Quando nello stesso edificio si eseguono lavori coperti da CILA-S e altre opere presentate con SCIA, il calcolo del contributo di costruzione richiede di distinguere gli interventi. La presenza di un unico cantiere non permette, da sola, di trattare tutto come ristrutturazione edilizia e di chiedere gli oneri sulla base di questa qualificazione complessiva.
È il nodo affrontato dalla sentenza n. 2869 del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, pubblicata il 4 giugno 2026. Il Tribunale ha accolto il ricorso di due proprietari e disposto la restituzione di 6.808,42 euro, oltre agli interessi legali. Resta però aperta una verifica distinta: il Comune potrà valutare se un contributo sia dovuto per le sole opere oggetto della SCIA.
La vicenda riguarda pratiche del 2022 e del 2023, legate anche al Superbonus. Non introduce un nuovo incentivo né rende gratuiti, indistintamente, tutti i lavori eseguiti sull’immobile.
Un edificio, più pratiche e una richiesta unica di pagamento
I proprietari avevano eseguito interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico su un fabbricato residenziale. Le CILA-S riguardavano l’isolamento dell’edificio, il rifacimento del tetto e il rinforzo dei muri. Una pratica energetica era stata aggiornata per modificare il cappotto da esterno a interno.
Una distinta SCIA comprendeva altre opere: un ascensore esterno con sbarchi ai piani, modifiche interne e alle aperture, la trasformazione di un locale in autorimessa, rinforzi dei solai e l’inserimento di un impianto fotovoltaico. L’elenco è rilevante perché il giudizio non riguardava una sola lavorazione, ma interventi sorretti da pratiche diverse.
Con la richiesta del 16 novembre 2023, il Comune aveva qualificato l’insieme come ristrutturazione edilizia. Il totale di 6.808,42 euro era composto da 695,16 euro per urbanizzazione primaria, 1.299,63 euro per urbanizzazione secondaria e 4.813,63 euro per la quota sul costo di costruzione.
I proprietari avevano pagato, riservandosi di contestare la pretesa. Chiedevano quindi la restituzione delle somme o, in subordine, la determinazione dell’importo corretto. Il pagamento non aveva eliminato la controversia sul fondamento del contributo.
Perché il Comune considerava unitari gli interventi
Nella propria ricostruzione, l’amministrazione riconosceva che alcune opere, considerate separatamente, potevano essere manutenzione straordinaria. Riteneva però che altre avessero natura di ristrutturazione, richiamando le modifiche esterne e il passaggio da deposito ad autorimessa.
Il Comune valorizzava anche l’esecuzione con un unico cantiere, senza sospensioni e secondo una sequenza coordinata. Da questi elementi ricavava una qualificazione unitaria di tutte le opere, comprese quelle delle CILA-S.
Il TAR non ha ritenuto sufficiente questa impostazione. La questione non era soltanto il coordinamento materiale dei lavori: occorreva rispettare il regime legale degli interventi ricompresi nelle pratiche Superbonus e verificare separatamente i presupposti delle somme richieste.
La disciplina speciale della CILA-S applicata al caso
Il fondamento della decisione è l’articolo 119, comma 13-ter, del D.L. 34/2020, nel regime modificato dal D.L. 77/2021. La disposizione qualifica gli interventi che vi rientrano come manutenzione straordinaria realizzabile mediante CILA, anche quando interessano strutture o prospetti, escludendo quelli comportanti demolizione e ricostruzione.
Questo regime speciale non va confuso con il campo ordinario della CILA e dei lavori ammessi con la comunicazione asseverata. Il Tribunale applica la norma alle specifiche CILA-S della controversia, non a qualsiasi opera per il solo fatto che venga presentata una comunicazione.
Nella vicenda, il Comune non aveva contestato la validità delle CILA-S né rimosso i loro effetti. Non aveva neppure sostenuto o accertato una difformità delle opere rispetto alle pratiche, o caratteristiche incompatibili con il regime dichiarato.
Per il TAR, i lavori di quelle CILA-S dovevano quindi restare qualificati come manutenzione straordinaria. La domanda di accertamento della non debenza della quota sul costo di costruzione relativa a tali opere era fondata.
La conclusione non autorizza a usare la CILA-S per interventi estranei alla disciplina speciale. La stessa norma conserva la valutazione sulla legittimità dell’immobile: la semplificazione della pratica e la regolarità edilizia restano questioni da non sovrapporre.
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Oneri di urbanizzazione: la riserva di legge non viene cancellata
Il contributo di costruzione comprende componenti diverse. L’articolo 16 del D.P.R. 380/2001 distingue gli oneri di urbanizzazione dalla quota commisurata al costo di costruzione; l’articolo 33, comma 2, del D.L. 77/2021 conserva gli oneri di urbanizzazione quando dovuti.
Non c’è dunque un’esenzione automatica da ogni pagamento per il semplice richiamo al Superbonus. Nel caso concreto, però, il TAR ha escluso anche gli oneri riferiti alle opere delle CILA-S perché mancava un oggettivo e comprovato aumento del carico urbanistico.
Secondo la motivazione, quei lavori miglioravano le prestazioni energetiche e sismiche senza modificare destinazione d’uso, volumi o superfici dell’immobile. Il carico urbanistico riguarda l’effetto sulle urbanizzazioni: può consistere nella necessità di nuove opere o in un utilizzo più intenso di quelle esistenti.
Questo accertamento riguarda le opere delle CILA-S. Non va esteso automaticamente alle altre lavorazioni, in particolare al cambio d’uso inserito nella SCIA.
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Il rimborso disposto non chiude la verifica sulle opere con SCIA
Tolte dal computo unitario le opere delle CILA-S, veniva meno il presupposto sul quale il Comune aveva costruito la richiesta complessiva. Il TAR ha dichiarato infondata quella pretesa nei termini in cui era stata formulata, senza sostituirsi all’amministrazione per elaborare un nuovo calcolo.
Per questo ha riconosciuto il diritto alla restituzione dell’intera somma già versata, 6.808,42 euro, con interessi legali dalla data del pagamento fino alla restituzione. Si tratta del rimborso del contributo contestato, non di una sanzione contro il Comune né di un risarcimento ulteriore.
Il Tribunale non ha invece stabilito che tutte le opere oggetto della SCIA siano gratuite. Rimane fermo il potere comunale di verificare, con una motivazione adeguata, se ricorrano i presupposti per chiedere un contributo riferito a quelle sole opere, senza includere nuovamente quelle delle CILA-S.
La pronuncia non quantifica questo eventuale nuovo importo. Le questioni non esaminate sono state assorbite; nulla è stato disposto per le spese processuali, dato che l’amministrazione non si era costituita in giudizio.
Come leggere una richiesta di oneri in un cantiere con pratiche diverse
Per chi si trova in una situazione analoga, il controllo utile è ricostruire quali opere appartengano a ciascuna pratica e quali somme il Comune chieda per ciascuna componente. Un prospetto riferito indistintamente al cantiere può nascondere il passaggio decisivo: la qualificazione giuridica dei singoli gruppi di lavori.
Vanno confrontati gli elaborati e le varianti con la motivazione del calcolo, verificando dove l’amministrazione individui un aumento del carico urbanistico e quali lavorazioni vi colleghi. Le conclusioni di questa sentenza non sostituiscono l’esame del progetto, della disciplina applicabile e delle regole locali da parte di un professionista.
Il punto pratico della decisione è la necessità di distinguere: un cantiere coordinato non rende automaticamente identici il regime edilizio e il trattamento contributivo di tutte le opere.
Fonti e riferimenti
Le disposizioni sono state consultate nella versione al 16 novembre 2023, data della richiesta comunale esaminata. Il riferimento al Superbonus descrive il contesto storico delle pratiche, non la disponibilità attuale dell’agevolazione.
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