In discussione la procedura di privatizzazione SAC e individua cinque profili giuridici e istituzionali da approfondire
*di Franz Cannizzo
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Cโรจ unโoperazione da centinaia di milioni di euro che si sta consumando nella Sicilia orientale. Riguarda lโinfrastruttura piรน strategica dellโisola: lโaeroporto di Catania-Fontanarossa e quello di Comiso, gestiti dalla SAC S.p.A. La Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, nata dallโaccorpamento delle Camere di Catania, Ragusa e Siracusa, ne controlla il 60,64% delle quote. E ora sta cedendo quella quota a un soggetto privato.
Il problema non รจ solo economico. ร giuridico. ร istituzionale. Ed รจ europeo.
Perchรฉ a decidere non รจ un Consiglio Camerale eletto democraticamente dalle imprese del territorio. ร un Commissario straordinario in carica dallโinizio del 2023, nominato per ripristinare gli organi ordinari entro novanta giorni, che si trova a gestire la piรน grande operazione di M&A aeroportuale del Sud Italia degli ultimi ventโanni.
E perchรฉ lo Statuto dellโEnte,che ho letto e studiato negli ultimi giorni, approvato con delibera n. 2 del 5 aprile 2024, contiene norme scritte con una leggerezza inversamente proporzionale alla portata dellโoperazione che dovrebbero governare.
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Partiamo dal conflitto di interessi strutturale che nessuno vuole nominare.
Lโarticolo 2 dello Statuto della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia stabilisce che lโEnte ha il compito di โpromuovere gli interessi generali dellโimprenditoria locale e lo sviluppo del mercato.โ ร la missione istituzionale dellโente camerale, tutelata dalla legge di riforma n. 580/1993 e successive modificazioni.
Ma la stessa Camera di Commercio, attraverso la partecipazione di maggioranza in SAC, รจ il socio di riferimento della societร che gestisce lโaeroporto: quello stesso aeroporto dove le imprese che la Camera dovrebbe tutelare pagano tariffe di imbarco, sbarco, canoni per gli spazi commerciali e costi logistici che incidono direttamente sulla loro competitivitร .
ร come se il soggetto istituzionale chiamato a tutelare gli automobilisti fosse anche il proprietario della societร che gestisce i parcheggi a pagamento della cittร . Un potenziale conflitto di interessi strutturale che lo Statuto non solo non risolve, ma nemmeno menziona.
Lโarticolo 43, comma 5, si limita a dire che i rappresentanti della Camera nelle societร partecipate โrispondono in proprio dellโattivitร gestoria compiuta secondo quanto previsto dal codice civile.โ Una frase che, letta alla luce del D.Lgs. 175/2016, suona come un campanello dโallarme: manca qualsiasi riferimento alla responsabilitร erariale davanti alla Corte dei Conti, alle norme anticorruzione del D.Lgs. 33/2013, al principio dellโoperatore economico di mercato imposto dal diritto europeo.
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Chiunque stia lavorando alla dismissione di una quota rilevante di SAC deve fare i conti con cinque criticitร giuridiche potenzialmente letali. Non sono opinioni, sono conseguenze logiche delle norme che regolano il commissariamento, lo Statuto camerale e il diritto europeo.
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La giurisprudenza amministrativa italiana รจ unanime e consolidata: i commissari straordinari nominati in sostituzione di organi sciolti devono limitarsi allโordinaria amministrazione e al compimento degli atti urgenti e indifferibili. Il Consiglio di Stato ha ribadito questo principio in numerose pronunce, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, n. 4792/2019, stabilendo che lโatto di straordinaria amministrazione compiuto da un commissario รจ annullabile per eccesso di potere.
La cessione del 51% o piรน di SAC non ha alcuno dei caratteri dellโordinaria amministrazione. ร una scelta di alta amministrazione, con effetti irreversibili che si protraggono fino alla scadenza della concessione nel 2049, ventitrรฉ anni. Non ha i caratteri dellโurgenza: SAC chiude il 2025 con 12,4 milioni di passeggeri, un utile netto di 15 milioni di euro e una posizione finanziaria netta positiva. Unโazienda sana e redditizia non ha urgenza di essere ceduta.
Un commissario che assume una decisione cosรฌ irreversibile, senza urgenza, senza mandato democratico, senza direttive vincolanti del Ministero vigilante, straripa per logica giuridica dai limiti del proprio mandato temporaneo. Questo รจ il motivo di ricorso piรน solido davanti al TAR di Catania.
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Lo Statuto camerale รจ esplicito allโarticolo 43, comma 2: โLa scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta Camerale fino al limite di โฌ 500.000,00 di partecipazione, per i valori superiori la competenza รจ del Consiglio camerale.โ
La partecipazione della Camera di Commercio in SAC vale centinaia di milioni di euro. Supera il limite di 500.000 euro di circa mille volte. La competenza รจ del Consiglio camerale, non della Giunta, non del Commissario. Il Consiglio camerale non esiste da tre anni. Non รจ mai stato ricostituito nonostante gli obblighi di legge.
La norma statutaria รจ pensata per garantire che le decisioni sul patrimonio comune siano prese in modo collegiale e democratico dai rappresentanti eletti delle imprese del territorio. Lโesercizio di tale potere in forma monocratica da parte di un funzionario nominato dalla politica altera la ratio stessa della norma.
Anche volendo ammettere, in via di mera ipotesi, che il decreto di nomina commissariale attribuisca โi poteri del Consiglioโ, questa attribuzione non puรฒ superare i vincoli dello Statuto che รจ norma di rango superiore al decreto prefettizio. Il decreto non puรฒ attribuire poteri che lo Statuto riserva a un organo collegiale democraticamente eletto.
Nota operativa: Questo vizio รจ documentalmente immediato. Chi intende ricorrere al TAR non ha bisogno di prove aggiuntive, ha bisogno del testo dello Statuto e del decreto di nomina. Entrambi sono pubblici. Entrambi sono giร agli atti delle istanze di accesso atti depositate da CISAL e LEGEA.
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Il commissario Belcuore รจ in carica dallโinizio del 2023. Il mandato commissariale aveva una durata prevista di novanta giorni, finalizzata esclusivamente al ripristino degli organi camerali ordinari. Sono trascorsi oltre tre anni. Il Consiglio camerale non รจ stato ricostituito nonostante tre avvisi pubblicati.
In diritto amministrativo questo profilo si chiama eccesso di potere per sviamento: il potere viene usato non per lo scopo per cui รจ stato conferito, il ripristino degli organi, ma per un fine diverso, la gestione ultrattiva di una procedura di privatizzazione miliardaria.
La circostanza che le scadenze per la consegna dei documenti da parte delle associazioni di categoria siano slittate piรน volte, e che il terzo avviso sia ancora in attesa di esito, configura una anomalia che il TAR e la Corte dei Conti sono chiamati a valutare. Se il commissario avesse ricostituito gli organi nei termini previsti, la procedura di privatizzazione sarebbe stata gestita da un Consiglio camerale democraticamente eletto, con la legittimazione che questa operazione richiede.
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Il Testo Unico sulle Societร Pubbliche, D.Lgs. 175/2016, impone una serie di adempimenti obbligatori prima di qualsiasi cessione di partecipazioni pubbliche.
Lโarticolo 20 impone la redazione di un Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, con relazione tecnica che motivi analiticamente la convenienza della dismissione rispetto ad alternative come lโaumento di capitale, lโemissione di strumenti obbligazionari, il ricorso a fondi europei o la cessione di una partecipazione di minoranza invece che di maggioranza.
Lโarticolo 5 impone la motivazione analitica della scelta, con dimostrazione che la cessione serve a un interesse pubblico identificato, che รจ sostenibile finanziariamente e che non si poteva ottenere lo stesso risultato in modo meno oneroso per il patrimonio pubblico.
Lโarticolo 20, comma 4, impone la trasmissione della relazione alla Corte dei Conti e al MEF prima dellโavvio della procedura.
Nessuno di questi documenti รจ stato reso pubblico. Le istanze di accesso agli atti depositate da CISAL Catania il 29 luglio 2026 e da LEGEA Catania il 31 luglio 2026 non hanno ricevuto risposta entro i termini di legge.
Se quegli adempimenti non sono stati eseguiti e lโassenza di documentazione pubblica suggerisce che non lo siano stati, la procedura รจ viziata ab origine. La Corte dei Conti puรฒ contestare il danno erariale nel momento in cui il contratto di cessione viene firmato senza la copertura normativa che il D.Lgs. 175/2016 richiede.
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Cโรจ un profilo europeo che non puรฒ essere ignorato e che rappresenta il contributo piรน innovativo di questa analisi rispetto al dibattito pubblico finora condotto.
Il principio MEOP โ Market Economy Operator Principle โ รจ un principio cardine del diritto europeo degli aiuti di Stato, codificato dalla Commissione europea nella Comunicazione 2016/C 262/01 e consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dellโUnione europea. In sintesi: se uno Stato membro o un ente pubblico che ne fa parte, gestisce unโimpresa o una partecipazione societaria a condizioni che un investitore privato di mercato non accetterebbe, quella gestione costituisce un aiuto di Stato illegittimo, soggetto a obbligo di recupero da parte della Commissione europea.
Applicato al caso SAC: se la Camera di Commercio ha iniettato risorse pubbliche in SAC durante il commissariamento, attraverso aumenti di capitale, garanzie, finanziamenti agevolati, o anche semplicemente mantenendo la partecipazione a condizioni non di mercato, senza una perizia giurata di un advisor indipendente che dimostri che anche un investitore privato avrebbe fatto la stessa scelta alle stesse condizioni, si configura un aiuto di Stato non notificato alla Commissione europea.
La differenza rispetto a un Presidente eletto รจ cruciale. Un Presidente eletto puรฒ invocare lโinteresse pubblico territoriale come giustificazione del sostegno a SAC e quella giustificazione, se documentata, puรฒ reggere davanti alla Commissione europea. Un commissario straordinario non ha questa facoltร . Al commissario quella attenuante รจ preclusa dalla natura stessa del suo mandato temporaneo. Se ha iniettato denaro pubblico senza il crisma della valutazione di mercato, il danno erariale รจ diretto, immediato e senza scudo politico.
Questo profilo si integra direttamente con la petizione alla Commissione PETI del Parlamento europeo giร in fase di deposito, dove viene identificato come quinto profilo di violazione del diritto europeo, distinto dai quattro giร descritti in precedenti comunicati del Patto per la Sicilia orientale.
Nota operativa: La Commissione europea, DG COMP, puรฒ aprire un procedimento dโindagine sugli aiuti di Stato di propria iniziativa, senza che sia necessario un ricorso formale da parte di soggetti privati. La segnalazione alla DG COMP, distinta dalla petizione PETI , รจ uno strumento ulteriore che il Patto valuterร nelle prossime settimane, dopo aver verificato la documentazione sugli apporti pubblici in SAC durante il commissariamento.
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Cโรจ un ultimo elemento, forse il piรน inquietante sul piano sistematico.
Il D.Lgs. 175/2016, articoli 20 e 24, impone che se una partecipata registra perdite per tre esercizi consecutivi, o se il valore della partecipazione si azzera, lโente pubblico deve dismetterla o metterla in liquidazione. Un Presidente eletto puรฒ temporeggiare, valutare alternative, invocare lโinteresse strategico dellโasset. Un commissario non ha questa discrezionalitร โ se non avvia la dismissione quando i parametri lo impongono, risponde di omissione di atti dโufficio ai sensi dellโart. 328 CP.
Ma qui sta il paradosso simmetrico: il commissario รจ obbligato a vendere se SAC va male, ma eccede i propri poteri se vende un asset strategico senza urgenza quando SAC va bene. SAC va benissimo ,12,4 milioni di passeggeri, 15 milioni di euro di utile netto, posizione finanziaria netta positiva. Non cโรจ nessun obbligo di vendere. Cโรจ solo una scelta e quella scelta richiederebbe una legittimazione democratica che il commissario non ha.
La via dโuscita per un amministratore avveduto sarebbe una sola: ottenere direttive vincolanti dal Ministero vigilante ai sensi dellโart. 10 del D.Lgs. 175/2016, trasferendo sul MIMIT la responsabilitร politica della scelta. Se quelle direttive esistono ma non sono pubbliche, dove sono? Se non esistono, con quale copertura normativa il commissario ha proceduto?
Sono domande semplici. Le risposte non si trovano in nessun documento pubblico. E questo, in diritto amministrativo, non รจ un dettaglio.
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Lโanalisi dello Statuto e della procedura suggerisce interventi che non possono essere rinviati.
๐๐ซ๐ข๐ฆ๐จ โ Sospensione della procedura fino alla ricognizione degli adempimenti obbligatori. Prima di procedere alla fase delle offerte vincolanti, i soci pubblici di SAC devono attestare pubblicamente il completamento degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 175/2016: Piano di razionalizzazione periodica, motivazione analitica, trasmissione alla Corte dei Conti e al MEF. In assenza di questa attestazione, chiunque firmi il contratto di cessione lo fa esponendosi a responsabilitร erariale.
๐๐๐๐จ๐ง๐๐จ โ Direttive vincolanti del MIMIT al commissario. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente per la concessione aeroportuale SAC e il MIMIT, competente per le societร a partecipazione pubblica, devono emettere direttive formali che definiscano i limiti del mandato commissariale rispetto alla procedura di privatizzazione e le condizioni che il contratto definitivo deve rispettare. In assenza di queste direttive il commissario opera senza copertura ministeriale.
๐๐๐ซ๐ณ๐จ โ Perizia MEOP indipendente. Prima della firma del contratto, una perizia indipendente certificata deve attestare che le condizioni della cessione rispettano il principio dellโoperatore economico di mercato. Senza quella perizia il contratto รจ esposto a contestazione da parte della Commissione europea come aiuto di Stato non notificato.
๐๐ฎ๐๐ซ๐ญ๐จ โ Clausole vincolanti nel contratto definitivo. Il contratto di privatizzazione deve contenere obblighi verificabili per il futuro gestore privato: piano industriale autonomo per Comiso con obiettivi triennali e penali, utilizzo vincolante dei 47 milioni di euro FSC giร approvati dalla Commissione europea per il potenziamento di Comiso, protocollo di emergenza vulcanica obbligatorio con attivazione automatica al livello arancione INGV, sistema informativo integrato multilingue, divieto di depotenziamento dello scalo ragusano sotto soglie minime di operativitร .
๐๐ฎ๐ข๐ง๐ญ๐จ โ Un regolamento speciale per la partecipazione SAC. Indipendentemente dallโesito della privatizzazione, la Camera di Commercio deve dotarsi di un regolamento dedicato alla governance della partecipazione in SAC, con relazioni semestrali al Consiglio, delibere preventive della Giunta su ogni operazione straordinaria, e la presenza obbligatoria di esperti in diritto aeronautico e aiuti di Stato nei processi decisionali che riguardano lโasset aeroportuale.
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Resta, sullo sfondo, una domanda che il dibattito pubblico non ha ancora affrontato con la chiarezza che merita.
Ha senso, nel 2026, che una Camera di Commercio, ente che per legge dovrebbe promuovere le imprese, non gestire infrastrutture aeroportuali, sia azionista di maggioranza di una societร che gestisce il quinto aeroporto italiano per traffico passeggeri?
Dal punto di vista strettamente giuridico la risposta รจ che la legge lo consente, a patto di rispettare regole ferree. Ma la sensazione, leggendo lo Statuto approvato nellโaprile 2024, รจ che quelle regole ferree siano state scritte con una leggerezza che un asset da mezzo miliardo non puรฒ permettersi.
Fontanarossa muove oggi oltre 12 milioni di passeggeri e miliardi di euro di indotto economico per la Sicilia orientale. Comiso gestisce una concessione europea di 47 milioni di euro giร approvati e non ancora spesi. ร un sistema troppo importante per essere governato con norme statutarie approssimative.
Ed รจ troppo importante per essere ceduto da un Ente in regime di commissariamento ultra-triennale, con uno Statuto che lascia troppi spazi allโinterpretazione, un mandato che non autorizza scelte irreversibili e una procedura che, come dimostrano i verbali parlamentari delle audizioni del 17 giugno e del 27 luglio 2026, non garantisce nemmeno ai componenti del CdA lโaccesso agli studi che dovrebbero giustificare la cessione.
La Corte dei Conti chiederร conto di tutto questo, al momento della firma del contratto, se non prima. Il TAR potrebbe essere chiamato a pronunciarsi molto prima. La Commissione europea , DG COMP e Commissione PETI, ha giร ricevuto le prime segnalazioni.
E le risposte, oggi, non sono scritte da nessuna parte.
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