L’AQUILA – Sono sempre di più, in Abruzzo, i consumatori che decidono di intraprendere azioni legali contro istituti di credito, banche e finanziarie: le cause contestano, nella maggior parte dei casi, l’applicazione di tassi ritenuti oltre la soglia dell’usura sugli interessi di mora in caso di ritardato o mancato pagamento delle rate dei prestiti, mutui o finanziamenti accesi; in un numero crescente di situazioni, viene evocata anche l’usura nel cosiddetto ‘tasso corrispettivo’ cioè il tasso pattuito tra banca e cliente indipendentemente dalla mora.
Proprio quest’ultima casistica è alla base del contenzioso tra una cliente e la finanziaria Findomestic spa, del gruppo bancario Bnp Paribas: alla ‘vittima’, il tribunale di Sulmona (L’Aquila) nelle scorse settimane ha riconosciuto, con una sentenza destinata a fare rumore, l’applicazione di tassi usurari da parte della finanziaria già in fase di concessione del prestito condannando quest’ultima alla restituzione di tutti gli interessi pagati dalla cliente, che non dovrà inoltre versare ulteriori interessi sulle rate a scadere del prestito.
“Si tratta di una sentenza importante, sia perché coinvolge un gruppo bancario internazionale, come è Bnp Paribas, sia perché non è frequente trovare casi di usura come questo nel senso che siamo riusciti a far riconoscere l’usura anche nel tasso corrispettivo – commenta ad AbruzzoWeb Vincenzo Mazza, consulente tecnico della difesa, e perito per conto di Confonsumatori e Codacons – In questo caso l’usura c’è già nel tasso nominale, già nel tasso pattuito tra la banca e la cliente, fin dalla concessione del prestito. Chiaramente la cliente era ignara di questo, ha accettato un tasso che apparentemente era di mercato, era giusto, ma in realtà si è rivelato essere poi usurario”.
Come si fa a non accorgersi di cadere in queste trappole tra interessi, more e tassi effettivi applicati? “Succede perché, molte volte, si va da una finanziaria e ci si sente dire ti applichiamo un tasso, per esempio, del 10 per cento – continua – Normalmente è uso delle finanziarie pubblicizzare il tasso annuo nominale (Tan): in realtà il tasso da verificare è il Taeg, tasso annuo effettivo globale, che spesso non viene nemmeno comunicato o viene comunicato in maniera subdola. Questo valore comprende nel calcolo tutti i costi legati al prestito, mutuo o carta revolving che sia, quindi oltre gli interessi, i costi di istruttoria, assicurazione, bolli, recupero rata. Quindi io ti dico che ti applico il 10% di Tan mentre in realtà poi il Taeg arriva al 18-19%”.
Il problema, a quanto pare, sta nella normativa italiana che è meno severa che all’estero in fatto di usura bancaria, o comunque non è sufficientemente restrittiva tanto da far desistere le banche dal provare a ‘farla franca’, anche in caso di azioni legali intraprese dai clienti che si scoprono vittime di tassi elevati oltre il consentito.
Una questione di numeri, di soldi, di guadagni in percentuale da parte degli istituti di credito che ‘vendono’ il loro denaro sotto forma di prodotti di vario genere, dalle carte revolving ai mutui ai prestiti personali e al credito al consumo, e se si considera che “ il 27 per cento del contenzioso giudiziario è contenzioso bancario” questo vuol dire che per le banche ci sono in ballo “ milioni e milioni di euro in ballo che non possono pretendere”, sottolinea ancora il consulente.
Ma mentre all’estero una banca sorpresa ad applicare tassi che superano la soglia dell’usura può rischiare la sospensione dell’attività, come accade in Francia per esempio, in Italia la rilevanza penale del contenzioso deve essere accertata e dimostrata: si parla infatti inizialmente di cause civili e, nel caso in cui venga riconosciuta l’usura, “si ha la trasmissione degli atti in procura per l’apertura di un nuovo procedimento a carattere penale per il configurarsi del reato di usura”, appunto, come precisa a questo giornale l’altro difensore della cliente di Sulmona, l’avvocato Luisa Taglieri.
Sempre all’estero, inoltre, sono più stretti i margini per le banche: ancora l’esempio francese che calcola come soglia il 33 per cento del tasso medio rilevato “se la media è 5 per cento, si è in usura già con il 6,6 per cento – illustrato ancora Mazza – In Italia la soglia è stata, fino al 2011, il 50 per cento del tasso medio rilevato. Poniamo la media a 5, si avrebbe usura al 7,5 per cento. Molte delle cause infatti si riferiscono a rapporti finanziari iniziati prima del 2011”.
Le difficoltà si incontrano anche nel calcolo della soglia di usura, un valore che varia mese per mese e a seconda del tipo di prodotto finanziario, per cui in un anno possono esserci cento tassi diversi: “Sono calcoli che effettua la Banca d’Italia e poi comunica agli istituti di credito di volta in volta le soglie da non superare. Per le banche, porsi a un ragionevole margine di distanza dalla soglia di usura, nel vendere i loro prodotti finanziari, significherebbe rinunciare a milioni di euro di guadagno – è l’amaro commento del consulente – per cui vale la pena correre il rischio di superare la soglia considerando la possibilità di farla franca ugualmente”.
Un ragionamento molto semplice, da parte delle banche, in base il quale il cliente deve comunque, innanzitutto riuscire a far valere in sede di giudizio le proprie ragioni e a dimostrare di essere vittima di usura: non è scontato infatti che il giudice decida a favore del cliente.
Nella causa vinta dalla signora abruzzese, iniziata nel 2013, all’inizio non era stata concessa alla difesa la consulenza tecnica, consentita invece in un secondo momento dopo la sostituzione del giudice.
Grazie ai risultati della perizia, la signora ha visto accolta la sua richiesta ma dovrà comunque restituire il capitale iniziale avuto in prestito.
“Quando in giudizio gli istituti trovano tecnici competenti che riescono a inchiodarle, le banche vengono condannate, quando poi il cliente non riesce a far valere i propri diritti la fanno franca – rimarca Mazza – è un sistema marcio all’origine, perché il ragionamento è del tipo seguente; io ci provo tanto al massimo sono costretto a restituire gli interessi che ho preso in più. Questo è il concetto: la banca restituisce gli interessi che ha preso in più, ovvero quando perde deve rinunciare al suo guadagno”.
Tutto questo, a patto che, quindi, il cliente si accorga dell’anomalia, che ci sia un tecnico competente, che il cliente abbia la forza di affrontare una causa che comunque vuol dire anticipare le spese; il che, spesso e volentieri non può accadere visto che chi deve ricorrere a un prestito o a un mutuo può darsi non abbia la forza economica sufficiente e necessaria per sfidare in giudizio un colosso finanziario come una banca, e il più delle volte si rinuncia in partenza a far valere le proprie ragioni o si pensa alle conseguenze e possibili ricadute.
Nel caso in esame, se la cliente volesse richiedere un nuovo finanziamento, dovrebbe attendere tre anni dall’accordo raggiunto con la banca, prima di poterlo fare.
“Non è una vicenda isolata, nella stessa Valle Peligna ce ne sono stati diversi, contro altri istituti bancari, ma le cause hanno riguardato tutto l’Abruzzo: in provincia di Chieti e Ortona, contenziosi contro Bper come ex Banca di Lanciano e Sulmona, a Pescara, nell’Alto Sangro sempre contro Findomestic. in tutti i casi le banche sono state condannate a restituire gli interessi”, conclude.
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