Per una serie di opere abusive eseguite alla Via Vicinale Fasolara il Comune di Ischia ha rigettato l’istanza di sanatoria intimando contestualmente la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi.
L’ordinanza adottata dal responsabile del Servizio 5 e 20 Sportello Unico per l’Edilizia – Ufficio Condono Edilizio arch. Giuseppe Monti ricostruisce i fatti e motivi del diniego. L’istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della Legge n. 47/85 era stata presentata a settembre 1986 dal precedente proprietario e integrata nel 1988.
Sono trascorsi gli anni e lo scorso 11 agosto il rapporto tecnico ha accertato «rilevanti e radicali opere di trasformazione edilizia eseguite in totale assenza di titoli abilitativi edilizi-urbanistici e paesaggistici sui manufatti originariamente oggetto della predetta istanza di condono».
LE OPERE ABUSIVE ACCERTATE
Il rapporto evidenzia gli abusi rilevati in due distinti corpi di fabbrica e nell’area esterna. Nel corpo A un ampliamento di mq. 101,50 (superficie coperta) dell’immobile, che risulta «interamente rifinito, dotato di impiantistica, pavimentato ed arredato, il tutto ad uso residenziale». Di conseguenza il precedente manufatto di mq. 73,90 oggetto di istanza di condono è stato integralmente trasformato in un corpo di fabbrica di complessivi 175,50 mq. «frazionato in n. 4 unità abitative autonome e funzionanti, dotate di un proprio ingresso, di cucina soggiorno, oltre a camera letto e bagno». Contestata anche la realizzazione di una tettoia in legno di mq. 46 e del sottostante terrazzo pavimentato, collegato con il giardino sottostante da 4 rampe di scale in muratura, complete di pavimentazione; nonché di una seconda tettoia a sbalzo in legno e tegole e di un ulteriore terrazzo.
Per quanto riguarda il corpo B, è stato realizzato un fabbricato di 195 mq. (sup. coperta) e un volume vuoto per pieno di 624 mc., in sostituzione del precedente corpo di fabbrica di mq. 23 adibito a deposito agricolo come indicato sull’istanza di condono e successiva integrazione. Il fabbricato attuale «è frazionato in n. 3 unità abitative autonome e funzionanti, alcune delle quali occupate al momento del sopralluogo, dotate di un proprio ingresso, di cucina –soggiorno, oltre a camera letto e bagno». Abitazioni “corredate” da un portico in muratura e un terrazzo.
Nell’area esterna rilevata la presenza di un viale di collegamento e un’area adibita a spazio di manovra e sosta, nonché di un manufatto di 67 mq. costituito da una struttura in ferro e copertura costituita da lamiere coibentate.
Alla luce di tali abusi sono stati notificati agli interessati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono. I due attuali comproprietari il 24 agosto hanno chiesto il differimento del termine per la presentazione di osservazioni e il contestuale accesso agli atti procedimentali.
Richiesta respinta dal rup Monti, considerato che «la suddetta richiesta di proroga dei termini non può trovare accoglimento, in quanto formulata in modo del tutto generico, astratto e privo dell’indicazione di elementi tecnici o giuridici concreti tali da giustificare un rinvio dell’azione repressiva, palesando una finalità oggettivamente dilatoria del procedimento». Rileva infatti che ai sensi della Legge n. 241/90 «il provvedimento finale di diniego del condono e di contestuale demolizione riveste carattere rigorosamente vincolato e dovuto per l’Amministrazione, una volta accertata l’insanabilità e l’abusività delle opere». Di conseguenza l’eventuale concessione di termini aggiuntivi non avrebbe potuto in alcun modo condurre all’adozione di un provvedimento diverso da quello adottato. Quanto alla contestuale istanza di accesso agli atti, «questa non ha effetto sospensivo sull’adozione dei provvedimenti repressivi in materia edilizia». Il Comune garantirà ad ogni modo l’ostensione dei documenti richiesti, «senza che ciò interferisca con l’esecutività e la tempestività della presente ordinanza».
VERSANTI COLLINARI CON PRESENZA DI TERRAZZAMENTI
L’arch. Monti richiama quindi le risultanze istruttorie. In particolare, «l’esame della documentazione ortofotografica ufficiale della Regione Campania dell’anno 1985 ha dimostrato la totale assenza del “CORPO A” all’epoca di introduzione della domanda di sanatoria, privando l’opera del requisito cronologico di condonabilità alla data del 01.10.1983 come stabilito dalla L. 47/85». Così come ricorda che la giurisprudenza di legittimità «è concorde nel ritenere che la radicale trasformazione o prosecuzione dei lavori su manufatti abusivi non ancora condonati configuri un nuovo illecito edilizio, il quale assorbe le strutture preesistenti e inficia l’originaria istanza di sanatoria rendendola del tutto improcedibile».
Le opere accertate, ribadisce il rup, non sono ricomprese in domande di condono/sanatoria, ma costituiscono la prosecuzione di lavori su manufatti abusivi non ancora sanati.
L’ordinanza richiama ancora il vincolo paesistico a cui è assoggettato il territorio del comune, il P.T.P. dell’Isola d’Ischia ed in particolare la normativa della zona “P.I.R.” (Protezione Integrale con Restauro Paesistico-Ambientale); nonché il P.P.R. dell’ambito territoriale identitario dell’Isola d’Ischia approvato dalla Regione ad ottobre 2025. Le opere da demolire, rileva in proposito, ricadono in parte nella zona “Versanti collinari con presenza di terrazzamenti”.
Infine ricorda la sentenza del Consiglio di Stato secondo cui «le opere edilizie assentibili con una Dia, se sono state realizzate in zona sottoposta a vincolo, devono considerarsi eseguite in totale difformità, nel caso in cui non sia stata ottenuta alcuna preventiva autorizzazione paesaggistica, dovendo pertanto applicarsi la sanzione demolitoria».
Ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/01 (Testo Unico Edilizia) ai due comproprietari viene dunque ordinata «la demolizione e la rimessione in pristino delle opere accertate con Rapporto Tecnico dell’11.08.2026 e del manufatto originario oggetto dell’istanza di condono del 1986, realizzate in assenza di titoli abilitativi, il tutto a proprie cure e spese», nel termine inderogabile di 90 giorni dalla notifica. Avvertendo che in caso di accertata inottemperanza scatterà l’acquisizione al patrimonio comunale dei manufatti e dell’area di sedime.
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