Un contribuente riceveva la comunicazione di iscrizione ipotecaria da parte dell’agente della riscossione ed impugnava il provvedimento dal momento che i beni oggetto di ipoteca erano costituiti nel fondo patrimoniale.
È ammissibile l’iscrizione di ipoteca esattoriale su beni segregati nel fondo patrimoniale?
La Corte di Cassazione, Sezione V, con l’ordinanza 10 febbraio 2026, n. 2933 (testo in calce), richiama il proprio consolidato orientamento in materia e chiarisce le condizioni di ammissibilità dell’iscrizione ipotecaria.
In via preliminare, occorre ricordare che il fondo patrimoniale rientra tra le convenzioni matrimoniali e si traduce in un vincolo posto su alcuni beni, volto alla creazione di un “patrimonio separato” sottratto, ad alcune condizioni, alle azioni esecutive di eventuali creditori. Ciò premesso, la regola generale secondo cui “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (art. 170 c.c.) è applicabile anche all’iscrizione di ipoteca fiscale (ex art. 77 DPR 602/1973). È onere del contribuente provare che il fatto generatore dell’obbligazione tributaria era estraneo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e il creditore ne era consapevole.
La decisione è interessante anche perché affronta la questione della mancata allegazione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria delle cartelle di pagamento. La giurisprudenza ha chiarito che «la comunicazione di iscrizione ipotecaria non abbisogna di alcuna specifica motivazione che non sia quella riferibile alla pretesa tributaria esercitata, nel caso rappresentata dalle cartelle delle quali non è necessaria l’allegazione, trattandosi di atti noti alla contribuente perché previamente notificate».
La vicenda
Un contribuente impugnava la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria proveniente dall’agente della riscossione afferente al mancato pagamento di diverse cartelle notificate tra il 2009 e il 2014 e dell’avviso di accertamento notificato nel 2013. Con la suddetta comunicazione veniva chiesto il pagamento dell’importo di circa 155 mila euro in relazione a diversi crediti iscritti a ruolo (per sanzioni amministrative relative a sanzioni del codice della strada, contributi INPS, ritenute alla fonte, IRPEF, IVA, IRAP e altro ancora).
L’uomo, tra le varie censure, sosteneva che l’iscrizione ipotecaria fosse inammissibile, in quanto i beni immobili erano segretati in un fondo patrimoniale.
La Commissione Tributaria Provinciale e la Commissione Tributaria Regionale rigettavano il ricorso del contribuente ritenendo infondate le sue doglianze sia sull’inammissibilità dell’iscrizione di ipoteca, sia sull’irregolarità della notifica degli atti prodromici e sulla carenza di motivazione dell’atto impugnato.
Si giungeva così in Cassazione.
Premessa: il fondo patrimoniale
Il fondo patrimoniale rientra tra le convenzioni matrimoniali e si traduce in un vincolo posto su alcuni beni, volto alla creazione di un “patrimonio separato” sottratto, ad alcune condizioni, alle azioni esecutive di eventuali creditori. I beni conferiti nel fondo possono essere (art. 167 c. 1 c.c.):
ed appartengono in proprietà ai coniugi, che li amministrano seguendo le regole della comunione legale (art. 168 c. 4 c.c.), fatta salva una diversa pattuizione contenuta nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale (art. 168 c. 1 c.c.). Ai fini dell’opponibilità ai terzi, è onere dei coniugi provvedere all’annotazione del fondo a margine dell’atto di matrimonio (art. 162 c. 4 c.c.) e per i beni immobili – qui in rilievo – occorre la trascrizione (art. 2647 c. 1 c.c.).
Il creditore può aggredire i beni del fondo solo qualora i debiti contratti dai coniugi riguardino i bisogni della famiglia (art. 170 c.c.). Con il tempo, l’interpretazione del sintagma “bisogni della famiglia” si è fatta estremamente lata giungendo ad abbracciare molteplici categorie di crediti. A titolo di esempio, sono state ricomprese nella suddetta categoria anche le obbligazioni risarcitorie da illecito, con la conseguente piena responsabilità del fondo (così Cass. 8991/2003; Cass. 11230/2003). Secondo i giudici, infatti, il criterio identificativo dei crediti che possono essere soddisfatti sui beni del fondo va ricercato, non già nella natura del credito stesso, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore dell’obbligazione ed i bisogni della famiglia.
Si segnala l’articolo redatto dalla scrivente: Fondo patrimoniale: per la prova in giudizio occorre atto matrimonio recante annotazione a commento di Cass. 23955/2017.
Riferimenti normativi: l’ipoteca esattoriale e la comunicazione di iscrizione
Prima di analizzare il decisum, ricordiamo brevemente la disciplina normativa sull’iscrizione dell’ipoteca esattoriale contenuta nell’art. 77 DPR 602/1973.
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Decorso il termine di 60 giorno dalla notificazione della cartella di pagamento1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si procede (art. 77 comma 1 DPR 602/1973).
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La norma dispone che l’agente della riscossione (Agenzia delle Entrate Riscossione – ADER), anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione (di cui all’art. 76, commi 1 e 2), purché l’importo complessivo del credito non sia inferiore complessivamente a 21 mila euro (art. 77 comma 1-bis DPR 602/1973).
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L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avvisoche, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l’ipoteca (art. 77 comma 2-bisDPR cit.)
Beni costituiti in fondo patrimoniale: è ammissibile l’iscrizione di ipoteca?
Il contribuente lamenta che la decisione gravata abbia omesso di pronunciare sul motivo d’appello relativo all’inammissibilità dell’iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale e, comunque, sostiene che la motivazione risulti insufficiente consistendo in un richiamo ad una sentenza di legittimità senza spiegare in che modo potesse ricollegarsi alla fattispecie.
La Suprema Corte considera infondata la doglianza.
Innanzitutto, l’omessa pronuncia su un motivo d’appello postula che la sentenza impugnata non abbia deciso sulla censura neppure in modo implicito, ad esempio, attraverso l’adozione di una soluzione incompatibile con il suo accoglimento (Cass. 12131/2023). Invece, nel caso in esame, la pronuncia impugnata ha affrontato ex professo le questioni sollevate dal contribuente in merito alla pretesa inammissibilità dell’iscrizione ipotecaria richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’iscrizione di ipoteca può avvenire anche su beni costituiti in fondo patrimoniale, ma resta salva la possibilità per il debitore di fornire la prova contraria che i debiti fossero estranei al soddisfacimento dei beni della famiglia.
Una recente pronuncia (Cass. 26496/2024) ha tratteggiato i principi fondamentali in subiecta materia che si possono così riassumere.
La regola generale prevista dall’art. 170 c.c. secondo cui “l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia” è applicabile anche all’iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa l’ipoteca esattoriale prevista dal succitato art. 77 DPR 602/1976.
Quindi, l’agente della riscossione può iscrivere ipoteca su beni conferiti nel fondo:
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se il debito da garantire sia stato contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari
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oppure se il titolare del credito per il quale si procede non fosse a conoscenza di tale estraneità.
Al di fuori di queste ipotesi, l’eventuale iscrizione comunque effettuata risulta illegittima (Cass. 5385/2013, Cass. 23876/2015, Cass. 1652/2016, Cass. 6380/2021, Cass. 15252/2021, Cass. 20008/2021).
Non rileva la natura dell’obbligazione
La giurisprudenza ha chiarito che per comprendere quali crediti possano essere soddisfatti in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo non rileva la natura delle obbligazioni, ma la relazione esistente fra il fatto generatore delle stesse e il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Il fatto che il debito sia nato nell’esercizio di un’impresa non determina automaticamente la sua estraneità ai bisogni della famiglia (Cass. 20008/2021, Cass. 15252/2021, Cass. 7222/2020). Infatti:
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in tema materia di esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale, opera una presunzione di inerenza dei debiti ai bisogni della famiglia;
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l’obbligazione tributaria generata dall’attività di impresa non va necessariamente ritenuta estranea ai bisogni della famiglia, poiché questi devono essere intesi in senso ampio, «restandone escluse soltanto le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi»;
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incombe sul debitore l’onere di provare che il creditore fosse a conoscenza dell’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia (elencazione tratta da Cass. 12397/2024 paragrafo 3).
Grava sul contribuente l’onere di dimostrare i fatti che possono determinare l’illegittimità dell’ipoteca, in altre parole, deve provare:
In buona sostanza, la disciplina sulle condizioni di ammissibilità dell’esecuzione sui beni costituiti in fondo patrimoniale (ex art. 170 c.c.):
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si applica anche all’iscrizione di ipoteca fiscale
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ed è onere del contribuente provare che il fatto generatore dell’obbligazione tributaria era estraneo al soddisfacimento dei bisogni della famiglia e il creditore ne era consapevole.
La produzione dell’avviso di ricevimento determina la presunzione di conoscenza
Il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli articoli 25 e 26 DPR 602/1973 (in materia di cartella di pagamento e relativa notifica) nonché la violazione dell’art. 2967 c.c. per aver la decisione gravata ritenuto che l’agente della riscossione avesse assolto l’onere della prova della notifica delle cartelle semplicemente con la produzione dell’avviso di ricevimento pur «in presenza della specifica contestazione da parte del destinatario in ordine al contenuto della busta spedita a mezzo raccomandata, dal momento che la spedizione non darebbe di per sé garanzia che nelle buste fossero contenute le cartelle di pagamento».
La Suprema Corte considera infondata la doglianza.
I giudici di legittimità ritengono superato l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal ricorrente (Cass. 2625/2015; Cass. 18252/2013) ed evidenziano che secondo l’indirizzo ormai consolidato
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la produzione in giudizio di copia di un atto spedito con lettera raccomandata con l’avviso di ricevimento fa presumere la conoscenza di tale atto da parte del destinatario (ex art. 1335 c.c.);
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spetta al destinatario, in conformità al principio di “vicinanza della prova”, l’onere di dimostrare che il plico conteneva un atto diverso o nessun documento (Cass. 964/2025).
Lo stesso orientamento opera anche in caso di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata:
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la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall’avviso di ricevimento fa presumere la conoscenza dell’atto da parte del destinatario (ai sensi dell’art. 1335 c.c.),
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qualora il destinatario deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, egli è gravato dalla relativa prova in conformità al su ricordato principio di vicinanza della prova (Cass. 6251/2025; Cass. 16528/2018; Cass. 20027/2011; Cass. 30787/2019).
Non è necessaria l’allegazione delle cartelle di pagamento già notificate
Tra le varie censure il ricorrente lamenta che la decisione gravata abbia errato nel ritenere motivato l’avviso di iscrizione ipotecaria nonostante la mancata allegazione degli atti presupposti costituiti dalle relative cartelle di pagamento in violazione e falsa applicazione dell’art. 7 comma 1 legge 212/2000 (statuto del contribuente).
Anche questa doglianza è infondata.
La norma dello statuto del contribuente invocata dal ricorrente stabilisce che gli atti dell’amministrazione finanziaria debbano essere motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione; inoltre, nell’ultimo alinea della succitata disposizione, è previsto che, se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama. La necessaria allegazione dell’atto richiamato trova un temperamento in quanto previsto dall’art. 42 DPR 600/1973 (come modificato dall’art. 1 d.lgs. 32/2001) “che impone l’allegazione degli atti richiamati solo se relativi alle ragioni dell’imposizione, sempre che non siano conosciuti dal contribuente e salvo che l’avviso non ne riproduca il contenuto essenziale”.
Dalla succitata disposizione la giurisprudenza di legittimità ha inferito il principio generale secondo cui:
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«l’obbligo di allegazione degli atti richiamati in un atto dell’amministrazione finanziaria integra l’obbligo di motivazione funzionale all’esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente e sussiste solo con riferimento a quegli atti che servono a rappresentare le ragioni per cui l’atto è stato adottato, sempre che non siano stati riprodotti nel loro contenuto essenziale e che non si tratti di atti già conosciuti e ricevuti dal contribuente» (Cass. 36000/2021; Cass. 14723/2020).
Inoltre, proprio con riferimento alla motivazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria e di obbligo di allegazione delle cartelle di pagamento, la giurisprudenza ha chiarito che la suddetta comunicazione richiede la motivazione riferibile alla pretesa tributaria esercitata e non una motivazione specifica. Pertanto, nel caso di specie, la motivazione dell’iscrizione è rappresentata dalle cartelle delle quali non è necessaria l’allegazione, trattandosi di atti noti al contribuente perché previamente notificate (Cass. 4587/2017).
Secondo gli ermellini, la decisione gravata ha osservato i su esposti principi e ha correttamente ritenuto non necessaria l’allegazione delle cartelle di pagamento fornendo una motivazione adeguata e sottolineando che “l’elencazione dei crediti contenuta nell’avviso era particolareggiata e dettagliata con la specificazione della natura e dell’ammontare del debito, dell’anno e della cartella di riferimento”.
Conclusioni: rigettato il ricorso del contribuente
La Suprema Corte rigetta il ricorso del contribuente e lo condanna al pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.100 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.
Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussiste a carico del ricorrente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater DPR 115/2002 (Cass. SS.UU. 4315/2020).
NOTE
[1] Giova precisare che l’art. 50 comma 1 DPR cit. dispone che il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di 60 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento; mentre l’art. 50 comma 2 precisa che, se l’espropriazione non è iniziata entro 1 anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 5 giorni.
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