Il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 2682/2026 recepisce integralmente l’accordo raggiunto dai genitori in udienza su affidamento condiviso, assegnazione della casa familiare, mantenimento diretto, riparto delle spese straordinarie e tempi di frequentazione. Il giudice verifica solo che le condizioni concordate non siano contrarie all’ordine pubblico e rispondano all’interesse dei minori — non le sostituisce con la propria valutazione. Anche il mancato intervento del Pubblico Ministero non blocca la decisione, purché gli atti siano stati regolarmente comunicati alla Procura.
Una coppia non sposata si separa. Hanno due figli. Entrambi i genitori vogliono stare con i bambini. Entrambi rivendicano la casa. Entrambi hanno idee diverse su quanto debba contribuire l’altro al mantenimento. La causa inizia in modo conflittuale — lei chiede 1.000 euro al mese di contributo, lui chiede la casa e il mantenimento dalla madre.
Poi succede qualcosa che nei procedimenti familiari è insieme raro e prezioso: in udienza, sentiti personalmente dal presidente di sezione, i due genitori trovano un accordo. Lo mettono nero su bianco. Chiedono al tribunale di recepirlo.
La risposta alla domanda su se il tribunale possa e debba recepire l’accordo dei genitori sulla custodia dei figli è sì — quando quell’accordo non contrasta con l’ordine pubblico e risponde all’interesse dei minori. La sentenza del Tribunale di Bologna n. 2682 del 26 marzo 2026 ne è un esempio concreto e ben costruito.
Il contesto normativo: il nuovo processo in materia di persone e famiglie
Il procedimento deciso dal Tribunale di Bologna si svolge sotto la disciplina del D.Lgs. n. 149/2022 che ha introdotto nel codice di procedura civile gli artt. 473-bis e seguenti — il nuovo rito unificato per i procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.
Questo rito ha tra i suoi obiettivi dichiarati quello di favorire la soluzione concordata dei conflitti familiari. L’art. 473-bis.15 c.p.c. prevede la possibilità di misure provvisorie urgenti. L’art. 473-bis.17 c.p.c. disciplina le memorie integrative che le parti depositano dopo la costituzione, consentendo un pieno sviluppo delle rispettive posizioni prima dell’udienza presidenziale. L’art. 127-ter c.p.c. consente la sostituzione dell’udienza con note scritte.
Il meccanismo complessivo — udienza presidenziale in cui il giudice sente personalmente le parti, tentativo di conciliazione, eventuale recepimento dell’accordo — rispecchia una scelta di politica legislativa precisa: il giudice non è solo arbitro del conflitto ma facilitatore della soluzione condivisa, che in materia familiare è quasi sempre superiore alla soluzione imposta.
La vicenda: da due posizioni opposte a un accordo
M. e L. avevano avuto una relazione da cui erano nati due figli — A. e R. La convivenza era diventata insostenibile e il rapporto irrecuperabile. M. descriveva il padre come un genitore marginale; L. si descriveva invece come prevalentemente dedicato all’accudimento dei figli e della famiglia.
Le posizioni iniziali erano distanti. M. chiedeva la collocazione prevalente dei figli presso di sé, la casa familiare assegnata a lei, e 1.000 euro mensili di contributo paterno. L. chiedeva la collocazione prevalente presso di sé, la casa assegnata a lui, e 600 euro mensili di contributo materno.
All’udienza del 29 gennaio 2026, sentiti personalmente dal Presidente di sezione relatore, i due genitori — evidentemente anche grazie al confronto diretto e alla mediazione del giudice — trovano un accordo su tutti i punti. L’accordo viene recepito come provvedimento provvisorio, e poi confermato come assetto definitivo dalla sentenza del Collegio.
Il contenuto dell’accordo: un modello di regolamentazione condivisa
L’accordo raggiunto dai genitori è articolato e copre tutti i punti rilevanti della vita dei figli.
L’affidamento è condiviso — entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, assumono insieme le decisioni sulle questioni di maggior rilevanza e separatamente quelle di ordinaria amministrazione. Nessun genitore è “prevalente” nell’esercizio dei diritti genitoriali.
La residenza dei figli è fissata presso la casa familiare, assegnata alla madre. Il padre si trasferisce altrove entro il 15 aprile 2026. La voltura delle utenze e di tutti gli oneri dell’immobile è a carico della madre dalla stessa data.
Il mantenimento è diretto — ciascun genitore provvede autonomamente ai bisogni ordinari dei figli durante i periodi di rispettivo affidamento. Non c’è un assegno mensile dall’uno all’altro. Questo sistema — che la giurisprudenza e la dottrina sempre più valorizzano come forma di mantenimento paritaria e responsabilizzante — funziona quando i tempi di permanenza con ciascun genitore sono sufficientemente equilibrati.
Le spese straordinarie — quelle non coperte dal mantenimento diretto, come le spese mediche non ordinarie, le attività extrascolastiche, i viaggi — sono ripartite al 40% a carico della madre e al 60% a carico del padre. La ripartizione non è uguale — il 60% a carico del padre suggerisce che i redditi delle parti non siano equivalenti, con il padre in posizione economicamente più forte. Le modalità di rendicontazione e rimborso seguono il Protocollo concordato tra il Tribunale di Bologna e l’Ordine degli Avvocati di Bologna.
L’assegno unico universale — la prestazione INPS introdotta dal D.Lgs. n. 230/2021 per il sostegno economico alle famiglie con figli — è percepito integralmente dalla madre. Questa scelta è coerente con l’assegnazione della casa familiare e con il ruolo di genitore collocatario prevalente.
I tempi di frequentazione sono articolati in modo molto dettagliato. Nella settimana ordinaria i figli passano lunedì e mercoledì con la madre, martedì e giovedì con il padre — quattro sere su cinque con pernottamento ripartite equamente. Il venerdì non è menzionato specificamente, presumibilmente lasciato alla regola del fine settimana alternato. I week end si alternano ogni quindici giorni. Le vacanze natalizie, pasquali ed estive sono divise in modo paritario con alternanza annuale dei giorni festivi più significativi. I giorni del compleanno dei figli vengono alternati. Una regola residuale per i “giorni rossi” del calendario — ponti e festività — li assegna alternativamente ai due genitori.
Una clausola significativa per la gestione pratica: i figli — considerata anche la prossima maggiore età di A. — possono frequentare i genitori liberamente e secondo i propri desideri, compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici, previo accordo tra i genitori. Il calendario rigido si applica solo in difetto di accordo. Questa previsione riconosce la crescente autonomia dei ragazzi e privilegia la flessibilità sull’irrigidimento delle regole.
Il ruolo del giudice: verifica, non sostituzione
Il Tribunale di Bologna non esamina nel merito l’opportunità di ciascuna scelta concordata dai genitori — non si chiede se sarebbe stato meglio un mantenimento mensile invece del mantenimento diretto, o se la ripartizione 40/60 delle spese straordinarie sia la più equa possibile. Compie una verifica di compatibilità: l’accordo è contrario all’ordine pubblico? È contrario a norme imperative? Risponde all’interesse morale e materiale dei figli? Assicura un equilibrato apporto di entrambe le figure genitoriali?
La risposta a tutte queste domande è positiva, e il Tribunale dispone in conformità all’accordo. Le spese processuali vengono compensate integralmente, così come concordato dalle parti.
Questo approccio riflette un principio fondamentale del diritto di famiglia italiano contemporaneo: l’autonomia dei genitori nelle decisioni riguardanti i propri figli va rispettata e valorizzata, non sostituita dalla valutazione giudiziale, quando quella autonomia produce soluzioni ragionevoli e coerenti con l’interesse dei minori. Il giudice è garante di ultima istanza — non gestore ordinario delle scelte familiari.
La questione processuale: il PM che non conclude
La sentenza affronta anche un profilo procedurale che merita attenzione. Nei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale il Pubblico Ministero interviene obbligatoriamente — è un partecipante necessario del processo, a tutela dell’interesse pubblico alla corretta regolamentazione della situazione dei minori.
In questo caso il PM non ha rassegnato le proprie conclusioni. Il Tribunale affronta la questione applicando un principio giurisprudenziale consolidato — confermato dalla Cassazione in più occasioni — secondo cui l’intervento obbligatorio del PM richiede solo che gli atti siano comunicati alla Procura, non che il PM intervenga effettivamente o formuli conclusioni. L’effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla diligenza dell’ufficio requirente.
Nel caso concreto il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza erano stati comunicati alla Procura l’8 ottobre 2025. L’obbligo procedurale era stato rispettato. Il fatto che il PM non avesse partecipato non impediva al Collegio di decidere.
Perché l’accordo in udienza è spesso la soluzione migliore
La sentenza del Tribunale di Bologna offre l’occasione per una riflessione più ampia sull’utilità dell’accordo nei procedimenti familiari — tema già affrontato nell’articolo sulla separazione con figli prodotto in questa sessione.
Quando i genitori trovano un accordo, accade qualcosa di strutturalmente diverso rispetto a quando il giudice decide. Un accordo è scelto — entrambi i genitori hanno valutato le opzioni, hanno rinunciato a qualcosa, e hanno accettato un assetto che ritengono soddisfacente. Un accordo è personalizzato — tiene conto delle specificità della famiglia, degli orari di lavoro, delle scuole dei figli, delle abitudini, delle relazioni con le famiglie allargate. Un accordo è più stabile — chi ha partecipato alla sua costruzione tende a rispettarlo meglio di quanto rispetti una decisione calata dall’esterno.
Il giudice che decide unilateralmente lo fa sulla base degli atti processuali — che sono inevitabilmente una rappresentazione parziale e conflittuale della realtà familiare. Non conosce i figli, non sa come funziona davvero la famiglia, non ha gli strumenti per costruire un calendario di frequentazione che si adatti alla vita reale di quelle persone. L’accordo dei genitori, invece, viene costruito da chi quella realtà la conosce.
Il sistema processuale introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 riconosce questa differenza prevedendo espressamente il tentativo di conciliazione nell’udienza presidenziale e il meccanismo di recepimento dell’accordo — esattamente come nel caso deciso dal Tribunale di Bologna.
La regola pratica in sintesi
Quando una coppia con figli si separa, cercare un accordo prima e durante il giudizio è quasi sempre preferibile al lasciare che sia il giudice a decidere. L’accordo può coprire tutti gli aspetti rilevanti — affidamento, residenza dei figli, casa familiare, mantenimento, spese straordinarie, assegno unico, tempi di frequentazione. Il tribunale lo recepisce se non contrasta con l’ordine pubblico e risponde all’interesse dei minori — non lo sostituisce con la propria valutazione. Il mancato intervento del PM nel merito non blocca la decisione, purché gli atti siano stati comunicati alla Procura nei termini. E un accordo raggiunto dai genitori, perché scelto e personalizzato, ha ogni probabilità di funzionare meglio di una sentenza imposta.
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