Con la lettera al ministro della Cultura Alessandro Giuli chiediamo alle istituzioni di tutelare la Torre di Chia e la sua appartenenza collettiva. Rispondiamo così all’appello di Gabriele Gallinari, pubblicato su MOW e caldeggiato da Fulvio Abbate, riportando al centro del dibattito i diritti della comunità e le responsabilità delle amministrazioni.
Alla vicenda personale di Gallinari è stato dedicato ampio spazio. Le difficoltà umane ed economiche da lui rappresentate meritano rispetto. Quel rispetto non impone però alla comunità di Chia di accettare comportamenti o dichiarazioni denigratorie, né consente di presentare come una colpa l’esercizio di un suo diritto. Il piano umano e quello giuridico devono rimanere distinti: la comprensione per una persona non può tradursi nella negazione dei diritti di un’intera collettività.
Come Università Agraria abbiamo fatto valere quei diritti nelle sedi competenti. Era nostra responsabilità farlo, nell’interesse di chi vive oggi a Chia e delle generazioni future.
Occorre inoltre ricordare che Gallinari ha iniziato e proseguito i lavori consapevole delle rivendicazioni demaniali avanzate dall’Università Agraria. Ha scelto di sostenere gli investimenti conoscendo la contestazione dell’appartenenza privata del compendio, assumendo il rischio delle conseguenze dell’accertamento della qualitas soli, ossia della natura giuridica dei beni, compreso l’obbligo di restituirli alla collettività. Le risorse impiegate e le aspettative personali non cancellano i diritti di Chia e non rendono ingiusta la loro tutela.
Gallinari, se lo vorrà, potrà esercitare le azioni e far valere i propri diritti nei confronti di chi risulterà responsabile dei pregiudizi che lamenta. Le eventuali responsabilità devono essere accertate nelle sedi competenti. Non possono essere riversate sulla comunità per il solo fatto di avere difeso il proprio patrimonio.
Anche la reintegrazione disposta dalla Regione Lazio va rappresentata per ciò che è: la doverosa esecuzione dell’ordine impartito dal Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana con la sentenza n. 13/2025. La Corte di appello di Roma ha respinto la richiesta di sospensione, conformemente al parere della Procura Generale presso la Corte di appello di Roma. Il giudizio di impugnazione prosegue, ma l’ordine conserva la propria efficacia e deve essere eseguito.
La Regione adempie dunque a un preciso obbligo istituzionale. La reintegrazione dell’intero compendio, fabbricati compresi, dà attuazione al riconoscimento di un’appartenenza preesistente. Presentarla come un’espropriazione oscura il significato della decisione e il dovere dell’amministrazione di rispettarla.
Il patrimonio collettivo ha una dimensione pubblica che non può essere ignorata. La Corte costituzionale ha affermato l’«inderogabile valenza pubblicistica del bene collettivo» (Corte costituzionale, sentenza n. 71/2020, punto 3.2). La personalità giuridica privata dell’ente che lo amministra non modifica la natura e la destinazione dei beni. Il Codice dei beni culturali e del paesaggio riconosce espressamente, all’articolo 142, la rilevanza delle aree assegnate alle università agrarie e di quelle gravate da usi civici; la legge n. 168 del 2017 affida alla Repubblica la tutela e la valorizzazione dei beni collettivi. L’accertamento della demanialità rafforza quindi le garanzie di conservazione del complesso.
La Torre è già vincolata. Il mancato esercizio della prelazione statale nel 2021 riguardava la scelta dello Stato di acquistare il bene: non certificava la validità del titolo privato e non cancellava i diritti della popolazione.
Chiediamo al Ministero della Cultura, alla Soprintendenza, alla Regione Lazio e al Comune di Soriano nel Cimino di sostenere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, la tutela del patrimonio e della sua appartenenza collettiva. Questa appartenenza deve orientare l’azione delle amministrazioni, perché costituisce parte dell’interesse pubblico loro affidato.
Nella vicenda di Chia, il fine istituzionale del Ministero si realizza attraverso la protezione del patrimonio nel regime collettivo accertato. Le pretese di proprietà privata trovano invece la propria sede di tutela nel processo, attraverso il contraddittorio, le garanzie difensive e i mezzi di impugnazione. Il dovere ministeriale di proteggere anche i beni culturali privati non può trasformarsi nel sostegno a una pretesa proprietaria controversa o in un intervento volto a neutralizzare gli effetti di una decisione giudiziaria.
Ai dirigenti e ai funzionari di tutte le amministrazioni coinvolte chiediamo di esercitare le proprie competenze con imparzialità, nel rispetto dei provvedimenti efficaci e dell’interesse pubblico. Questa responsabilità riguarda anche le manifestazioni pubbliche di adesione alle posizioni delle parti: quando provengono da chi esercita funzioni sulla medesima vicenda, possono ingenerare dubbi sull’imparzialità dell’amministrazione. La sensibilità personale richiede misura e consapevolezza del ruolo ricoperto, affinché non si confonda con la posizione dell’ufficio.
Per il futuro della Torre chiediamo un lavoro comune fra Ministero, Soprintendenza, Regione Lazio, Comune di Soriano nel Cimino e Università Agraria di Chia: accompagnare la reintegrazione e definire un programma di conservazione, manutenzione e fruizione compatibile con la tutela del complesso.
Le terre collettive hanno sostenuto per secoli la vita delle popolazioni. Oggi custodiscono risorse naturali, paesaggio e memoria, offrendo possibilità di conoscenza e di godimento comune. La nostra responsabilità è conservarle e trasmetterle alle generazioni future. Alle istituzioni chiediamo di concorrere a questo compito.
Università Agraria di Chia
Di seguito il testo integrale della lettera inviata al ministro Alessandro Giuli:
OGGETTO: Torre di Chia. Demanialità collettiva e doveri di tutela del patrimonio
culturale e paesaggistico
Egregio sig. Ministro,
nella lettera a Lei indirizzata e pubblicata da MOW, il signor Gabriele Gallinari sollecita un
intervento ministeriale sulla vicenda della Torre di Chia, prospettando la reintegrazione del
compendio nel demanio collettivo come un’espropriazione e manifestando preoccupazione
per la futura conservazione del bene. Il richiamo all’interesse culturale del complesso merita di essere raccolto nella sua intera portata, considerando anche il significato dell’appartenenza collettiva e le garanzie che l’ordinamento vi ricollega. Lettera pubblicata da MOW.
È proprio su questo terreno che l’Università Agraria di Chia ritiene necessario rivolgersi a
Lei. La conservazione del patrimonio culturale e la salvaguardia dei diritti della comunità
titolare concorrono alla realizzazione del medesimo interesse pubblico. Il Ministero è
pertanto chiamato a considerare l’accertamento della demanialità collettiva nella sua
funzione di tutela e a sostenere, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, le garanzie di
conservazione che ne discendono.
Le terre collettive hanno sostenuto per secoli la vita delle popolazioni, continuano a costituire una base materiale della loro esistenza e custodiscono risorse destinate a soddisfare anche le necessità delle generazioni future. La loro storia mostra la capacità delle comunità di provvedere, attraverso un patrimonio durevole, a bisogni diversi nel tempo. Dai redditi delle terre comuni si traevano i mezzi per il medico e la levatrice, per l’orologio pubblico, per le opere della chiesa. Oggi la cura del territorio, la conservazione delle risorse naturali, la fruizione dei beni culturali e la qualità della vita delle comunità conferiscono a quella funzione contenuti ulteriori, destinati a svilupparsi con le esigenze della società.
La continuità dell’appartenenza rende possibile questo rapporto fra durata del patrimonio e
mutamento dei bisogni. La comunità presente ne amministra le utilità entro una responsabilità che comprende coloro che verranno: deve conservarne la consistenza, rispettarne la destinazione e mantenere aperte le possibilità di godimento futuro. La trasmissione del bene costituisce così un criterio delle decisioni odierne, poiché ogni scelta di gestione incide sulle risorse delle quali potranno disporre le generazioni successive.
Quando il patrimonio collettivo comprende un complesso di rilevanza culturale, questa
responsabilità assume un significato particolarmente evidente. La conservazione del monumento, la salvaguardia del paesaggio e la permanenza dei diritti della popolazione
consentono di dare continuità alla memoria dei luoghi e di organizzarne una fruizione durevole. Il valore storico del bene diviene parte della vita presente e delle possibilità future della comunità. È questa connessione, riconosciuta dalla legge e dalla giurisprudenza costituzionale, a impegnare il Ministero: la sua azione deve comprendere il regime giuridico che lega il patrimonio alla collettività e ne presidia la destinazione nel tempo.
I beni del demanio collettivo sono beni pubblici per la destinazione che li caratterizza e per gli interessi costituzionali che realizzano, nella specificità della loro appartenenza alla comunità.
La Corte costituzionale richiama espressamente una «concezione di bene pubblico […] quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali» (Corte costituzionale,
sentenza n. 113/2018, punto 6); ribadisce, inoltre, l’«inderogabile valenza pubblicistica del
bene collettivo» (Corte costituzionale, sentenza n. 71/2020, punto 3.2), sulla quale non incide la personalità giuridica privata dell’ente esponenziale. La forma giuridica
dell’amministrazione del patrimonio deve dunque essere distinta dalla natura dei beni e dalla funzione cui essi sono destinati. L’Università Agraria rappresenta la collettività titolare e ne amministra il patrimonio entro un regime posto a garanzia della sua conservazione.
La Torre è già sottoposta a tutela culturale. La risposta ministeriale resa alla Camera il 22
aprile 2021 ricorda la dichiarazione d’interesse particolarmente importante del 19 gennaio
2001 e illustra la scelta di non esercitare la prelazione in occasione della compravendita del
2021. Quella determinazione riguardava l’acquisto del bene da parte dello Stato. Non
costituiva un accertamento della sua libera disponibilità, né poteva estinguere diritti
appartenenti alla collettività di Chia. L’appartenenza statale e quella collettiva hanno titolari e fondamenti distinti: la mancata acquisizione al patrimonio dello Stato lascia integri tanto i
diritti della comunità quanto i doveri ministeriali di protezione.
La sentenza n. 13/2025 del Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Regioni Lazio, Umbria e Toscana ha accertato l’appartenenza collettiva del compendio controverso; la domanda di sospensione è stata respinta dalla Corte di appello di Roma e la Regione Lazio ha disposto la reintegrazione dell’intero complesso, comprensivo dei fabbricati. Il giudizio di impugnazione prosegue nella sede competente. Occorre tuttavia rispettare il contenuto e l’efficacia dei provvedimenti intervenuti: la declaratoria riconosce un’appartenenza preesistente, della quale la reintegrazione realizza il ripristino. La rappresentazione della vicenda come espropriazione trascura questa funzione dell’accertamento giudiziario.
La demanialità collettiva assume una rilevanza specifica nel Codice dei beni culturali e del
paesaggio. L’art. 142, comma 1, lettera h, sottopone a tutela «le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici». Il legislatore annovera così il regime collettivo fra le ragioni della protezione paesaggistica del territorio. La tutela culturale del complesso e quella derivante dalla sua natura civica si integrano, ciascuna conservando il proprio fondamento. L’accertamento della demanialità rende effettivo questo concorso di garanzie e rafforza la protezione del bene nella sua interezza.
La legge n. 168 del 2017 precisa ulteriormente il compito delle istituzioni. L’art. 2 affida alla
Repubblica la tutela e la valorizzazione dei beni collettivi, riconoscendovi strumenti di
conservazione del patrimonio naturale e basi territoriali di istituzioni storiche preposte alla
salvaguardia culturale e ambientale. L’art. 3, comma 6, individua nel vincolo paesaggistico la garanzia dell’«interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici». La
conservazione del regime collettivo soddisfa dunque, per espressa disposizione
legislativa, un interesse che riguarda l’intera comunità nazionale e impegna anche le
amministrazioni dello Stato.
Su questo punto la giurisprudenza costituzionale offre un’indicazione decisiva. Nel descrivere il rapporto fra tutela paesistico-ambientale e salvaguardia del regime dei beni civici, la Corte afferma che «la prima incorpora ed è consustanziale alla seconda» (Corte costituzionale, sentenza n. 71/2020, punto 3.1). La protezione comprende pertanto il regime giuridico del patrimonio e la sua gestione conforme a quel regime. Conservare l’appartenenza collettiva significa custodire uno degli elementi costitutivi del valore che l’ordinamento protegge.
Nella presente vicenda, il fine istituzionale del Ministero si realizza attraverso la tutela
della proprietà collettiva accertata e delle garanzie che essa assicura al patrimonio
culturale e paesaggistico, non attraverso il sostegno alla pretesa di proprietà privata
fatta valere dal signor Gallinari. La funzione ministeriale di protezione riguarda certamente
anche i beni culturali appartenenti a privati; essa, tuttavia, non si identifica con la difesa della posizione dominicale di chi ne rivendichi l’appartenenza. La tutela del valore culturale del bene deve essere esercitata secondo il suo regime giuridico e nel rispetto dei provvedimenti giudiziari efficaci.
La pretesa di proprietà privata qui controversa trova la propria sede di tutela nel processo, attraverso il contraddittorio fra le parti, le connaturate garanzie difensive e i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento. È in quella sede che ciascuna parte può dedurre i propri titoli, contestare le ragioni avversarie e sottoporre le proprie domande alla decisione di un giudice terzo e imparziale, secondo le garanzie degli artt. 24 e 111 della Costituzione. Il rispetto della separazione dei poteri esige che l’intervento ministeriale mantenga la propria finalità istituzionale, senza assumere la funzione di una tutela alternativa della pretesa privata o di uno strumento per neutralizzare, fuori dal processo, gli effetti
dell’accertamento giudiziario.
Al Ministero compete pertanto perseguire l’interesse pubblico alla conservazione del
patrimonio nel regime collettivo accertato, assumendo tale appartenenza come elemento
qualificante della propria azione di tutela. La pendenza dell’impugnazione lascia al giudice
la decisione sulle censure proposte e all’amministrazione la responsabilità di esercitare le
proprie attribuzioni in coerenza con i provvedimenti efficaci. La salvaguardia della demanialità collettiva dà così attuazione ai compiti ministeriali, nel pieno rispetto
dell’autonomia della giurisdizione e delle garanzie spettanti a tutte le parti.
Gli artt. 4 e 133 del Codice, nell’attribuire le funzioni di tutela e nel prevedere la
cooperazione fra Ministero e Regioni per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio,
indicano anche come tale responsabilità possa tradursi in azione. Al Ministero spetta
concorrere alla salvaguardia del patrimonio e cooperare con le amministrazioni interessate
affinché la gestione ne rispetti la natura e la destinazione. La discrezionalità nella scelta degli strumenti deve esercitarsi entro questa finalità di conservazione.
Chiediamo pertanto che il Ministero orienti l’attività dei propri uffici alla tutela integrata
del complesso, sostenga la conservazione della sua appartenenza collettiva e promuova,
con la Regione Lazio e l’Università Agraria di Chia, il coordinamento necessario ad
accompagnare la reintegrazione e a definire un programma di conservazione e fruizione
coerente con il regime civico. La cura del complesso dovrà trovare continuità nella
manutenzione, nella conoscenza del suo patrimonio storico e nella programmazione di forme di accesso compatibili con la sua conservazione.
Alle preoccupazioni manifestate nella lettera pubblicata può così essere data una risposta
conforme all’interesse pubblico: rendere effettive le garanzie dell’appartenenza collettiva e
costruire su di esse le condizioni della futura vita del bene. La declaratoria di demanialità
restituisce piena efficacia a una dimensione pubblica radicata nella storia e capace di operare nel presente. Alle istituzioni compete sostenerla, affinché la comunità possa custodire il patrimonio, fruirne responsabilmente e consegnarlo alle generazioni future nella sua integrità e nelle sue possibilità di vita.
La ringraziamo per l’attenzione e Le porgiamo distinti saluti.
Chia, 01/10/2026
A nome della collettività di Chia
Dominio Collettivo
dell’Università Agraria di Chia
IL PRESIDENTE
Gianluca Inverni
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