Prevenzione incendi facciate: requisiti della nuova proposta


Una disciplina specifica per la prevenzione incendi
delle facciate
degli edifici ad uso civile, costruita
sulla combinazione tra caratteristiche dell’edificio, materiali
impiegati e tipologia del sistema di facciata.

È quanto prevede la proposta elaborata dai Vigili del Fuoco, che
interviene su reazione e resistenza al fuoco,
cavità e intercapedini, balconi, compartimentazione, prove
sperimentali e gestione della sicurezza antincendio.

Il testo è ancora una
proposta
 
e dovrà completare
il proprio iter prima di produrre effetti sul quadro normativo
vigente. Tre gli obiettivi principali: limitare la
propagazione alla facciata di un incendio originato all’interno
dell’edificio, contenere gli effetti di un incendio sviluppato
all’esterno in prossimità della facciata e ridurre il rischio
derivante dalla caduta di parti dell’involucro durante
l’incendio.

Particolare attenzione viene riservata alla propagazione
all’interno dello stesso sistema di facciata, soprattutto in
presenza di materiali combustibili o di
intercapedini nelle quali può svilupparsi il cosiddetto
effetto camino.

La progettazione deve inoltre perseguire un obiettivo preciso: a
partire dal secondo piano, impedire che l’incendio raggiunga i
due piani immediatamente superiori prima
dell’intervento delle squadre di soccorso.

Prevenzione incendi delle facciate: come cambiano i requisiti in
base all’edificio

La proposta non stabilisce requisiti uniformi, ma li differenzia
considerando quattro parametri: altezza
antincendio
, destinazione d’uso, affollamento e posizione
dell’edificio.

Per l’altezza vengono individuate tre classi: fino a 12
metri
, oltre 12 e fino a 18 metri, oltre
18 metri.

Le destinazioni d’uso comprendono edifici residenziali,
strutture sanitarie e per l’infanzia, alberghi e strutture
ricettive, uffici, attività commerciali, scuole e attività
associative, sportive o ricreative.

L’affollamento viene invece articolato attraverso le soglie di
300, 500 e 800 occupanti, mentre per la posizione
si distingue tra edifici nei quali ogni fronte della facciata
ricade all’interno dei confini della proprietà e tutti gli altri
casi.

Dalla combinazione di questi parametri derivano le prestazioni
richieste ai materiali, l’eventuale necessità di fasce di
separazione
e barriere per cavità e, in alcuni casi,
l’obbligo di sottoporre il sistema di facciata a prove in larga
scala.

Edifici oltre 18 metri: requisiti più severi per materiali e
isolanti

Una delle prescrizioni più rilevanti riguarda gli edifici
residenziali, le strutture sanitarie e per l’infanzia e quelle
ricettive con altezza antincendio superiore a 18
metri
.

In questi casi, i materiali che compongono le pareti esterne
devono avere classe di reazione al fuoco A2-s1,d0 oppure
A1
, salvo le esclusioni espressamente previste.

Tra queste figurano finestre e relativi telai, porte,
dispositivi localizzati di schermatura solare, prodotti necessari
alla protezione antincendio, installazioni elettriche, membrane di
impermeabilizzazione, barriere al vapore, guarnizioni, sigillanti e
materiali destinati al taglio termico.

Requisiti specifici interessano anche isolanti
e materiali combustibili di riempimento.

Per gli edifici residenziali, sanitari e ricettivi con altezza
superiore a 12 metri viene richiesta, nei casi
indicati dalla proposta, la classe A2-s1,d0 o A1. Per uffici,
attività commerciali, scuole e attività ricreative le prestazioni
variano invece in funzione dell’altezza.

La proposta contiene anche un divieto che riguarda l’intero
campo di applicazione della futura regola tecnica. I
materiali metallici compositi non possono essere
utilizzati nello strato di rivestimento esterno delle pareti.

La definizione comprende pannelli o fogli di spessore non
superiore a 10 mm costituiti da più strati, almeno
due dei quali metallici, nei quali sia presente un componente
sostanziale con potere calorifico superiore a 35
MJ/kg
, determinato secondo EN ISO 1716.

Il divieto riguarda tutti gli edifici civili ricadenti nel campo
di applicazione della futura regola tecnica, indipendentemente
dall’altezza e dalla destinazione d’uso.

Cavità e intercapedini di facciata: quando sono richieste le
barriere

Un altro ambito sul quale la proposta interviene in maniera
puntuale è quello delle cavità e delle
intercapedini di ventilazione estese a più piani, spazi nei quali
fumo e fiamme possono propagarsi all’interno della facciata, anche
senza essere immediatamente visibili dall’esterno.

Per limitarne gli effetti vengono previste barriere per
cavità
destinate a interrompere la continuità degli spazi
e a chiuderne i bordi.

Le barriere orizzontali devono essere installate ad ogni
piano
nei casi previsti, mentre per quelle verticali la
distanza massima dipende dalla reazione al fuoco delle superfici
presenti all’interno dell’intercapedine. Se tali superfici sono
almeno in classe C-s3,d2, la distanza massima orizzontale è pari a
20 metri; con prestazioni inferiori il limite
scende a 10 metri.

Le barriere devono mantenere la propria funzione per almeno
30 minuti.

Per le facciate ventilate la proposta individua
inoltre diverse soluzioni in funzione delle caratteristiche
dell’intercapedine e delle pelli interna ed esterna, prevedendo, a
seconda dei casi, barriere, setti di compartimentazione o sistemi
automatici di controllo o estinzione dell’incendio.

Balconi e fasce di separazione: quali requisiti antincendio sono
previsti

Prescrizioni specifiche sono previste anche per i balconi degli
edifici residenziali, sanitari e ricettivi con altezza antincendio
superiore a 18 metri.

La proposta consente due alternative: realizzare i balconi con
materiali A1 o A2-s1,d0, oppure proteggere
l’intera area mediante un aggetto continuo realizzato con materiali
delle stesse classi e con resistenza al fuoco almeno REI
30
.

La disciplina interviene anche sulla continuità tra
compartimentazione interna e facciata. Per gli
edifici individuati dalla proposta devono essere realizzate fasce
di separazione in corrispondenza delle proiezioni sulla facciata di
solai e pareti di compartimentazione.

Le fasce devono essere costituite da materiali almeno A2-s1,d0 e
possedere resistenza al fuoco non inferiore a E
30-ef
o, se portanti, RE 30-ef. La fascia
orizzontale deve svilupparsi per almeno 1 metro
sulla superficie esterna della facciata; in alternativa è ammesso
un aggetto di almeno 0,60 metri in corrispondenza
del solaio.

Fasce di protezione sono previste anche quando in prossimità
della facciata siano presenti quantità significative di materiali
combustibili oppure impianti di produzione o trasformazione
dell’energia
e impianti di servizio.

Prove in larga scala sulle facciate: quando diventano
obbligatorie

La proposta prevede, in determinate condizioni, la verifica del
comportamento al fuoco del sistema di facciata nel
suo complesso.

Le prove in larga scala sono richieste in funzione della
combinazione tra destinazione d’uso, altezza antincendio, posizione
dell’edificio, affollamento e tipologia di facciata.

Sono interessate, nei casi individuati dalla proposta, le
facciate continue, quelle ventilate, le facciate
semplici combustibili e i sistemi che integrano pannelli
fotovoltaici. Le prestazioni considerate riguardano la
propagazione della fiamma, il distacco di parti
della facciata e la presenza di parti in fiamme.

Nelle more dell’adozione di un sistema armonizzato europeo di
classificazione, il documento richiama il metodo di prova
DCPSTAE CF 1/26 EU.

Valutazione del rischio incendio della facciata: quando deve essere
aggiornata

Infine, la proposta interviene sulla gestione della sicurezza
antincendio e, per una serie di attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi, richiede una valutazione del rischio
integrata alla facciata
.

L’analisi deve considerare tipologia e stratigrafia della
facciata, destinazione d’uso, altezza, caratteristiche degli
occupanti e sistema di esodo, oltre ai fattori esterni che possono
favorire la propagazione dell’incendio.

Tra questi vengono richiamati il parcheggio di veicoli, la
presenza di rifiuti o altri materiali combustibili, gli impianti
posti al servizio dell’edificio, l’utilizzo dei balconi e la
presenza di edifici adiacenti.

La valutazione deve essere aggiornata anche quando vengono
effettuati interventi che modificano le caratteristiche della
facciata, come aggiunta o sostituzione
dell’isolamento
, modifica del rivestimento esterno,
variazione della tipologia di facciata o installazione di
schermature solari e impianti fotovoltaici.

Il testo resta comunque una proposta. Le prescrizioni descritte
dovranno quindi essere verificate nella versione definitiva
del provvedimento
, che stabilirà anche il coordinamento
con la disciplina antincendio vigente.




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