la Cassazione conferma il carico SSN


Con cinque ordinanze depositate tra il 27 e il 28 maggio 2026, la Corte di Cassazione ha ribadito che le prestazioni socio-sanitarie “ad elevata integrazione sanitaria” restano interamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale anche nella fase di lungoassistenza, con conseguente nullità dei contratti di ricovero che impongono quote di compartecipazione per le spese di vitto e alloggio dei pazienti a carico delle famiglie.

Si tratta di un principio ormai consolidato in giurisprudenza che sta portando all’esplodere del contenzioso tra famiglie e Aziende sanitarie, anche a causa di un intervento legislativo che tarda ad arrivare.

Tra i casi presi in esame dalla Corte di Cassazione c’è quello avviato dagli eredi di una donna ricoverata in RSA per quasi nove anni, dal 2008 al 2017, in stato vegetativo permanente. Gli eredi hanno chiesto al Tribunale di Verona la condanna dell’Azienda sanitaria Locale alla restituzione di oltre €129.000 euro versati negli anni a titolo di quota alberghiera, sostenendo che l’intero costo del ricovero, in ragione dell’inscindibilità tra prestazioni sanitarie e assistenziali, dovesse gravare sul SSN.

Il Tribunale, con sentenza confermata in appello, ha accolto la domanda degli eredi e dichiarato nullo per contrasto con norme imperative e con l’art. 32 della Costituzione il contratto di ricovero che invece poneva carico dei famigliari la quota alberghiera della retta; con ciò condannando l’Azienda pubblica alla restituzione di quanto già versate in costanza di rapporto dai famigliari.

L’Azienda sanitaria ha allora proposto ricorso in Cassazione, sostenendo che nella fase di lungoassistenza dovesse trovare applicazione la ripartizione forfettaria dei costi al 50% (c.d. compartecipazione alle spese tra Stato e privati) prevista dal D.P.C.M. 29 novembre 2001.

IL PRINCIPIO GIURIDICO: LA LUNGOASSISTENZA NON GIUSTIFICA LA DIVISIONE DEI COSTI TRA SSN E FAMIGLIE

Con l’ordinanza n. 16601/2026 (Cass., Sez. I, 27 maggio 2026), la Cassazione ha respinto il ricorso dell’Azienda sanitaria, ponendo un punto fermo sulle fonti secondarie atte a regolare l’imputazione dei costi delle prestazioni sociosanitarie integrate.

La Cassazione ha in particolare escluso l’applicabilità del DPCM 29 novembre 2001 invocato dall’ASL ricorrente, poiché emanato in un ambito diverso – quello dei Livelli Essenziali di Assistenza che le Regioni devono garantire ai pazienti – rispetto a quello di imputazione delle spese di cura e, peraltro, successivamente abrogato dal DPCM 12 gennaio 2017. Ha poi chiarito che la norma di riferimento è, invece, l’articolo 3, comma 3, del DPCM 14 febbraio 2001, emesso in attuazione dell’art. 3 septies del D. Lgs. n. 502/1992, che prevede che per le prestazioni sociosanitarie “ad elevata integrazione sanitaria” – ossia quelle caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, riferite in particolare alle aree materno-infantile, anziani, disabilità, (…) patologie psichiatriche e patologie cronico-degenerative – “le prestazioni rese per la cura dei pazienti devono considerarsi ad elevata integrazione e quindi di competenza integrale del SSN: come tali, gratuite, con esclusione di ogni compartecipazione del Comune o dell’utente o dei suoi familiari o eredi”.

La Cassazione ha così superato in via (presumibilmente) definitiva l’orientamento precedente che faceva della compartecipazione un criterio generale e automatico, imponendo invece una verifica in concreto della natura e dell’intensità delle prestazioni socio-assistenziali erogate in relazione alla specifica situazione clinica del paziente.

IL PRINCIPIO SI ESTENDE AI MALATI DI ALZHEIMER, ANCHE SENZA NECESSITA’ DI UN PIANO TERAPEUTICO PERSONALIZZATO

Il principio sopraesposto non riguarda solo lo stato vegetativo permanente. Nell’arco di 48 ore la Cassazione ha depositato quattro ulteriori ordinanze su casi analoghi, tra cui quelle relative a pazienti affetti da morbo di Alzheimer in fase avanzata. In particolare, con l’ordinanza n. 16603/2026 la Corte ha affermato che l’assenza di un piano terapeutico personalizzato non esclude il diritto alla gratuità totale dei costi di ricovero, perché la gravità delle disabilità connesse all’Alzheimer avanzato è un fatto notorio che non richiede, caso per caso, una prova specifica dell’intensità delle prestazioni assistenziali. Anche in questo caso, quindi, il ricovero in RSA di un paziente in fase avanzata della malattia è stato qualificato, per sua natura, come prestazione ad elevata integrazione sanitaria e quindi interamente a carico del SSN.

COSA CAMBIA PER FAMIGLIE, ASL E STRUTTURE

Le conseguenze pratiche sono essenzialmente due. In primo luogo, i contratti di ricovero che pongono a carico dei familiari dei pazienti quote alberghiere per prestazioni che la legge assegna integralmente al SSN sono nulli per violazione di norme imperative, visto che non è possibile assumere in via privata un’obbligazione che l’ordinamento pone a carico di un Ente pubblico. In secondo luogo, chi ha già versato tali somme può agire per ottenere la restituzione dei costi nei confronti dell’ASL territorialmente competente, quale ente tenuto per legge alla copertura integrale della retta.

Resta tuttavia un margine di incertezza applicativa: la stessa ordinanza n. 16601/2026 dà atto, infatti, che parte della giurisprudenza di merito continua ad applicare la ripartizione forfettaria al 50% anche in ipotesi di lungoassistenza, ritenendo che la sola cronicità della patologia non basti a qualificare le prestazioni come ad elevata integrazione sanitaria, richiedendosi una dimostrazione in concreto dell’inscindibilità tra le prestazioni. La qualificazione, quindi, non è automatica ma richiede sempre un accertamento in fatto sull’intensità e sull’inscindibilità delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle assistenziali, sebbene le pronunce di fine maggio 2026 tendano a restringere significativamente tale margine nei casi di patologie di gravità conclamata (come, appunto, l’Alzheimer).

VERSO UNA RIFORMA CHE FRENI IL CONTENZIOSO

Il contenzioso, del resto, non è nuovo e proprio la sua crescita progressiva – alimentata da un orientamento di legittimità progressivamente consolidatosi nel corso del tempo ma, nella prassi, disatteso da ASL e strutture – aveva già spinto, nel 2025, verso un tentativo di intervento legislativo. Peraltro, in una direzione opposta rispetto a quella indicata oggi dalla Corte di Cassazione.

Nell’ambito del disegno di legge “Misure di garanzia per l’erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria” (A.S. 1241), l’emendamento n. 13.0.400 aveva infatti l’obiettivo di porre a carico del fondo sanitario nazionale “esclusivamente” gli oneri delle attività di rilievo sanitario, anche se connesse a quelle socio-assistenziali, con applicazione della nuova regola anche ai procedimenti giurisdizionali già pendenti. Lo scopo dichiarato era quello arginare l’orientamento della Cassazione favorevole alla gratuità integrale, incidendo direttamente sui giudizi in corso e sui potenziali oneri di pagamento (o restituzione delle spese a carico del SSN). L’emendamento, tuttavia, è stato bocciato l’8 aprile 2025 dalla Commissione Affari sociali del Senato, anche per i rilevanti profili di illegittimità costituzionale che sollevava, sia sotto il profilo delle garanzie di accesso alle cure gratuite per i pazienti più fragili sia per il tentativo di incidere retroattivamente su giudizi pendenti.

Se quella bocciatura ha messo al riparo pazienti e famiglie da oneri pregiudizievoli, l’assenza di una norma chiara e organica che chiarisca in via definitiva le fonti in materia di integrazione sociosanitaria, non contribuisce a restituire certezza del diritto nei confronti di operatori e famiglie, con il proliferare del contenzioso, certamente destinato ad un’ulteriore espansione dopo le pronunce di fine maggio 2026.


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