Le Sezioni unite chiudono il contrasto: le quote delle grandi aziende restano un credito del lavoratore verso il datore. E se l’impresa fallisce, l’Inps non può tirarsi indietro.
Il tfr che le aziende con almeno cinquanta dipendenti devono girare al fondo di tesoreria dell’Inps resta retribuzione. Non diventa una prestazione previdenziale. Lo hanno deciso oggi, 7 ottobre 2026, le Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza n. 26356, che chiude un contrasto di giurisprudenza aperto da anni. La conseguenza pratica è immediata. Se il datore non versa le quote e poi finisce in liquidazione giudiziale, il lavoratore non resta scoperto: si insinua al passivo della società per le quote maturate dopo il 1° gennaio 2007, e per la parte che la procedura non riesce a pagare interviene il
fondo di garanzia dell’Inps. La regola generale è questa: debitore del tfr è sempre il datore di lavoro, anche quando la legge gli impone di versarlo altrove. Il fondo di tesoreria è una cassa, non un ente che garantisce prestazioni a prescindere dai versamenti.
La vicenda
Una cooperativa fallisce. I dipendenti chiedono il trattamento di fine rapporto. Una parte del tfr, quella maturata dal 2007, avrebbe dovuto finire nel fondo di tesoreria, ma la cooperativa non l’ha mai versata. La Corte d’appello condanna l’Inps, nella veste di gestore del
fondo di garanzia, a pagare anche quelle quote.
L’istituto ricorre in Cassazione. La sua tesi: il fondo di garanzia è alimentato da contributi a carico dei datori e copre solo il tfr rimasto in azienda. Le quote destinate alla tesoreria, invece, sarebbero una prestazione previdenziale a carico di quel fondo, che è dello Stato e non dell’Inps. A sostegno l’ente cita un precedente della stessa Cassazione, la sentenza n. 25035 del 22 agosto 2023, che aveva letto le quote versate alla tesoreria proprio come prestazione previdenziale. Le Sezioni unite respingono il ricorso su questo punto.
Che cosa cambia dopo la sentenza n. 26356/2026?
Fino a oggi due letture si contendevano il campo. Per la prima, quella del 2023, dal 2007 nelle grandi aziende il tfr cambia natura: il lavoratore lo riceve dal fondo di tesoreria come prestazione previdenziale, e quindi nessuna somma si può chiedere al fondo di garanzia. Per la seconda il tfr resta quello che è sempre stato, un pezzo di stipendio pagato alla fine.
Le Sezioni unite scelgono la seconda. Le quote di tfr che le aziende con almeno 50 dipendenti devono versare alla tesoreria sono crediti retributivi, non crediti contributivi. La distinzione non è accademica. Un credito contributivo appartiene all’ente previdenziale, che lo riscuote dal datore. Un credito retributivo appartiene al lavoratore, che lo può pretendere direttamente da chi lo ha assunto. Il lavoratore però lo può esigere solo alla cessazione del rapporto: finché lavora, il tfr matura ma non si incassa, salvo le anticipazioni previste dalla legge.
Da oggi, dunque, l’orientamento dell’Inps che negava la copertura del fondo di garanzia per queste quote non ha più appoggio nella giurisprudenza di legittimità.
Come funziona il fondo di tesoreria dal 2007?
La legge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) ha istituito il fondo per l’erogazione del tfr, gestito dall’Inps per conto dello Stato. Lo chiamano fondo di tesoreria. Riguarda solo i datori del settore privato con almeno 50 dipendenti e solo le quote di tfr che il lavoratore non ha destinato alla previdenza complementare.
Il meccanismo è semplice. Il lavoratore sceglie: mandare il tfr a un fondo pensione oppure lasciarlo dove sta. Nelle aziende piccole, sotto i 50 dipendenti, “dove sta” significa in azienda: il datore lo accantona e lo paga a fine rapporto. Nelle aziende grandi, invece, il datore deve trasferire ogni mese le quote al fondo di tesoreria. Un dipendente di una società con 120 addetti che non ha aderito a un fondo pensione, per esempio, vede il proprio tfr maturato dal 2007 confluire nella tesoreria Inps.
Lo scopo della legge, ricordano le Sezioni unite, era di finanza pubblica: sostenere la previdenza complementare e spostare risorse al settore pubblico, anche per finanziare opere di pubblica utilità. La legge 296/2006 regola il finanziamento del fondo. Non tocca la natura del diritto del lavoratore.
Perché il tfr resta una retribuzione differita?
Il punto di partenza è l’art. 2120 cod. civ. La norma calcola il trattamento di fine rapporto sulla retribuzione: per ogni anno di servizio si accantona una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata ogni anno. Il tfr è stipendio che il lavoratore guadagna oggi e riceve domani. Da qui la formula di retribuzione differita
, con una funzione previdenziale in senso lato: serve a coprire il periodo, spesso difficile, che segue la fine del lavoro.
Per le Sezioni unite il regime del 2007 non ha cambiato questo ancoraggio. Il fondo di tesoreria svolge mere funzioni di tesoreria: riceve le somme, le custodisce, le paga. Non offre una tutela previdenziale autonoma. Quello che eroga è lo stesso tfr dell’art. 2120 cod. civ., non una prestazione previdenziale che lo sostituisce. Di conseguenza il datore resta il titolare del rapporto obbligatorio: è lui il debitore del trattamento di fine rapporto, anche per le quote che avrebbe dovuto versare alla tesoreria e non ha versato.
Cosa deve fare il lavoratore se l’azienda fallisce?
Con il codice della crisi d’impresa il fallimento si chiama
liquidazione giudiziale. Quando si apre la procedura, i creditori della società devono chiedere di essere ammessi al riparto: è l’insinuazione al passivo, una domanda presentata al curatore che poi forma lo stato passivo, approvato dal giudice delegato.
Le Sezioni unite indicano la strada. Per le quote di tfr maturate dopo il 1° gennaio 2007 e non versate al fondo di tesoreria, il lavoratore deve insinuarsi al passivo della società. Non deve rivolgersi alla tesoreria, che di quelle somme non ha mai visto un euro. Il credito per tfr gode di privilegio generale sui beni mobili del datore (art. 2751-bis, n. 1, cod. civ.): nel riparto passa davanti ai creditori chirografari, cioè quelli senza garanzie.
Le quote effettivamente versate alla tesoreria seguono invece un altro canale. Le paga il fondo di tesoreria, nei limiti di quanto ha ricevuto.
Quando interviene il fondo di garanzia dell’Inps?
Il fondo di garanzia (art. 2 legge 29 maggio 1982, n. 297) nasce per proteggere i lavoratori quando il datore insolvente non paga il tfr. È finanziato da contributi obbligatori dei datori di lavoro. L’Inps sosteneva che coprisse solo il tfr accantonato in azienda. Le Sezioni unite dicono il contrario: il fondo di garanzia continua a coprire anche le quote non versate alla tesoreria.
Il calcolo funziona così. Si parte dal tfr ammesso al passivo. Si sottrae quanto la liquidazione giudiziale riesce a pagare e quanto eventualmente ha già pagato il fondo di tesoreria per le quote ricevute. La
differenza la mette il fondo di garanzia. Poi l’Inps si surroga nella posizione del lavoratore: entra al suo posto nella procedura e prova a recuperare dal patrimonio della società quanto ha anticipato, con lo stesso privilegio.
Un esempio. Tfr ammesso: 30mila euro. Di questi, 12mila erano stati versati alla tesoreria e vengono pagati da quel fondo. Dalla liquidazione arrivano altri 5mila. I restanti 13mila li paga il fondo di garanzia, che poi si insinua nella procedura al posto del lavoratore.
Perché la tesoreria non paga se il datore non versa?
L’Inps aveva provato anche un’altra via: accollare queste somme alla tesoreria, che è dello Stato, e non al fondo di garanzia. Le Sezioni unite la chiudono con un principio preciso. Al fondo di tesoreria non si applica il
principio di automaticità delle prestazioni dell’art. 2116 cod. civ.
Quella regola, nel sistema previdenziale, protegge il lavoratore dalle omissioni del datore: se mancano i contributi dovuti agli enti previdenziali, la prestazione spetta lo stesso. Un dipendente al quale l’azienda non ha versato i contributi, per esempio, conserva entro certi limiti il diritto alla pensione per quei periodi. Per la tesoreria l’automatismo non vale, perché la tesoreria non è un ente previdenziale. Eroga solo nei limiti dei versamenti ricevuti. Quello che il datore non ha versato, il fondo non lo paga.
Anche sul piano contributivo vale la stessa logica di proporzione. L’esonero contributivo riconosciuto ai datori che conferiscono il tfr opera solo per le quote effettivamente conferite. Chi non versa, non risparmia contributi su quelle somme. Il principio riguarda le imprese con almeno 50 dipendenti e le quote non destinate alla previdenza complementare. Sotto la soglia dei 50 addetti la questione non si pone: il tfr resta in azienda e, in caso di insolvenza, lo copre il fondo di garanzia secondo le regole di sempre.
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