Manipolazione dell’Euribor e contratti di mutuo: la CGUE nega la propagazione antitrust



Commento alla Sentenza della Corte di Giustizia, Sez. II, del 3.9.2026- Causa C-60/25

Avv. Paolo Damiani

La Seconda Sezione della Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 3 settembre 2026, ha fornito una risposta definitiva all’incidenza delle Decisioni EIRD sulla manipolazione del tasso Euribor nella vendita di prodotti finanziari derivati, con riferimento al settore economico relativo ai mutui a tasso variabile.

La Corte di Giustizia Europea interviene con una pronuncia dirimente su un tema cruciale per il contenzioso civile e bancario, affrontando due nodi interpretativi fondamentali. 

In primo luogo, i Giudici europei hanno chiarito i limiti entro cui è possibile contestare la riproduzione di clausole – già dichiarate illegittime o abusive a seguito di specifiche indagini della Commissione Europea – all’interno di settori economici del tutto diversi da quelli originariamente sanzionati. In secondo luogo, la pronuncia interviene sul delicato e complesso rapporto tra fonti eurounitarie e diritto interno, ridisegnando il perimetro dell’autonomia decisionale in capo al giudice nazionale.

Entrando nel merito tecnico della decisione, la Corte ha escluso l’applicabilità automatica dell’ipotesi di nullità legata alla manipolazione del tasso Euribor. Nello specifico, tale automatismo decade qualora le clausole contestate siano inserite in contratti utilizzati in ambiti economici oggettivamente estranei a quello dei prodotti EIRD (Derivati sui tassi di interesse in euro). 

Il principio di diritto che ne scaturisce è chiaro: il Giudice nazionale è strettamente vincolato alle statuizioni della giurisprudenza europea esclusivamente quando vi sia una perfetta identità tra le fattispecie. Un’identità che deve essere verificata in senso sostanziale, personale, temporale e territoriale.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La vicenda che ha interessato la Corte di Giustizia trae origine dalla decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 (Caso AT.39914) con cui sono state sanzionate alcune banche europee per aver, in violazione dell’art. 101 TFUE, tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008, operato accordi nel settore degli EIRD (“Euro Interest Rate Derivatives”) nel tentativo di trarre profitto dall’alterazione di diverse operazioni indicizzate secondo il parametro Euribor.

In sintesi, nel periodo interessato dall’esame della Commissione, alcuni tra i principali gruppi bancari a livello europeo hanno concluso intese illegittime, manipolando i tassi Euribor e ottenendo maggiori guadagni dalla vendita dei prodotti derivati.

Sebbene le clausole relative al calcolo dell’interesse, ancorate all’Euribor, siano state censurate, le stesse hanno trovato puntuale applicazione in altri settori economici, tra cui quello dei contratti di mutuo a tasso variabile.

Una tale applicazione ha dato adito ad un vivace contrasto giurisprudenziale ed alla formazione di due orientamenti contrapposti. 

Un primo orientamento giurisprudenziale traccia un confine netto: la nullità accertata dalla Corte di Giustizia in un determinato settore non si propaga a cascata sui contratti stipulati in ambiti o archi temporali differenti. Nessun automatismo, dunque. Per invalidare il singolo contratto, è imprescindibile dimostrare un vincolo di dipendenza funzionale o, quantomeno, un collegamento negoziale oggettivamente apprezzabile con l’intesa originaria.. 

Un secondo orientamento, invece, si è mostrato favorevole alla declaratoria di nullità della clausola etero-integrata dal parametro Euribor alterato. Le motivazioni si sostengono su due binari: l’indeterminatezza oggettiva e, in ogni caso, la violazione di norme imperative (artt. 2 l. n. 287/1990 e 101 TFUE). L’esito non dipende, quindi, dall’avvenuta partecipazione della controparte all’accordo distorsivo ma, viceversa, la nullità emerge per difetto di certezza e per violazione di norme imperative,  a prescindere dal ruolo della singola controparte nel meccanismo lesivo.

Anche la Suprema Corte non è rimasta immune da questa profonda spaccatura interpretativa, registrando un evidente contrasto interno nel giro di pochi mesi. In un primo momento, con l’Ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, la Terza Sezione aveva tracciato una linea estremamente rigorosa: il solo dato letterale della clausola legata all’Euribor manipolato veniva elevato a vera e propria “prova privilegiata” per fondare la declaratoria di nullità dei tassi. 

A distanza di pochi mesi, il revirement. Con la Sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024, la medesima Terza Sezione ha cambiato prospettiva, aderendo all’orientamento opposto affermando che l’utilizzo di clausole parametrate all’Euribor in settori estranei all’accertamento principale non è di per sé invalido: per far scattare la scure della nullità, è ora richiesto un requisito soggettivo stringente, ovvero la dimostrazione della conoscenza e della precisa volontà dell’istituto erogatore di trarre profitto dall’intesa illecita.

La Suprema Corte, in definitiva, ha individuato un criterio metodologico per risolvere la questione, ovvero il c.d. “nesso funzionale”, richiamato, peraltro anche dal Sostituto Procuratore Generale, in sede di conclusioni innanzi alle Sezioni Unite.

In sostanza, i requisiti che devono concorrere affinché la clausola di calcolo dell’interesse ancorata al tasso Euribor possa essere considerata nulla, sono l’esistenza effettiva di una intesa restrittiva della concorrenza e la conoscenza del soggetto erogatore con volontà di avvalersi degli effetti pregiudizievoli che ne derivano.[1]

In questo complesso quadro giuridico, è intervenuta la Prima Sezione Civile della Suprema Corte, la quale ha demandato la questione alle Sezioni Unite, con i seguenti quesiti:

  1. se il contratto di mutuo contenente la clausola di determinazione degli interessi parametrata all’indice Euribor costituisca un negozio “a valle” rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata, per il periodo dal 29 settembre 2005 al 30 maggio 2008 dalla Commissione Europea;
  2. se l’alterazione dell’Euribor, a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi, rappresenti una causa di nullità o al massimo una causa di annullabilità e risarcitoria.

IL CASUS BELLI: I RINVII ALLE SEZIONI UNITE ED ALLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

Tutto prende le mosse dall’impugnazione della sentenza n. 495/2020 della Corte di Appello di Cagliari. In quell’occasione, i giudici di merito avevano respinto le pretese dei mutuatari, salvando la clausola Euribor del contratto di finanziamento sulla base di un elemento fattuale preciso: l’assoluta estraneità della società finanziatrice al cartello manipolativo sanzionato dalla Commissione Europea.

I ricorrenti hanno portato la questione in Cassazione con un unico, articolato, motivo: denunciando la violazione di un ampio spettro di norme civilistiche e antitrust (tra cui l’art. 101 TFUE e la Legge Antistrust n. 287/1990), hanno sollevato un’eccezione dirimente ovvero che la clausola del finanziamento utilizzava una formulazione identica a quella già censurata dalla Corte di Giustizia per i prodotti derivati.

La questione è così passata alle Sezioni Unite (Ordinanza n. 6943 del 15 marzo 2025). I Supremi Giudici hanno, innanzitutto, vagliato le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, nettamente orientate a escludere il “contagio” automatico della nullità. Il motivo? Il settore dei mutui a tasso variabile e l’arco temporale di riferimento risultano oggettivamente diversi da quelli dell’accertamento europeo.

Preso atto del quadro, le Sezioni Unite hanno optato per una fisiologica battuta d’arresto: rinvio a nuovo ruolo, in attesa che sia la Corte di Giustizia a pronunciare la parola definitiva.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia è stata chiamata a sciogliere il vero interrogativo della vicenda: la violazione dell’art. 101 TFUE si riverbera a cascata sui singoli contratti stipulati dagli utenti finali? E soprattutto, questo “contagio” resta confinato al solo mercato dei derivati o travolge indistintamente qualsiasi rapporto giuridico ancorato all’Euribor manipolato? 

Per rispondere, i Giudici europei hanno adottato un’impostazione metodologica rigorosa e proceduto per gradi. Hanno prima esaminato se fosse possibile applicare una nullità automatica in contesti fattuali diversi da quelli dell’accertamento originario, per poi tracciare con precisione i confini e i limiti dell’autonomia decisionale del giudice nazionale.

Sul primo fronte, la decisione della Corte è netta nel senso che esclude l’applicazione analogica e automatica della nullità. La clausola ancorata all’Euribor non è di per sé invalida se inserita in un contratto operante in un settore economico oggettivamente diverso e se le parti coinvolte sono rimaste del tutto estranee all’intesa illecita.

La ratio di questa chiusura è tanto semplice quanto inattaccabile, affondando le sue radici nel carattere strettamente personale della responsabilità per le violazioni antitrust in ambito europeo. Il principio cardine è chiaro: a rispondere del danno deve essere esclusivamente l’impresa che ha materialmente posto in essere la condotta illecita, con espressa esclusione di qualsivoglia forma di responsabilità oggettiva su chi non ha partecipato al cartello.

Ciò chiarito, la Corte si occupa del secondo tema e cioè dell’autonomia del Giudice nazionale nella valutazione di questioni che riguardano precedenti decisioni europee, stabilendo che spetta esclusivamente a questi ultimi valutare, secondo il diritto nazionale del loro Stato, le conseguenze che un accordo vietato in forza dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE può avere sui rapporti contrattuali che coinvolgono soggetti terzi rispetto a tale accordo.

Se infatti da una parte è vero che, secondo giurisprudenza costante, quando i giudici nazionali si pronunciano su un accertamento effettuato dalla Commissione Europea e dalla Corte di Giustizia, relativa all’ articolo 101, paragrafo 1, TFUE, non possono adottare decisioni che si pongano in contrasto con quest’ultima, dall’altra è pur vero che tale limite sussiste solo per le vicende che abbiano la stessa natura, portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione constatata nella decisione stessa.

Da ciò deriva che, la manipolazione del tasso di interesse Euribor sul mercato dei derivati, non comporta la nullità, di pieno diritto, della clausola di calcolo dell’interesse, quando la questione oggetto di esame da parte del giudice riguardi: (i) un mercato/settore economico distinto; (ii) parti diverse rispetto a quelle che hanno aderito all’intesa; (iii) circostanze di tempo e di luogo diverse da quelle oggetto dell’infrazione.

In presenza dei suddetti criteri, spetterà al Giudice nazionale, caso per caso, esaminare se la concreta applicazione della clausola di interesse abbia comportato un pregiudizio alla parte.

CONCLUSIONI CRITICHE: LA VALUTAZIONE DEL CASO CONCRETO

La pronuncia della Corte di Giustizia assume una rilevanza cruciale, inserendosi coerentemente nel solco già tracciato dalla Cassazione (con l’Ordinanza n. 19900 del 19 luglio 2024) e dalle puntuali conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dinanzi alle Sezioni Unite. 

Il punto di caduta è chiaro: estendere in via automatica le decisioni sul caso EIRD al mercato dei mutui a tasso variabile risulta un’operazione irragionevole. 

La motivazione dirimente è di natura squisitamente economica. L’intesa restrittiva sanzionata dalla Commissione UE aveva un obiettivo chirurgico: manipolare i flussi di cassa dei derivati (EIRD) per ridurre i pagamenti dovuti e massimizzare gli incassi. In quel perimetro, l’alterazione dell’Euribor si traduceva in un profitto certo, diretto e calcolato ex ante. 

L’accertamento europeo, dunque, non ha colpito la manipolazione dell’Euribor in astratto, ma ha sanzionato un accordo specifico tra le banche cartelliste, architettato per ottimizzare i profitti a determinate scadenze, sulla base dell’esatta composizione dei rispettivi portafogli derivati.

La domanda che ci dobbiamo porre adesso è questa: “l’applicazione di una clausola del tasso d’interesse ancorata all’Euribor è sempre lecita?”.

Sul punto la sentenza della Corte di Giustizia e le conclusioni del Sostituto Procuratore sono chiarissime.

Non esiste una regola generale applicabile ex ante, ma solo un attento esame del caso concreto, rimesso al giudice nazionale che deve esaminare i fatti di causa ed accertare se l’applicazione della clausola ha comportato costi occulti o pregiudizi per il mutuatario.

L’esame rigoroso del caso concreto – specialmente quando la clausola Euribor ricade in un arco temporale estraneo alle indagini europee – rappresenta ormai un principio granitico per la Suprema Corte. Un approccio metodologico ribadito di recente dalle stesse Sezioni Unite (Sent. n. 24825 del 28.08.2026) nel contiguo settore delle fideiussioni bancarie.

In questa delicata fase di valutazione, il Giudice nazionale gode di piena autonomia, non essendo vincolato da automatismi sovranazionali. Proprio alla luce di tale discrezionalità, è auspicabile che le Sezioni Unite, chiamate ora a dirimere la questione Euribor, dettino parametri interpretativi chiari, specifici e puntuali.

In caso contrario, il rischio è dietro l’angolo: scivolare in un nuovo, logorante cortocircuito giurisprudenziale. Uno scenario fin troppo noto agli operatori del diritto, che richiama da vicino le infinite incertezze sulla prova della legittimazione ad agire in tema di cessioni in blocco.

In assenza di criteri determinabili di interpretazione, il rischio è quello di ottenere pronunzie ed orientamenti contrastanti a livello nazionale, con cause che verranno definite in base agli orientamenti del singolo Tribunale. 

Ciò detto, l’orientamento va nella direzione espressa dal Sostituto Procuratore Generale e lo scrivente non può che associarsi al principio di diritto richiesto: “Un contratto può dirsi “a valle” dell’intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto “a valle” si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l’intesa anti competitiva. Ne consegue che i contratti di mutuo i quali hanno assunto come riferimento l’Euribor nel periodo oggetto dell’intesa restrittiva della concorrenza non possono essere qualificati contratti “a valle”, in quanto l’intesa illecita, per come accertata dalla Commissione europea, aveva ad oggetto della manipolazione del tasso Euribor nell’ambito dei contratti derivanti”.

Purtuttavia, tale principio dovrà avere un ulteriore elemento e cioè dovranno essere definiti i requisiti per la verifica dell’eventuale costo occulto, rimettendolo, per quanto possibile, ad accertamenti tecnici e non nell’alveo degli argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.

In caso contrario, la prossima pronunzia non avrà efficacia definitiva o comunque dirimente, ma aprirà solamente un nuovo filone giurisprudenziale destinato ad una nuova pronuncia delle Sezioni Unite.

Noi restiamo in attesa fiduciosi e provvederemo a fornirvi tutti i futuri orientamenti che emergeranno sul tema. 


[1] Cfr. Corte di Cass., Sez. 3, 3 maggio 2024, n. 12007, per cui: “le clausole dei contratti di mutuo che al fine di determinare la misura di un tasso d’interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità anche solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite dei terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, nel regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse”.

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