Compensi CTU, il TAR dà 120 giorni ai Ministeri per aggiornarli


27/08/2026 – I compensi dei CTU, fermi alle tabelle del 2002, dovranno essere aggiornati. Il TAR Lazio, con la sentenza 14327/2026, pubblicata il 19 agosto, ha dichiarato illegittimo il silenzio del Ministero della Giustizia e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e ha ordinato alle due Amministrazioni di provvedere entro 120 giorni.
 
La decisione accoglie il ricorso dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova, che nel marzo 2025 aveva chiesto ai Ministeri di dare attuazione all’articolo 54 del DPR 115 del 30 maggio 2002.
 
La norma prevede che gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio (CTU), ausiliari del magistrato siano adeguati ogni tre anni alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, ma dall’approvazione delle tabelle, con il DM 30 maggio 2002, l’aggiornamento non è mai stato disposto. La sentenza fissa, dunque, il termine entro il quale Giustizia e MEF devono intervenire.
 

Compensi CTU, cosa cambia dopo la sentenza del TAR Lazio

Il ricorso nasce dall’istanza presentata dall’Ordine degli Ingegneri di Genova nel marzo 2025 per ottenere l’adeguamento degli onorari previsto dalla legge. Non avendo ricevuto risposta, l’Ordine si è rivolto al TAR Lazio contro il silenzio delle Amministrazioni competenti.
 
Con la sentenza 14327/2026, i giudici amministrativi hanno riconosciuto l’obbligo del Ministero della Giustizia e del MEF di pronunciarsi e hanno assegnato loro 120 giorni per provvedere.
 
La questione non può più rimanere senza una decisione, come sottolineato anche dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri: “non abbiamo ancora ottenuto un aumento, ma abbiamo ottenuto ciò che in questa vicenda mancava da ventiquattro anni, e cioè un termine”, ha affermato Carla Cappiello, Vicepresidente Vicario del CNI e delegata all’Ingegneria forense.
 

Compensi CTU, perché l’adeguamento previsto dalla legge non è mai arrivato

Alla base del contenzioso c’è l’articolo 54 del DPR 115/2002, Testo unico delle spese di giustizia, che prevede l’adeguamento degli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato ogni tre anni, in relazione alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
 
Le tabelle di riferimento sono però ancora quelle approvate con il DPR 115/2002 e, da allora, l’aggiornamento periodico non è mai stato disposto. Per ingegneri, architetti e altri tecnici che svolgono incarichi per l’autorità giudiziaria, il problema non riguarda soltanto la perdita di valore monetario degli importi. In oltre vent’anni sono aumentate la complessità delle consulenze, le responsabilità professionali, le specializzazioni richieste e i costi necessari per svolgere gli incarichi.
 
Per questo le rappresentanze professionali chiedono da tempo non soltanto il recupero dell’inflazione, ma una revisione complessiva dei criteri con cui vengono determinati i compensi dei CTU.
 

Compensi CTU, il +61,6% annunciato nel 2025 non è mai entrato in vigore

La questione sembrava vicina a una soluzione già nel maggio 2025, quando il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto aveva annunciato una rivalutazione del 61,6% dei compensi dei CTU, sulla base dei lavori della Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia nel dicembre 2023.
 
L’intervento prospettato non avrebbe dovuto limitarsi all’aumento degli importi. Il Ministero aveva annunciato anche una revisione dei criteri di liquidazione per materia, del sistema delle vacazioni e della disciplina degli orari, con l’obiettivo di rendere i compensi più coerenti con le competenze richieste e con la complessità degli incarichi.
 
A quell’annuncio, però, non è seguito l’aggiornamento delle tabelle previsto dall’articolo 54 del DPR 115/2002.
 

Compensi a vacazione, cosa ha cambiato la Corte costituzionale

In attesa della revisione delle tabelle, alcune distorsioni del sistema sono state corrette dalla Corte costituzionale. Con la sentenza 16/2025, la Consulta ha dichiarato illegittima la norma che prevedeva un compenso inferiore per le vacazioni successive alla prima.
 
Il sistema stabiliva infatti 14,68 euro per la prima vacazione di due ore e 8,15 euro per quelle successive. Dal 13 febbraio 2025, dopo la pronuncia della Corte, anche le vacazioni successive devono essere liquidate senza quella riduzione.
 
La Consulta ha così eliminato una penalizzazione specifica, ma non ha aggiornato il valore di base delle tariffe, che continua a derivare dal sistema definito nel 2002.
 

Patrocinio a spese dello Stato, il secondo intervento della Consulta

La Corte costituzionale è tornata sul tema con la sentenza 179/2025, relativa ai compensi nei procedimenti civili con patrocinio a spese dello Stato. La Consulta ha dichiarato illegittimo l’articolo 130 del DPR 115/2002 nella parte in cui non esclude la riduzione della metà del compenso del consulente tecnico di parte quando vengono applicate tariffe non adeguate ai sensi dell’articolo 54.
 
Anche in questo caso il nodo è rappresentato dalla combinazione tra una riduzione prevista dalla legge e compensi rimasti privi degli aggiornamenti periodici.
 
Le due sentenze costituzionali hanno quindi corretto alcuni effetti particolarmente penalizzanti, senza risolvere il problema alla radice: le tabelle di riferimento non sono state aggiornate.
 

Dai nuovi requisiti per i CTU alle tariffe rimaste ferme

Il mancato adeguamento economico appare ancora più evidente se confrontato con l’evoluzione della disciplina professionale dei consulenti tecnici. Già nel 2021, durante l’iter della riforma del processo civile, le professioni tecniche avevano chiesto che alla maggiore qualificazione dei CTU corrispondesse una revisione degli onorari. La riforma puntava infatti a rafforzare specializzazione, formazione continua e organizzazione degli Albi.
 
Nel 2022, ingegneri e architetti avevano chiesto di intervenire non soltanto sull’entità dei compensi, ma anche sulle modalità di calcolo, ritenute non più adeguate alla complessità delle prestazioni professionali.
 
Nel 2023, con il nuovo Regolamento dell’Albo dei CTU, il sistema dei requisiti e delle specializzazioni è stato ulteriormente strutturato. Anche in quell’occasione il CNI aveva sottolineato la necessità di affiancare alla maggiore qualificazione richiesta ai consulenti una remunerazione adeguata.
 
Nel novembre 2024, CNI e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili erano tornati a chiedere un intervento urgente.
 
In questi anni, quindi, la disciplina della qualificazione dei CTU è cambiata, mentre il sistema dei compensi è rimasto ancorato a tabelle risalenti al 2002.
 

Il CNI chiede nuove tabelle, non solo il recupero dell’inflazione

Per il CNI, l’intervento richiesto dalla sentenza del TAR non dovrebbe limitarsi a un semplice adeguamento monetario degli importi.
 
“L’incarico di consulente tecnico d’ufficio non è una prestazione di mercato, è una funzione pubblica, conferita dal giudice, che l’ingegnere esercita nell’interesse del processo e non di una parte”, afferma il Presidente del CNI Angelo Domenico Perrini.
 
Proprio perché il compenso del CTU non viene liberamente concordato con un committente ma è determinato dallo Stato, secondo Perrini spetta allo Stato garantire che le tabelle siano proporzionate al valore della prestazione.
 
Il CNI chiede quindi che la revisione tenga conto anche delle competenze tecniche che nel 2002 non esistevano o avevano un peso molto diverso, dall’informatica forense alla sicurezza delle infrastrutture digitali.
 
Tra i problemi segnalati ci sono inoltre i limiti degli scaglioni previsti per gli onorari a percentuale, oggi non più coerenti con i valori reali dei beni oggetto di stima, e le spese sostenute dai professionisti per strumentazione, formazione continua e copertura assicurativa.
 
L’obiettivo, secondo il Consiglio, non dovrebbe essere quindi soltanto recuperare l’inflazione accumulata, ma ricostruire tabelle coerenti con le attività, le responsabilità e le competenze oggi richieste ai consulenti tecnici.
 
La sentenza del TAR Lazio non stabilisce ancora quale sarà il nuovo sistema dei compensi ma, quantomeno, fissa un termine entro il quale Giustizia e MEF devono provvedere.
 


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