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Il mutuo chirografario è un finanziamento a rate senza ipoteca: a garantirlo è la firma di chi lo chiede, cioè il suo reddito e tutto il suo patrimonio. Si firma in banca, senza notaio e senza perizia sulla casa, e per questo arriva prima di un mutuo ipotecario. In cambio costa di più, dura meno e riguarda somme più basse. Gli interessi non si detraggono nel 730, nemmeno se i soldi servono per la casa in cui vivi.
Per un privato è un parente stretto del prestito personale. La scelta vera è fra questa famiglia di finanziamenti e un mutuo con ipoteca, la stessa di chi si chiede se per i lavori sia meglio un mutuo o un prestito.
Che cos’è un mutuo chirografario e a cosa serve?
Per il codice civile è un mutuo qualsiasi prestito di denaro da restituire; l’aggettivo chirografario dice solo che manca una garanzia reale, cioè un’ipoteca o un pegno. La banca presta sulla base di un contratto firmato e della tua capacità di rimborsare. I privati lo usano per ristrutturare, comprare un box, avere liquidità o riunire altri debiti.
Senza ipoteca non vuol dire senza garanzie. L’art. 2740 del codice civile stabilisce che il debitore risponde dei suoi debiti «con tutti i suoi beni presenti e futuri»: stipendio, conto, auto e anche la casa. La differenza è che la banca non ha un bene già vincolato e non passa davanti agli altri creditori. Per coprirsi può chiedere un garante o una polizza. Sul garante la guida della Banca d’Italia sul credito ai consumatori è netta: con la fideiussione «il creditore può rivalersi sull’intero patrimonio del garante».
Il notaio non serve, perché non c’è un’ipoteca da iscrivere: il contratto è una scrittura privata. Questo ha un effetto sul dopo. Un atto notarile è già un titolo esecutivo, una scrittura privata non autenticata no (art. 474 c.p.c.). Se smetti di pagare, la banca deve prima chiedere al giudice un decreto ingiuntivo. Ottenuto quello può pignorare, e il decreto esecutivo vale come «titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale» (art. 655 c.p.c.). L’ipoteca che non hai dato alla firma può arrivare dopo, per ordine del giudice.
Chi lo può chiedere, per quali importi e per quanto tempo?
Lo può chiedere chiunque abbia un reddito dimostrabile, anche chi non possiede una casa. La banca guarda il reddito, gli altri finanziamenti in corso e le banche dati creditizie. Vale il solito rapporto fra rate e reddito: 30% prudenziale, 33% nella prassi, contando tutte le rate che paghi già.
Sull’importo e sulla durata la legge non fissa massimi: li decide ogni banca e li scrive nel foglio informativo. Di solito sono somme contenute da restituire in pochi anni, lontane dai venti o trent’anni di un mutuo con ipoteca. I tetti che si leggono in rete, come i quindici anni di durata massima, sono abitudini commerciali, non regole. Due soglie di legge invece esistono.
- 75.000 €, in arrivo a 100.000 €. Sotto questa cifra un finanziamento senza ipoteca a un privato è credito ai consumatori. Il testo aggiornato dell’art. 122 del Testo unico bancario indica 100.000 €, ma il D.Lgs. 212/2025 dà a banche e finanziarie tempo fino al 20 novembre 2026 per adeguarsi, o più tardi se le istruzioni della Banca d’Italia arrivano dopo. Per i contratti firmati prima vale il limite di 75.000 €.
- Nessun limite se ristrutturi casa. Lo stesso articolo applica le regole del credito ai consumatori ai «contratti di credito non garantiti finalizzati alla ristrutturazione di un immobile residenziale» anche sopra soglia.
Rientrare nel credito ai consumatori dà diritti precisi:
- Ripensamento. «Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni» (art. 125-ter TUB).
- Rimborso anticipato. Puoi estinguere quando vuoi, in tutto o in parte. L’indennizzo alla banca non supera l’1% della somma rimborsata, lo 0,5% se manca un anno o meno alla fine, e non è dovuto se in quel periodo il tasso non è fisso, né se chiudi tutto il debito e il residuo è di 10.000 € o meno (art. 125-sexies TUB).
- Mutui per la casa e penale zero. Per i mutui stipulati da persone fisiche «per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione» l’art. 120-ter TUB dichiara nulla qualsiasi penale di estinzione, ma la regola non è richiamata per il credito ai consumatori (artt. 115, comma 3, e 125-bis, comma 2, TUB): un chirografario chiesto da un consumatore per ristrutturare casa segue l’indennizzo dell’art. 125-sexies, non la penale zero dei mutui per la casa.
Un finanziamento senza ipoteca per comprare un immobile, per esempio un box, esce invece dal credito ai consumatori e segue le regole del credito immobiliare.
Cosa cambia rispetto a un mutuo ipotecario e a un prestito personale?
Fra mutuo chirografario e prestito personale la differenza è più di nome che di sostanza: nessuno dei due ha l’ipoteca e, entro la soglia, la legge li tratta allo stesso modo. Di solito le banche chiamano mutuo chirografario i finanziamenti senza ipoteca più grandi e più lunghi. La distanza vera è con il mutuo ipotecario.
| Aspetto | Mutuo chirografario | Mutuo ipotecario |
|---|---|---|
| Garanzia | Firma, reddito, eventuale garante | Ipoteca sull’immobile |
| Contratto | Scrittura privata in banca | Atto dal notaio |
| Perizia sulla casa | No | Sì |
| Tempi | Più brevi: si valuta solo la persona | Più lunghi: si valuta anche l’immobile |
| Importi e durate | Contenuti, pochi anni | Alti, di solito fino a 30 anni |
| Tasso | Più alto | Più basso |
| Imposta sostitutiva | Oltre i 18 mesi, se la banca la sceglie | Di norma sì |
| Detrazione degli interessi | No | Sì, per l’abitazione principale |
Sul tasso una misura ufficiale c’è: i tassi effettivi globali medi (TEGM) che il Ministero dell’Economia pubblica ogni trimestre per le soglie d’usura, commissioni e spese comprese. Nel decreto del 28 settembre 2026, valido dal 1° ottobre al 31 dicembre 2026, il credito personale è al 12,08% e gli altri finanziamenti al 14,41%. Per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso il TEGM del IV trimestre 2026 è 4,52%.
I mutui chirografari stanno proprio negli altri finanziamenti. Le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione li elencano in quella categoria, che però «ha carattere residuale» e mescola operazioni diverse, dal credito su pegno ai mutui a stato avanzamento lavori. Un prestito a una famiglia per spese generiche, erogato in un’unica soluzione e rimborsato a rate, per le stesse istruzioni è invece credito personale. Quel 14,41% non è il tasso del tuo chirografario: dà l’ordine di grandezza. Senza ipoteca il costo medio è più del doppio.
Quanto costa: esempio su 30.000 €
Prendiamo 30.000 € per rifare bagno e impianti, a rata costante. I tassi della tabella sono ipotesi scelte per mostrare come si muove la rata, non tassi di mercato: quello vero lo leggi nel preventivo della banca, alla voce TAEG. Sono tutte più basse delle medie ufficiali viste sopra, che comprendono anche le spese: con un tasso più alto rata e interessi salgono.
| TAN ipotizzato | 5 anni | 7 anni | 10 anni |
|---|---|---|---|
| 6% | 580 € al mese, 4.799 € di interessi | 438 € al mese, 6.814 € di interessi | 333 € al mese, 9.967 € di interessi |
| 8% | 608 € al mese, 6.498 € di interessi | 468 € al mese, 9.277 € di interessi | 364 € al mese, 13.678 € di interessi |
| 10% | 637 € al mese, 8.245 € di interessi | 498 € al mese, 11.835 € di interessi | 396 € al mese, 17.574 € di interessi |
Ora il confronto. Gli stessi 30.000 € con un mutuo ipotecario a tasso fisso a 10 anni: con l’IRS a 10 anni al 3,56% (rilevazione del 8 ottobre 2026, fonte ICE Swap Rate) più lo spread medio che stimiamo, il TAN è 3,86%. La rata è 302 € e gli interessi in dieci anni 6.209 €. Il chirografario a 10 anni con l’ipotesi dell’8% ha una rata di 364 € e 13.678 € di interessi: 7.469 € in più.
Quella differenza va messa accanto alle spese che solo il mutuo ipotecario ha, notaio e perizia. Se accorci la durata il conto cambia: a 5 anni, nell’ipotesi dell’8%, gli interessi sono 6.498 €. C’è poi un limite pratico: molte banche non fanno mutui ipotecari sotto un importo minimo, di solito fra 25.000 e 50.000 €. Non sempre lo trovi nel foglio informativo, perché il modello della Banca d’Italia ha una voce solo per l’importo massimo finanziabile: chiedilo alla banca.
Se i lavori o l’acquisto richiedono una somma più alta e stai valutando l’ipoteca, la simulazione di GoMutuo ti dice gratis, in 6 minuti, quanto puoi chiedere e quale rata regge il tuo reddito.
Gli interessi si detraggono nel 730?
No. La detrazione del 19% sugli interessi passivi è legata all’ipoteca, in entrambe le forme in cui esiste. Per l’acquisto l’art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR parla di «mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale». Per la costruzione il comma 1-ter dello stesso articolo parla di «mutui contratti, a partire dal 1 gennaio 1998 e garantiti da ipoteca». La guida dell’Agenzia delle Entrate sugli interessi passivi precisa che il caso comprende i lavori: «mutui ipotecari contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia». Il 19% si calcola su un massimo di 2.582,28 € l’anno, sempre con un mutuo ipotecario.
Chi ristruttura casa con un chirografario rinuncia quindi a questa detrazione. Non perde quelle sulle spese dei lavori, che seguono regole proprie e non dipendono da come ti procuri i soldi. Conta invece come viene pagata l’impresa: serve il bonifico previsto per le detrazioni, anche quando a pagarla è direttamente la banca o la finanziaria, e in quel caso devi farti dare la ricevuta. Come funziona la detrazione quando l’ipoteca c’è lo trovi in detrazione degli interessi del mutuo nel 730.
Un’eccezione esiste, ma è storica. La stessa guida elenca fra i casi detraibili i «mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997» per lavori di manutenzione, restauro e ristrutturazione. Riguarda solo i contratti di quell’anno.
Si paga l’imposta sostitutiva?
Dipende dalla durata. L’imposta sostitutiva riguarda i finanziamenti a medio e lungo termine, cioè quelli «la cui durata contrattuale sia stabilita in più di diciotto mesi» (art. 15 del D.P.R. 601/1973), con o senza ipoteca. Si applica se la banca la sceglie: per l’art. 17 «L’opzione è esercitata per iscritto nell’atto di finanziamento», quindi la trovi scritta nel contratto.
L’aliquota è lo 0,25% dell’importo, trattenuto all’erogazione: su 30.000 € sono 75 €. Il 2% vale solo per comprare, costruire o ristrutturare case senza i requisiti prima casa: un chirografario per i lavori nella seconda casa lo paga, uno per liquidità o per riunire altri debiti resta allo 0,25%. Per i lavori nella prima casa lo 0,25% va chiesto con una dichiarazione nel contratto. Fino a 18 mesi, o se la banca non esercita l’opzione, l’imposta sostitutiva non c’è e valgono le imposte ordinarie che sostituisce: per un contratto senza ipoteca, registro e bollo. Aliquote e casi sono spiegati in imposta sostitutiva sul mutuo.
Quando conviene e quando no
Il chirografario conviene quando la somma è contenuta e la restituisci in pochi anni: le spese fisse di un’ipoteca peserebbero troppo e il tasso più alto lavora per poco. È anche l’unica strada quando una casa da ipotecare non c’è. Smette di convenire quando importo e durata crescono: ogni anno in più allarga la differenza di interessi, come mostra la tabella.
Alcuni casi particolari:
- Liquidità senza uno scopo preciso. Per somme alte e durate lunghe l’alternativa è il mutuo liquidità, che richiede un immobile da ipotecare.
- Consolidamento dei debiti. Riunire più prestiti in un chirografario lascia i debiti senza ipoteca; farlo con un mutuo di consolidamento abbassa di più la rata ma mette la casa a garanzia.
- Acquisto della prima casa. Oltre alla detrazione si perde la garanzia pubblica: il Fondo prima casa la concede, dice la L. 147/2013, «su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari».
- Ipotecario o fondiario. È una distinzione interna ai mutui con ipoteca: il chirografario non è né l’uno né l’altro.
- Due firme. Se il finanziamento è cointestato, ciascuno risponde dell’intero debito e non solo della sua metà: per l’art. 1294 del codice civile «I condebitori sono tenuti in solido».
- Imprese e professionisti. Qui il chirografario è lo strumento normale per investimenti e scorte, spesso con la garanzia pubblica del Fondo per le PMI gestito da Mediocredito Centrale, di cui parliamo in garanzia MCC per i professionisti.
- Condominio. Per i lavori straordinari deliberati dall’assemblea a indebitarsi è il condominio, di norma senza ipoteca sugli appartamenti. Condizioni e garanzie cambiano da banca a banca e vanno lette nella proposta portata in assemblea.
- Eredi. Il debito non si chiude con la morte di chi ha firmato: passa a chi accetta l’eredità, e i coeredi lo pagano ciascuno in proporzione alla propria quota (artt. 752 e 754 c.c.). Se c’è una polizza sul finanziamento, va controllato che cosa copre.
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