Slow Food Campania sostiene e promuove la proposta di legge regionale “Reddito di Contadinanza per la promozione dell’Agroecologia e dell’Agricoltura Rigenerativa – Rigenera Campania”, un’iniziativa che mette al centro il ruolo degli agricoltori e delle agricoltrici nella costruzione di un modello agricolo più sostenibile, giusto e capace di tutelare la biodiversità e i territori.
In questa pagina rendiamo disponibile la proposta di legge e i materiali per conoscerne gli obiettivi, i contenuti e le modalità di partecipazione e per contribuire alla sua diffusione e alla raccolta firme.
Proposta di legge di Iniziativa Popolare Regionale per l’istituzione in Campania del Reddito Contadinanza per la promozione dell’Agroecologia e dell’agricoltura Rigenerativa
Art. 1 – Finalità
La presente legge istituisce il Reddito di Contadinanza, un sostegno economico, destinato a persone impegnate in attività agricole su piccola scala, ispirate ai principi dell’agroecologia, dell’agricoltura rigenerativa e dell’agro-biodiversità.
Obiettivo della legge è garantire dignità economica e continuità generazionale al lavoro contadino, valorizzando il suo ruolo essenziale nella cura del territorio, nella conservazione della biodiversità e nel promuovere sistemi alimentari sostenibili e giusti.
Art. 2 – Definizioni
Per “Reddito di Contadinanza” si intende un sostegno pubblico, erogato a singoli o collettività che:
- praticano agricoltura ecologica;
- rigenerano i suoli, l’acqua, il paesaggio agrario e i saperi contadini;
- producono per il mercato locale o per reti solidali e comunitarie;
- coltivano e valorizzano le varietà tradizionali e le razze autoctone tradizionali locali nei territori dove essi operano;
e quindi contribuiscono alla transizione ecologica dei sistemi alimentari.
Per Agricoltura ecologica o agroecologia si intende: l’insieme di pratiche agricole e approcci sociali che integrano conoscenze tradizionali, innovazioni sostenibili e processi ecologici per la produzione di cibo, nel rispetto degli equilibri naturali.
Per Agricoltura rigenerativa si intende : un sistema agricolo che rigenera il suolo, migliora la biodiversità, sequestra carbonio, riduce l’uso di input chimici e rafforza le comunità locali.
Art. 3 – Beneficiari
Possono accedere al Reddito di Contadinanza:
- Persone fisiche residenti in Italia da almeno 2 anni o cooperative, aziende agricole familiari, associazioni, comunità rurali o giovani agricoltori (18-40 anni) e neorurali in fase di avviamento di un progetto agricolo con finalità ecologiche che:
- siano impegnati in attività agricole su terreni inferiori a 10 ettari di SAU per le aree pianeggianti e su terreni inferiori a 20 ettari per le aree non pianeggianti;
- dimostrino una gestione agroecologica e/o rigenerativa delle coltivazioni e degli allevamenti. Il riconoscimento di azienda agroecologica deve essere supportato da una apposita relazione tecnica, nella forma di perizia asseverata e aggiornata annualmente, in cui dovranno essere contenuti e descritti elementi da cui si evinca quali altre attività siano attuate dall’azienda agroecologica;
- una premialità in sede di attuazione della presente legge può essere prevista per le attività che coinvolgano lavoratrici e lavoratori migranti nelle attività lavorative o partecipino a reti d’impresa riconosciute o anche in fase di costituzione ( come ad esempio Associazioni di produttori, Proloco, Gal, Distretti del cibo, Contratti di rete, Biodistretti, Associazioni di agricoltura sociale, Comunità del Cibo,, etc, ).
Art. 4 – Requisiti e condizioni
L’accesso al Reddito di Contadinanza è subordinato a:
- Presentazione di un Piano di Gestione Agroecologica che descriva le pratiche adottate, gli obiettivi rigenerativi, il piano di coltivazione e distribuzione;
- Impegno minimo di 30 ore/anno in attività sociali di educazione e di formazione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e/o in collaborazione con enti pubblici al fine di diffondere la conoscenza delle pratiche agroecologiche e il valore dell’agricoltura contadina per la produzione di cibo di qualità per tutti
- Tracciabilità etica e ambientale della produzione attraverso sistemi partecipativi di garanzia (PGS), autocertificazioni o certificazioni alternative.
Art. 5 – Entità del contributo
- Il Reddito di Contadinanza è erogato mensilmente e aggiornabile annualmente
- €600/mese per persona singola;
- fino a € 900/mese per nuclei familiari o collettivi agricoli.
L’ammontare complessivo del reddito di contadinanza concesso a persone singole o a nuclei familiari o collettivi agricoli operanti nella stessa azienda o sulle stesse superfici agricole non potrà superare il massimale di € 900/mese.
- Il beneficio è erogabile per un periodo massimo di *36 mesi*.
- Gli importi fissati all’articolo precedente sono aumentati fino al 30% per:
- residenti in aree montane, marginali o interne;
- donne contadine e caregiver rurali;
- aziende agricole che utilizzino terreni agricoli abbandonati
- Gli importi erogati come reddito di contadinanza sono da identificarsi come contributo compensativo rispetto ai servizi ecosistemici resi dal beneficiario e dunque non è tassabile ai sensi del Art. 85, comma 3, D.P.R. 917/1986.
Art. 6 – Modalità di attuazione
- Il Reddito di Contadinanza è gestito dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania in collaborazione con i rappresentanti delle reti contadine e delle Associazioni di Categoria
- I controlli e le valutazioni avvengono annualmente sulla base di indicatori ecologici, sociali e produttivi, stabiliti da un comitato tecnico-scientifico composto da:
- rappresentanti delle reti contadine e delle associazioni di consumatori;
- enti di ricerca agroecologica (CREA, CNR, FIRAB etc.)
- esperti di economia solidale e rigenerazione ambientale.
Il comitato tecnico-scientifico ha il compito di monitorare l’impatto ambientale, economico e sociale del programma.
Art. 7 – Finanziamento
Il fondo per il Reddito di Contadinanza è istituito presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania ed è dotato nella fase sperimentale di 25 milioni di euro per il primo anno; 50 milioni di euro ciascuno per il secondo e terzo, riportati nel bilancio ordinario della Regione Campania in un’apposita sezione. Alla copertura della spesa si provvederà utilizzando allo scopo risorse disponibili di origine comunitaria e nazionale o, in assenza di queste, con risorse proprie della Regione.
La presente legge si presenta come prima attuazione in Campania dei criteri e degli obiettivi della legge 221 del 2015 articolo 70 dove si fa esplicito riferimento ai pagamenti per servizi ecosistemici.
Art. 8 – Disposizioni transitorie
- Il Reddito di Contadinanza sarà attivato in via sperimentale per i primi 36 mesi.
- A partire dal quarto anno diventa strumento ordinario della politica agricola della Regione Campania
- La Giunta Regionale è delegata a emanare i decreti attuativi entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
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