Una società attiva nella gestione di apparecchi da intrattenimento perde la possibilità di contestare quattro accertamenti fiscali a causa della tardiva presentazione delle istanze di accertamento con adesione da parte del commercialista incaricato. Il Tribunale di XXXX ha riconosciuto la responsabilità professionale del consulente e lo ha condannato a risarcire alla società due distinte voci di danno, per oltre 485.000 euro, oltre agli interessi legali, alle spese della consulenza tecnica d’ufficio e alle spese processuali. Una decisione particolarmente interessante per il settore del gioco perché la controversia nasce da una verifica fiscale riguardante il trattamento IVA dei corrispettivi connessi alla gestione degli apparecchi da intrattenimento e affronta, soprattutto, il delicato problema della quantificazione del danno derivante dall’errore del professionista.
La vicenda riguarda una società autorizzata a operare nel gioco lecito ai sensi dell’articolo 110, comma 6, del TULPS e iscritta nell’elenco dei soggetti della filiera della raccolta. L’attività consisteva nella gestione di apparecchi AWP e VLT installati nei propri locali, nell’ambito di un rapporto con un’altra società proprietaria e gestrice degli apparecchi. All’origine del contenzioso vi è una verifica della Guardia di Finanza relativa ai periodi d’imposta dal 2013 al 2016. Nel luglio 2018 alla società erano stati notificati quattro avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate, recependo le risultanze della verifica, aveva contestato, tra l’altro, il mancato assoggettamento a IVA di determinati corrispettivi. Le maggiori imposte indicate negli atti ammontavano a circa 350.000 nell’arco di quattro anni. Il punto fiscale era tutt’altro che secondario. Secondo la ricostruzione della società, i corrispettivi contestati non remuneravano autonome prestazioni di servizi soggette all’IVA ordinaria, ma attività funzionalmente collegate alla raccolta delle giocate, quali la custodia degli apparecchi, la segnalazione dei guasti e le procedure di blocco. La tesi della contribuente era quindi che si trattasse di prestazioni inserite nell’unitaria attività di raccolta del gioco e, come tali, riconducibili al regime di esenzione IVA. Il tema si inserisce nella particolare struttura della filiera degli apparecchi, nella quale operano concessionario, gestore ed esercente e nella quale l’articolo 10 del DPR n. 633/1972 assume un ruolo centrale nella qualificazione fiscale delle prestazioni collegate alla raccolta. Il problema decisivo, tuttavia, non è stato risolto nel processo tributario. La società aveva affidato al proprio commercialista l’incarico di presentare le istanze di accertamento con adesione relative ai quattro atti. Il professionista le aveva però spedite oltre il termine utile. La tardività era stata successivamente ammessa dallo stesso consulente con dichiarazioni sottoscritte. La conseguenza è stata particolarmente grave: gli accertamenti sono diventati definitivi e le somme sono state iscritte a ruolo, precludendo alla contribuente sia l’accesso ai benefici propri della definizione sia la possibilità di sottoporre le proprie contestazioni all’Amministrazione finanziaria e, successivamente, al giudice tributario. L’iscrizione a ruolo conseguente alla definitività degli accertamenti raggiungeva complessivamente oltre 900.000 euro. La società sosteneva di avere subito un danno ancora maggiore sulla base del piano di ammortamento del debito, del quale risultavano già pagate sette rate su sessanta.
Da qui la causa per responsabilità professionale. La società chiedeva in via principale oltre un milione di euro oltre al risarcimento della perdita di chance. Il Tribunale non ha però accolto automaticamente l’equazione secondo cui l’errore del commercialista avrebbe reso quest’ultimo responsabile dell’intera pretesa fiscale ormai divenuta definitiva. Ed è proprio questo il passaggio giuridicamente più significativo della pronuncia. In materia di responsabilità professionale, infatti, l’inadempimento non coincide necessariamente con il danno risarcibile. Il professionista deve svolgere l’incarico con la diligenza qualificata prevista dall’articolo 1176, secondo comma, del codice civile. Ma il cliente che domanda il risarcimento deve dimostrare non soltanto l’esistenza dell’incarico e l’inadempimento, bensì anche il danno e il nesso causale tra la condotta negligente e il pregiudizio economico lamentato. Nel caso esaminato, l’inadempimento era sostanzialmente conclamato. Il commercialista aveva ricevuto l’incarico e la documentazione acquisita dimostrava la presentazione tardiva delle istanze. Il problema più complesso era stabilire cosa sarebbe accaduto se il professionista avesse rispettato il termine. Per attribuire al commercialista l’intero peso economico degli accertamenti sarebbe stato necessario dimostrare, secondo un giudizio controfattuale e probabilistico, che una tempestiva contestazione avrebbe condotto all’annullamento, totale o comunque sostanziale, della pretesa tributaria. In altre parole, il giudice doveva ricostruire uno scenario mai verificatosi: quale sarebbe stato l’esito dell’accertamento con adesione o dell’eventuale processo tributario se il professionista avesse agito correttamente?
La consulenza tecnica aveva infatti evidenziato elementi favorevoli alla società sulla questione IVA, ma anche alcune criticità. In particolare, le fatture presentavano causali giudicate ‘stringate’ e non risultava un contratto formale capace di precisare le modalità di ripartizione dei corrispettivi tra i soggetti coinvolti. Secondo il CTU, l’esistenza di un simile contratto avrebbe facilitato la dimostrazione che le prestazioni fatturate rientravano nell’unitaria attività di raccolta delle giocate. Il Tribunale ha pertanto assunto una posizione prudente sulla perdita di chance. Perché questa possa essere risarcita, non basta affermare che il cliente avrebbe potuto ottenere un risultato migliore: occorre dimostrare l’esistenza di una possibilità concreta e apprezzabile di conseguire quel vantaggio. Nel caso specifico il giudice ha ritenuto “del tutto nebulosa” la possibilità concreta di accoglimento dell’eventuale ricorso, sottolineando la genericità delle indicazioni contenute nelle fatture e l’assenza di contratti idonei a rafforzare la ricostruzione della contribuente. Questo non significava, però, escludere il danno. Il giudice ha individuato un parametro diverso e molto più concreto: quanto la società avrebbe potuto risparmiare, anche nello scenario meno favorevole, se il professionista avesse rispettato i termini. La consulenza tecnica aveva infatti ricostruito che, anche rinunciando a contestare gli accertamenti, la contribuente avrebbe potuto avvalersi della definizione prevista dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 218/1997. In tale scenario avrebbe sostenuto un esborso sensibilmente inferiore. La perdita della possibilità di ricorrere a questa soluzione ha quindi rappresentato un danno direttamente riconducibile all’inerzia professionale.
È questo il passaggio che consente di comprendere la logica della decisione: il Tribunale non ha fatto gravare sul commercialista automaticamente tutte le imposte che la società avrebbe voluto contestare, perché non era provato che quelle imposte sarebbero state annullate. Ha invece risarcito il vantaggio economico concretamente perduto a causa dell’errore professionale, ossia il risparmio che sarebbe derivato dalla tempestiva definizione della pretesa fiscale. A questa voce si aggiunge il danno direttamente collegato a sanzioni e interessi. La consulenza aveva quantificato in poco più di 50.000 euro il massimo danno riferibile alle conseguenze del mancato o non corretto adempimento degli incarichi relativi alle dichiarazioni fiscali, distinguendolo dalla più incerta componente relativa alla possibilità di ottenere l’annullamento delle contestazioni IVA. Il risarcimento riconosciuto raggiunge così complessivamente circa 485.000 euro, ai quali si aggiungono gli interessi legali dalla domanda, le spese della CTU e quelle del giudizio. La pronuncia offre dunque una distinzione importante tra errore professionale, debito tributario e danno risarcibile. Il fatto che la negligenza del consulente abbia reso definitivi gli accertamenti non comporta, di per sé, che l’intero importo richiesto dal Fisco possa essere trasferito sul professionista a titolo di risarcimento. Per arrivare a questo risultato sarebbe necessario dimostrare che, senza l’errore, la pretesa fiscale sarebbe stata con ragionevole probabilità eliminata o ridotta. Quando questa prova manca, resta comunque risarcibile il pregiudizio patrimoniale che può essere ricostruito con sufficiente certezza come conseguenza dell’inadempimento.
Per gli operatori del gioco il caso assume un interesse ulteriore perché la responsabilità professionale si innesta su una controversia fiscale relativa alla qualificazione dei rapporti economici all’interno della filiera AWP e VLT. La sentenza, tuttavia, non deve essere letta come una pronuncia che risolve definitivamente il tema dell’esenzione IVA delle specifiche prestazioni contestate. Proprio l’impossibilità di stabilire con sufficiente certezza quale sarebbe stato l’esito del contenzioso tributario ha indotto il giudice a non riconoscere integralmente il danno prospettato dalla società. Il principio più rilevante è quindi sul piano della responsabilità professionale: l’errore può essere evidente, ma il risarcimento deve essere commisurato alle conseguenze che il danneggiato riesce concretamente a dimostrare.
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