L’Agenzia delle Entrate ha attivato Vi.diCo.Web – Visto
di conformità, il nuovo servizio telematico che consente
ai professionisti di gestire direttamente online le comunicazioni
necessarie per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di
conformità.
Attraverso la piattaforma, disponibile nell’area riservata del
sito istituzionale, sarà possibile non soltanto presentare la
comunicazione preventiva, ma anche trasmettere eventuali
integrazioni, aggiornare i dati già comunicati, verificare lo stato
delle pratiche e segnalare l’eventuale rinuncia all’attività.
Il servizio è disciplinato dal
provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2026,
prot. n. 259305, che ne definisce le modalità di
utilizzo e prevede un passaggio graduale al nuovo sistema.
Dall’11 gennaio 2027 Vi.diCo.Web diventerà
infatti l’unico canale utilizzabile per la trasmissione delle
comunicazioni, mentre fino a quella data resteranno disponibili
anche le modalità precedenti, compresa la posta elettronica
certificata (PEC).
Vi.diCo.Web: le novità per i professionisti abilitati al visto di
conformità
Il passaggio a Vi.diCo.Web non modifica i requisiti richiesti ai
professionisti per rilasciare il visto di conformità, ma riguarda
le modalità con cui devono essere presentate e gestite le
comunicazioni previste dalla normativa. Resta infatti necessario
comunicare preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’intenzione
di esercitare questa facoltà, fornendo le informazioni e la
documentazione richieste.
Con il nuovo servizio, l’adempimento può essere assolto
attraverso una procedura guidata online che
consente di compilare la comunicazione e trasmetterla alla
Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente in base
al domicilio fiscale del professionista. Una volta
concluso il periodo transitorio, non sarà quindi più possibile
ricorrere ai precedenti canali di invio.
Vi.diCo.Web riguarda esclusivamente le comunicazioni relative
all’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità e
non le modalità con cui il visto viene materialmente apposto sulle
dichiarazioni fiscali.
Comunicazione preventiva per il visto di conformità: la
normativa
La disciplina del visto di conformità trova il proprio
riferimento nel D.Lgs. n. 241/1997, il cui art. 35
regola il rilascio del visto nell’ambito dell’assistenza fiscale,
mentre l’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164
disciplina la comunicazione preventiva che i professionisti devono
presentare all’Agenzia delle Entrate per esercitare questa
facoltà.
Il provvedimento del 22 settembre 2026 si inserisce in tale
quadro normativo, dando attuazione all’art. 22 del D.Lgs.
n. 1/2024, dedicato al rafforzamento dei servizi digitali
dell’Amministrazione finanziaria, e all’art. 38, comma 5, del D.L.
n. 78/2010. Nelle motivazioni viene inoltre richiamato il
D.Lgs. n. 141/2026, che ha approvato il Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e
accertamento, con riferimento alla decorrenza dal 1° gennaio 2027
delle disposizioni interessate dal riordino.
Accesso a Vi.diCo.Web: compilazione, documenti e polizza
assicurativa
Il servizio è accessibile dall’area riservata del sito
dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione tramite
SPID, Carta d’identità elettronica (CIE) o Carta nazionale
dei servizi (CNS). Nei casi previsti dalla normativa è
consentito anche l’utilizzo delle credenziali Entratel o
Fisconline.
Una volta effettuato l’accesso, il professionista può compilare
la comunicazione inserendo le informazioni e rendendo le
dichiarazioni richieste dall’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n.
164. Devono essere indicati i dati identificativi e professionali,
le informazioni relative all’attività esercitata e gli elementi
riguardanti le eventuali strutture attraverso le quali si intende
effettuare la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Particolare attenzione deve essere riservata alle
garanzie assicurative necessarie per l’esercizio
della facoltà di apporre il visto di conformità. Il provvedimento
richiede infatti di riportare i dati delle garanzie stipulate e di
allegare la documentazione prevista dall’art. 21, comma 2, lettera
a), del D.M. 31 maggio 1999, n. 164, relativa alla
copertura assicurativa.
La comunicazione viene trasmessa alla Direzione regionale
territorialmente competente e il sistema attesta l’avvenuta
protocollazione da parte dell’ufficio destinatario. Tale
attestazione documenta l’acquisizione della pratica, ma non deve
essere confusa con la verifica dell’abilitazione del
professionista, per la quale la piattaforma mette a disposizione
una specifica funzionalità di consultazione dell’elenco
informatizzato.
Variazioni entro 30 giorni, integrazioni e rinuncia: gli
adempimenti online
Vi.diCo.Web può essere utilizzato anche da coloro che hanno già
comunicato all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di esercitare la
facoltà di rilasciare il visto di conformità e devono
successivamente aggiornare la propria posizione.
Il servizio permette, in particolare, di trasmettere eventuali
integrazioni che si rendano necessarie rispetto a
una comunicazione già presentata, segnalare le variazioni
dei dati e dei documenti precedentemente comunicati oppure
formalizzare la rinuncia alla facoltà di
rilasciare il visto attraverso l’apposita funzionalità.
Per le variazioni resta fermo un termine che i professionisti
devono tenere presente: la comunicazione deve essere effettuata
entro 30 giorni dalla data in cui si verifica la
modifica. La previsione, contenuta nel paragrafo 3.5 del
provvedimento, conferma il termine già previsto dall’art. 21 del
D.M. 31 maggio 1999, n. 164, senza introdurre un nuovo obbligo
temporale.
La piattaforma consente inoltre di consultare lo storico delle
comunicazioni inviate, conoscere lo stato di lavorazione delle
pratiche e verificare la propria presenza nell’elenco
informatizzato dei professionisti abilitati
all’apposizione del visto.
Visto di conformità: dall’11 gennaio 2027 addio alla PEC
Il passaggio alla nuova procedura sarà graduale. Nella fase
iniziale, infatti, Vi.diCo.Web si affianca ai canali già utilizzati
per la presentazione delle comunicazioni, consentendo ai
professionisti di scegliere se ricorrere immediatamente al servizio
telematico oppure continuare temporaneamente a utilizzare le
modalità precedenti.
A partire dall’11 gennaio 2027, secondo quanto
stabilito dal paragrafo 5.2 del provvedimento, la comunicazione
prevista dall’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164 dovrà essere
effettuata esclusivamente attraverso Vi.diCo.Web, che diventerà il
riferimento per la gestione delle comunicazioni preventive e dei
successivi aggiornamenti.
La scadenza interessa quindi sia i professionisti che intendono
iniziare a esercitare la facoltà di rilasciare il visto di
conformità, sia quelli già abilitati che devono comunicare
variazioni, integrazioni o la rinuncia. Il cambiamento riguarda il
canale di trasmissione, mentre restano invariati
gli obblighi sostanziali e documentali previsti dalla disciplina di
riferimento.
Per approfondire le procedure di compilazione e trasmissione è
disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la guida
operativa all’utilizzo di Vi.diCo.Web, che accompagna i
professionisti nell’utilizzo delle funzionalità del nuovo
servizio.
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