Reddito di Contadinanza: una proposta di legge per il futuro dell’agricoltura e dei territori


Slow Food Campania sostiene e promuove la proposta di legge regionale “Reddito di Contadinanza per la promozione dell’Agroecologia e dell’Agricoltura Rigenerativa – Rigenera Campania”, un’iniziativa che mette al centro il ruolo degli agricoltori e delle agricoltrici nella costruzione di un modello agricolo più sostenibile, giusto e capace di tutelare la biodiversità e i territori.

In questa pagina rendiamo disponibile la proposta di legge e i materiali per conoscerne gli obiettivi, i contenuti e le modalità di partecipazione e per contribuire alla sua diffusione e alla raccolta firme.

Proposta di legge di Iniziativa Popolare Regionale per l’istituzione in Campania del Reddito Contadinanza per la promozione dell’Agroecologia e dell’agricoltura Rigenerativa

 Art. 1 – Finalità

La presente legge istituisce il Reddito di Contadinanza, un sostegno economico, destinato a persone impegnate in attività agricole su piccola scala, ispirate ai principi dell’agroecologia, dell’agricoltura rigenerativa e dell’agro-biodiversità.

Obiettivo della legge è garantire dignità economica e continuità generazionale al lavoro contadino, valorizzando il suo ruolo essenziale nella cura del territorio, nella conservazione della biodiversità e nel promuovere sistemi alimentari sostenibili e giusti.

Art. 2 – Definizioni

Per “Reddito di Contadinanza” si intende un sostegno pubblico, erogato a singoli o collettività che:

  • praticano agricoltura ecologica;
  • rigenerano i suoli, l’acqua, il paesaggio agrario e i saperi contadini;
  • producono per il mercato locale o per reti solidali e comunitarie;
  • coltivano e valorizzano le varietà tradizionali e le razze autoctone tradizionali locali nei territori dove essi operano;

e quindi contribuiscono alla transizione ecologica dei sistemi alimentari.

Per Agricoltura ecologica o agroecologia si intende: l’insieme di pratiche agricole e approcci sociali che integrano conoscenze tradizionali, innovazioni sostenibili e processi ecologici per la produzione di cibo, nel rispetto degli equilibri naturali.

Per Agricoltura rigenerativa si intende : un sistema agricolo che rigenera il suolo, migliora la biodiversità, sequestra carbonio, riduce l’uso di input chimici e rafforza le comunità locali.

 Art. 3 – Beneficiari

Possono accedere al Reddito di Contadinanza:

  1. Persone fisiche residenti in Italia da almeno 2 anni o cooperative, aziende agricole familiari, associazioni, comunità rurali o giovani agricoltori (18-40 anni) e neorurali in fase di avviamento di un progetto agricolo con finalità ecologiche che:
  • siano impegnati in attività agricole su terreni inferiori a 10 ettari di SAU per le aree pianeggianti e su terreni inferiori a 20 ettari per le aree non pianeggianti;
  • dimostrino una gestione agroecologica e/o rigenerativa delle coltivazioni e degli allevamenti. Il riconoscimento di azienda agroecologica deve essere supportato da una apposita relazione tecnica, nella forma di perizia asseverata e aggiornata annualmente, in cui dovranno essere contenuti e descritti elementi da cui si evinca quali altre attività siano attuate dall’azienda agroecologica;
  • una premialità in sede di attuazione della presente legge può essere prevista per le attività che coinvolgano lavoratrici e lavoratori migranti  nelle attività lavorative o partecipino a reti d’impresa riconosciute  o anche in fase di costituzione  ( come ad esempio Associazioni di produttori, Proloco, Gal, Distretti del cibo, Contratti di rete, Biodistretti, Associazioni di agricoltura sociale, Comunità del Cibo,, etc, ).

Art. 4 – Requisiti e condizioni

L’accesso al Reddito di Contadinanza è subordinato a:

  • Presentazione di un Piano di Gestione Agroecologica che descriva le pratiche adottate, gli obiettivi rigenerativi, il piano di coltivazione e distribuzione;
  • Impegno minimo di 30 ore/anno in attività sociali di educazione e di formazione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e/o in collaborazione con enti pubblici al fine di diffondere la conoscenza delle pratiche agroecologiche e il valore dell’agricoltura contadina per la produzione di cibo di qualità per tutti
  • Tracciabilità etica e ambientale della produzione attraverso sistemi partecipativi di garanzia (PGS), autocertificazioni o certificazioni alternative.

Art. 5 – Entità del contributo

  1. Il Reddito di Contadinanza è erogato mensilmente e aggiornabile annualmente
  • €600/mese per persona singola;
  • fino a € 900/mese per nuclei familiari o collettivi agricoli.

L’ammontare complessivo del reddito di contadinanza concesso a persone singole o a nuclei familiari o collettivi agricoli operanti nella stessa azienda o sulle stesse superfici agricole non potrà superare il massimale di € 900/mese.

  1. Il beneficio è erogabile per un periodo massimo di *36 mesi*.
  2. Gli importi fissati all’articolo precedente sono aumentati fino al 30% per:
  • residenti in aree montane, marginali o interne;
  • donne contadine e caregiver rurali;
  • aziende agricole che utilizzino terreni agricoli abbandonati
  1. Gli importi erogati come reddito di contadinanza sono da identificarsi come contributo compensativo rispetto ai servizi ecosistemici resi dal beneficiario e dunque non è tassabile ai sensi del Art. 85, comma 3, D.P.R. 917/1986.

Art. 6 – Modalità di attuazione

  1. Il Reddito di Contadinanza è gestito dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania in collaborazione con i rappresentanti delle reti contadine e delle Associazioni di Categoria
  2. I controlli e le valutazioni avvengono annualmente sulla base di indicatori ecologici, sociali e produttivi, stabiliti da un comitato tecnico-scientifico composto da:
  • rappresentanti delle reti contadine e delle associazioni di consumatori;
  • enti di ricerca agroecologica (CREA, CNR, FIRAB etc.)
  • esperti di economia solidale e rigenerazione ambientale.

Il comitato tecnico-scientifico ha il compito di monitorare l’impatto ambientale, economico e sociale del programma.

Art. 7 – Finanziamento

Il fondo per il Reddito di Contadinanza è istituito presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania ed è dotato nella fase sperimentale di 25 milioni di euro per il primo anno; 50 milioni di euro ciascuno per il secondo e terzo, riportati nel bilancio ordinario della Regione Campania in un’apposita sezione. Alla copertura della spesa si provvederà utilizzando allo scopo risorse disponibili di origine comunitaria e nazionale o, in assenza di queste, con risorse proprie della Regione.

La presente legge si presenta come prima attuazione in Campania dei criteri e degli obiettivi della legge 221 del 2015 articolo 70 dove si fa esplicito riferimento ai pagamenti per servizi ecosistemici.

Art. 8 – Disposizioni transitorie

  1. Il Reddito di Contadinanza sarà attivato in via sperimentale per i primi 36 mesi.
  2. A partire dal quarto anno diventa strumento ordinario della politica agricola della Regione Campania
  3. La Giunta Regionale è delegata a emanare i decreti attuativi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge.


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