzio-assenso, considerato il tempo trascorso e il pagamento delle somme richieste.
Il TAR rigetta il ricorso precisando che “Nell’ambito di tale particolare contesto fattuale risulta dunque in primo luogo impossibile accertare la formazione in via tacita del titolo edilizio essendo del tutto incerto lo stesso oggetto del procedimento di condono si da non consentire le dovute verifiche in merito alla stessa sussistenza dei relativi presupposti. In secondo luogo il mancato perfezionamento del silenzio assenso deriva anche dalla incompletezza della documentazione da allegare all’istanza di condono. Posto infatti che per giurisprudenza del tutto pacifica l’assenza di completezza della domanda di sanatoria (…) manca nel caso di specie la documentazione necessaria all’accatastamento prescritta dall’art.35 co.17, L.47/85 “pro tempore” vigente, secondo cui “Fermo il disposto del primo comma dell’art. 40 e con l’esclusione dei casi di cui all’art. 33, decorso il termine perentorio di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. …omissis……”.
Nel caso concreto poiché la domanda di condono non è più reperibile, non si sa con certezza quali opere fossero state indicate e di conseguenza, non è possibile controllare se fossero presenti tutti i requisiti necessari perché il condono si formasse per silenzio-assenso.
Inoltre, il pagamento delle somme non era sufficiente a ritenere acquisito il condono per silenzio-assenso poiché la legge richiedeva anche la presentazione della documentazione necessaria all’accatastamento.
Poiché nel caso di specie tale documentazione non risultava più disponibile, non poteva ritenersi provata la completezza della domanda, requisito necessario per la formazione del silenzio-assenso.
Quindi il silenzio-assenso non poteva ritenersi perfezionato.
Condono, il Comune parla di “definizione” ma la sanatoria non è provata
Inoltre il giudice precisa che “Il perfezionamento del procedimento di condono non può infine desumersi nemmeno dalla comunicazione del 24 giugno 1998 depositata in giudizio con la quale l’Amministrazione ha notiziato il dante causa del ricorrente circa l’intervenuta “definizione” del condono. A prescindere dal fatto che tale atto interlocutorio non può univocamente intendersi quale assenso espresso alla sanatoria (seppur condizionato al tempestivo versamento delle somme dovute), vale sempre quanto detto in merito all’impossibilità di configurare un condono edilizio laddove sia incerto lo stesso oggetto, (…).”
La comunicazione del 1998 fatta dalla PA sulla “definizione” dell’istanza di condono non può essere sufficiente a dimostrare che il condono fosse stato realmente concesso (processo integralmente perfezionato). Il Comune si era limitato a parlare di “definizione” del condono, senza però definire chiaramente se la sanatoria fosse stata rilasciata e quali opere riguardasse. Il problema è proprio questo, non essendo più disponibile la pratica originaria, non si può capire che cosa fosse stato condonato.
In una situazione come questa, in cui l’oggetto della pratica resta incerto, non può ritenersi provato né validamente configurabile il condono.
In definitiva un condono non può essere riconosciuto valido se non sia possibile individuare in modo chiaro l’oggetto della concessione in sanatoria, ossia le opere che avrebbe dovuto sanare.
Una semplice comunicazione senza riferimenti non può di fatto essere sufficiente se priva degli elementi obbligatori che la legge prevede (in particolar modo l’identificazione degli interventi edilizi sanati).
Dalla sentenza si deduce che è possibile considerare concesso il condono solo laddove si possa dimostrare, oltre all’avvenuta presentazione della domanda e dell’emissione del pagamento delle somme dovute, anche l’esatto contenuto delle opere da sanare e l’espletamento effettivo di tutti gli adempimenti richiesti.
Ultimo aspetto rilevante e di interesse generale è quello inerente la formalizzazione del condono mediante silenzio-assenso, modalità effettivamente prevista ma solo se l’istanza sia completa e veritiera in ogni parte (nel caso in questione è bastato non poter provare la presentazione della documentazione necessaria all’accatastamento).
Scarica la sentenza in allegato
Keywords: condono edilizio, silenzio-assenso, domanda di condono irreperibile, pagamento oblazione, documentazione accatastamento.
FAQ TECNICHE: Condono edilizio: pagare gli oneri non basta se la domanda originaria è irreperibile | Ingenio
Quando una domanda di condono edilizio può essere accolta per silenzio-assenso?
Nel regime esaminato dal TAR, l’art. 35 della legge n. 47/1985 prevedeva che, trascorsi 24 mesi dalla presentazione della domanda, questa potesse intendersi accolta al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge. Tra questi figurano il pagamento delle somme eventualmente dovute a conguaglio e la presentazione all’Ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. La giurisprudenza richiamata dal TAR richiede inoltre una domanda completa e veritiera.
Il pagamento dell’oblazione dimostra da solo che il condono è stato ottenuto?
No. La sentenza n. 860/2026 esclude che il pagamento possa, isolatamente, provare il perfezionamento del condono. Nel caso esaminato non era possibile verificare né l’esatto oggetto delle domande né la completezza della documentazione. Il pagamento costituisce quindi un elemento del procedimento, ma non sostituisce gli ulteriori presupposti richiesti dalla normativa.
Cosa accade se la domanda originaria di condono è irreperibile?
L’irreperibilità non determina automaticamente una regola valida per qualsiasi pratica, ma nel caso deciso dal TAR ha impedito di stabilire quali modifiche edilizie fossero state effettivamente sottoposte a sanatoria. Senza un oggetto identificabile non era possibile verificare la sussistenza dei presupposti del silenzio-assenso né configurare con certezza il titolo in sanatoria.
Perché la documentazione catastale è rilevante per il silenzio-assenso?
L’art. 35 della legge n. 47/1985 collega espressamente il meccanismo del silenzio-assenso anche alla presentazione all’Ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all’accatastamento. Nel caso esaminato dal TAR mancava la prova di tale adempimento, circostanza considerata ostativa al perfezionamento tacito del titolo.
Una comunicazione comunale che parla di “definizione” del condono equivale alla concessione in sanatoria?
Non necessariamente. Il TAR ha qualificato la comunicazione del 24 giugno 1998 come atto non univocamente interpretabile quale assenso espresso alla sanatoria. Soprattutto, restava irrisolto il problema dell’oggetto del condono: non era possibile stabilire con certezza quali opere fossero state sanate.
Quali controlli dovrebbe effettuare il tecnico su una vecchia pratica di condono?
Occorre ricostruire almeno la domanda originaria, le opere indicate, gli elaborati disponibili, i pagamenti, gli eventuali conguagli, la documentazione catastale e ogni provvedimento o comunicazione dell’amministrazione. È opportuno verificare inoltre eventuali vincoli e gli ulteriori requisiti propri della specifica legge di condono applicabile.
Qual è l’errore principale da evitare nelle vecchie pratiche di condono?
L’errore è equiparare ricevute di pagamento, decorso del tempo o comunicazioni interlocutorie alla prova definitiva dell’esistenza del titolo. La sentenza mostra che occorre verificare anche l’identità delle opere oggetto della sanatoria e la presenza degli adempimenti necessari alla formazione del titolo tacito.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link




