Nell’appalto pubblico di lavori, la consegna anticipata dell’opera ultimata trasferisce la custodia in capo alla committenza. L’esecutore resta quindi responsabile per le sole attività di manutenzione necessarie per lo svolgimento delle successive operazioni di verifica.
Questo meccanismo è volto a consentire all’ente di usufruire del bene tempestivamente prima che avvenga l’accettazione formale delle attività svolte, che avviene con il collaudo definitivo o con l’emissione del certificato di regolare esecuzione.
L’ente, per tutelarsi rispetto al rischio di una successiva scoperta di vizi, può prevedere clausole per le quali l’appaltatore rimane comunque responsabile per difetti di costruzione o di qualità dei materiali sino alla verifica finale. Purtuttavia, la clausola opera soltanto alla condizione che l’ente rispetti i termini previsti per lo svolgimento del collaudo finale.
Il superamento di tali termini non consente, tuttavia, all’ente di differire la decorrenza dei termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1667 c.c.
Si conferma, quindi, che il ritardo, oltre ad essere fonte di responsabilità patrimoniale per l’ente in via risarcitoria, può anche impedire all’ente di contestare gli errori nell’esecuzione contrattuale, con la perdita delle somme che altrimenti avrebbe potuto recuperare per gli inadempimenti dell’esecutore.
Il tema è stato di recente affrontato dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza 7.9.2026 n. 2729 che ricostruisce le condizioni di operatività della garanzia codicistica e le conseguenze patrimoniali derivanti dalla mancata chiusura tempestiva del rapporto contrattuale.
Sono temi che saranno approfonditi anche nel Forum Appalti&Contratti del 13 ottobre, dedicato alla fase di esecuzione del contratto, con sessioni specifiche sulla gestione operativa dell’esecuzione, sulla gestione del conflitto e sugli strumenti di composizione delle controversie, oltre alla plenaria dedicata al principio del risultato.
1. Il nodo normativo: consegna anticipata, termini di collaudo e garanzia ex art. 1667 c.c.
Come si è detto, la presa in consegna anticipata dell’opera pubblica determina una scissione tra il momento dell’immissione nel possesso del bene e il momento della formale accettazione dell’opera.
Nell’appalto pubblico, infatti, la presa in consegna non equivale alla formale accettazione dell’opera. Per i vizi e i difetti emersi prima o contestualmente al collaudo, la decorrenza dei termini della garanzia resta quindi collegata al collaudo o, quando questo non sia tempestivamente eseguito, alla scadenza del termine previsto per il suo compimento.
Ciò non significa che la consegna anticipata sia irrilevante. Essa non coincide, tuttavia, con il momento dell’ultimazione dei lavori. È da quest’ultima, e non dalla presa in consegna, che decorre il termine ordinario, previsto oggi dall’art. 116, comma 2, del d.lgs. 36/2023, per l’effettuazione del collaudo finale, pari a sei mesi (un anno nei casi di particolare complessità).
Durante questa fase, l’appaltatore è tenuto a mantenere il bene, ossia ad effettuare le attività di manutenzione necessarie per il successivo collaudo[1]. La sua attività è però limitata a queste singole attività, mentre l’obbligo di custodia viene trasferito all’ente pubblico, con la conseguente minore responsabilità dell’appaltatore (che, ad esempio, non risponderà per l’omessa vigilanza del cantiere non più attivo).
Atteso questo scollamento, la disciplina temporale dell’art. 1667 c.c. non può essere applicata all’appalto pubblico prescindendo dalla funzione del collaudo, con la conseguenza che occorre chiedersi quando e a quali condizioni l’ente possa ancora eccepire i vizi dell’opera, anche a fini risarcitori.
Sul tema, la giurisprudenza (e la sentenza qui in commento) ha ritenuto che il termine di sessanta giorni non possa decorrere dal momento in cui venga effettuato il collaudo, in quanto altrimenti l’ente potrebbe beneficiare della propria negligenza e spostare ad libitum il termine non effettuando il collaudo. Esso decorre dal momento in cui avrebbe dovuto essere effettuato secondo i termini di legge [2].
Conseguentemente, per i vizi rivelatisi precedentemente o contestualmente al collaudo, il termine di sessanta giorni decorre dalla scadenza del termine previsto per il collaudo; per quelli emersi successivamente resta fermo il termine di sessanta giorni dalla scoperta.
Il riflesso della disciplina riguarda anche le attività processuali di difesa dell’ente, perché l’art. 1667 prevede che il committente convenuto (la stazione appaltante) per il pagamento possa eccepire i difetti dell’opera alla condizione però che non siano decorsi due anni dalla consegna, fermo il diverso dies a quo individuato dalla giurisprudenza sopra richiamata per l’appalto pubblico.
Come si vede, quindi, il ritardo del collaudo, oltre ai danni che possono derivare all’appaltatore nel caso in cui mantenga la custodia, produce effetti ulteriori anche ove questa sia stata trasferita all’amministrazione, con riflessi quindi in termini di potenziale danno erariale.
2. I riflessi erariali del ritardo: dalla decadenza civilistica alla lesione patrimoniale della stazione appaltante
La preclusione della garanzia per difformità e vizi prevista dall’art. 1667 c.c. non determina, di per sé, un danno erariale di importo corrispondente alla pretesa divenuta inesigibile. Il piano civilistico e quello della responsabilità amministrativo-contabile restano distinti: il primo consente di individuare la tutela patrimoniale perduta dalla stazione appaltante; il secondo richiede di accertare se quella perdita abbia determinato un effettivo pregiudizio al patrimonio pubblico e se esso sia causalmente riconducibile alla condotta contestata.
La lesione può assumere consistenza economica quando la decadenza dalla garanzia o la prescrizione dell’azione impediscano all’amministrazione di conseguire un’utilità patrimoniale che avrebbe potuto ottenere dall’appaltatore. Il riferimento è, in particolare, ai costi di eliminazione dei vizi che, in presenza dei presupposti della garanzia, sarebbero rimasti a carico dell’esecutore, alla riduzione del prezzo correlata al minor valore dell’opera o al risarcimento del danno spettante nei casi previsti dall’art. 1668 c.c. Il danno non coincide pertanto con l’importo delle contestazioni formulate in sede di collaudo: occorre verificare l’effettiva esistenza dei vizi, la loro imputabilità all’esecutore e il valore economico della tutela concretamente perduta.
Assume conseguentemente rilievo centrale il giudizio controfattuale.
La responsabilità per il ritardo presuppone che, ove il collaudo fosse stato concluso entro il termine dovuto, l’amministrazione avrebbe potuto individuare tempestivamente i difetti e attivare utilmente i rimedi spettanti nei confronti dell’appaltatore. La giurisprudenza contabile richiede, nelle fattispecie omissive, di individuare il comportamento concretamente dovuto e di verificare se la sua tempestiva adozione avrebbe evitato il pregiudizio.
Ne deriva che il solo superamento del termine di collaudo non consente ancora di imputare al ritardo la successiva perdita economica.
La verifica causale deve inoltre considerare l’eventuale permanenza di strumenti di tutela diversi dalla garanzia ordinaria. L’art. 1669 c.c., ad esempio, conserva una propria sfera applicativa per gli edifici e le altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata quando ricorrano rovina, pericolo di rovina o gravi difetti. Analogamente, l’esistenza di garanzie contrattuali o assicurative ancora azionabili può incidere sulla stessa configurabilità o, comunque, sulla misura del pregiudizio.
La perdita della tutela ex art. 1667 c.c. assume quindi rilevanza erariale nella misura in cui determini una diminuzione patrimoniale non altrimenti recuperabile.
Anche la quantificazione deve essere riferita alla perdita effettivamente sopportata dall’amministrazione.
Non è sufficiente assumere come danno l’ammontare delle detrazioni indicate nel collaudo tardivo: deve essere ricostruito il valore della pretesa che avrebbe potuto essere utilmente esercitata e devono essere considerate le somme eventualmente recuperate attraverso altri strumenti, i vantaggi comunque conseguiti e gli ulteriori fattori causalmente concorrenti. L’eventuale incertezza sull’esito dell’azione perduta incide sulla dimostrazione e sulla misura del pregiudizio e non può essere colmata attribuendo automaticamente all’amministrazione l’intero valore nominale della pretesa.
L’accertamento del danno non esaurisce, infine, quello della responsabilità personale. Occorre individuare il soggetto sul quale gravava lo specifico obbligo la cui violazione ha determinato il ritardo, ricostruirne l’effettivo apporto causale e verificare la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dall’art. 1 della legge n. 20 del 1994.
A seguito della legge 7 gennaio 2026, n. 1, la colpa grave è definita con riferimento, tra l’altro, alla violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, valutata anche alla luce della chiarezza e precisione della disposizione violata e dell’inescusabilità e gravità dell’inosservanza. La tardiva conclusione del collaudo assume pertanto rilievo sul piano erariale soltanto dopo avere ricostruito la concreta distribuzione delle competenze e accertato che la condotta del singolo abbia prodotto, secondo il necessario giudizio causale, la perdita patrimoniale subita dalla stazione appaltante.
3. Presidi operativi per la stazione appaltante: la prevenzione del contenzioso tra principio del risultato e strumenti deflattivi
La vicenda definita dalla sentenza n. 2729/2026 mostra come il ritardo nella conclusione del collaudo possa produrre conseguenze che oltrepassano la fase propriamente tecnica della verifica, incidendo sulla conservazione delle pretese della stazione appaltante e sulla definitiva regolazione dei rapporti economici con l’esecutore. In questa prospettiva assume rilievo anche il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. 36/2023, che riferisce espressamente l’esigenza della massima tempestività tanto all’affidamento quanto all’esecuzione del contratto. Il governo dei tempi della fase conclusiva può quindi essere ricondotto, sul piano interpretativo, alla stessa esigenza di assicurare un’esecuzione efficace ed economica, evitando che inerzie procedimentali compromettano utilità patrimoniali già acquisite o ancora conseguibili dalla stazione appaltante.
Il primo presidio riguarda il controllo dei termini. L’art. 116, comma 2, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che il collaudo finale sia completato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, elevabili sino a un anno nei casi di particolare complessità individuati dall’Allegato II.14. L’attuale art. 17 dello stesso Allegato disciplina espressamente anche l’inerzia dell’organo di collaudo: quando il ritardo sia a questo imputabile, il RUP assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni e, trascorso inutilmente tale termine, propone alla stazione appaltante la decadenza dall’incarico. Il meccanismo riprende, nella sostanza, quello già previsto dall’art. 192 del d.P.R. 554/1999 applicabile ratione temporis alla controversia esaminata. Alla previsione specifica si affianca la funzione generale del RUP di coordinamento del processo realizzativo nel rispetto dei tempi e dei costi, prevista dall’Allegato I.2.
Il controllo della tempistica deve essere accompagnato dalla tempestiva conservazione delle pretese derivanti da eventuali difformità dell’opera. L’art. 1667 c.c. assoggetta la garanzia alla denuncia dei vizi entro sessanta giorni dalla scoperta e prevede la prescrizione biennale dell’azione; per gli appalti pubblici, la giurisprudenza esaminata ha ricondotto, in caso di collaudo tardivo per causa non imputabile all’esecutore, la decorrenza dei termini alla scadenza del periodo entro il quale il collaudo avrebbe dovuto essere concluso. Ne deriva l’esigenza organizzativa di non subordinare la tutela dell’amministrazione alla materiale emissione di un certificato ormai tardivo: una volta acquisita una conoscenza sufficientemente definita delle difformità, queste devono essere tempestivamente denunciate all’esecutore con modalità che consentano di provarne contenuto e data e devono essere adottati gli atti necessari a preservare le relative pretese. Per i contratti soggetti al vigente Codice occorre inoltre considerare l’art. 116, comma 3, che mantiene la responsabilità dell’appaltatore per difformità e vizi, anche riconoscibili, purché denunciati prima che il certificato di collaudo acquisti carattere definitivo.
La prevenzione deve operare anche quando le divergenze emergono durante l’esecuzione. L’art. 215 del d.lgs. 36/2023 assegna al Collegio consultivo tecnico la funzione di prevenire le controversie o consentire la rapida soluzione delle controversie e delle dispute tecniche insorte nell’esecuzione dei contratti; per i lavori relativi a opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie europee la sua costituzione è obbligatoria. L’utilità del CCT risiede quindi nella possibilità di affrontare durante l’esecuzione le questioni tecniche ed economiche suscettibili di consolidarsi successivamente in contenzioso, senza rinviarne necessariamente la definizione alla chiusura della contabilità o al collaudo. Quando l’acquisizione della pronuncia non è obbligatoria, le determinazioni assumono, nei termini stabiliti dall’art. 217, natura di lodo contrattuale salvo che le parti dispongano diversamente.
Il presidio effettivo consiste, pertanto, nella continuità del controllo sulla fase esecutiva: rispetto delle scadenze di verifica, tempestiva conservazione delle pretese della stazione appaltante e gestione delle controversie mentre il rapporto contrattuale è ancora in corso. È su questo terreno che il principio del risultato assume una concreta funzione organizzativa, perché il corretto completamento dell’esecuzione richiede anche che l’amministrazione impedisca che il trascorrere del tempo trasformi criticità ancora gestibili in preclusioni giuridiche e perdite patrimoniali.
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[1] Dal testo della sentenza: “la presa in consegna anticipata dell’opera, prima dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio, nel qual caso continua a gravare sull’esecutore l’obbligo di manutenzione ma non la custodia, che viene assunta in carico dall’amministrazione […] residuando «un mero obbligo di manutenzione, limitatamente a quelle attività necessarie per il collaudo»”.
[2] Dal testo della sentenza: “[…] i termini di decadenza e prescrizione per l’esperimento dell’azione di garanzia di cui all’art. 1667 c.c., nei confronti dell’appaltatore di opera pubblica, iniziano a decorrere dall’approvazione del collaudo riguardo ai vizi e ai difetti rivelatisi precedentemente o contemporaneamente al suo esperimento, poiché è solo con il collaudo che l’opera può dirsi formalmente accettata dalla P.A., sempre che esso sia avvenuto nel rispetto dei termini previsti dalla legge; in mancanza di collaudo, decorrono dalla scadenza del termine previsto per lo stesso, tranne che il committente dimostri che questo non sia avvenuto per fatto imputabile all’impresa” (cfr., Cass. civ.10501/2019; 5744/22)”.
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