Composizione negoziata e DURC: quando le misure protettive evitano il blocco dell’impresa


La presenza di debiti contributivi anteriori all’accesso alla composizione negoziata non impedisce necessariamente il rilascio del DURC quando il Tribunale abbia confermato misure protettive che sospendono le azioni esecutive e, quindi, anche la riscossione coattiva dei contributi.

È il principio affermato dal Tribunale di La Spezia con provvedimento del 27 luglio 2026, che ha confermato le misure protettive richieste dall’impresa e ha accertato che l’esposizione contributiva e previdenziale anteriore alla composizione negoziata non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC e della documentazione analoga, compresa la certificazione prevista dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997.

La decisione è particolarmente rilevante per le imprese la cui continuità dipende dalla possibilità di partecipare ad appalti, proseguire commesse e mantenere rapporti contrattuali per i quali la regolarità contributiva rappresenta un requisito essenziale.

La composizione negoziata, da sola, non “salva” il DURC

Il primo passaggio della decisione è importante perché il Tribunale esclude una soluzione apparentemente più immediata.

La semplice pendenza della composizione negoziata non determina una sospensione legislativa dei pagamenti. L’art. 18, comma 3, CCII precisa infatti che, durante la composizione negoziata, i pagamenti dell’imprenditore non sono inibiti.

Da ciò il Tribunale ricava l’inapplicabilità dell’art. 3, comma 2, lett. b), del D.M. 30 gennaio 2015, che considera comunque sussistente la regolarità contributiva quando vi sia una sospensione dei pagamenti prevista dalla legge.

Il punto è quindi netto: l’accesso alla composizione negoziata non produce automaticamente un DURC regolare.

Ed è proprio questa distinzione a rendere significativa la seconda parte del ragionamento.

La svolta è nella sospensione della riscossione coattiva

Il Tribunale sposta infatti l’attenzione dalla sospensione dei pagamenti alla sospensione della riscossione coattiva.

L’art. 3, comma 2, lett. f), del D.M. 30 gennaio 2015 consente il rilascio del DURC in presenza di crediti affidati agli agenti della riscossione per i quali sia stata disposta, a seguito di ricorso giudiziario, la sospensione della cartella di pagamento o dell’avviso di addebito.

Secondo il Tribunale, la disposizione deve essere interpretata alla luce della sua ratio.

Se l’ordinamento impedisce temporaneamente al creditore pubblico di ottenere il pagamento mediante coercizione diretta, attraverso l’esecuzione forzata, sarebbe irragionevole consentire di ottenere lo stesso risultato attraverso una forma di coercizione indiretta, rappresentata dal diniego del DURC.

Quest’ultimo, infatti, può impedire all’impresa di partecipare agli appalti, svolgere determinate attività o beneficiare di agevolazioni, finendo di fatto per costringerla al pagamento immediato dei debiti contributivi.

È su questa base che il Tribunale propone un’interpretazione estensiva della disciplina: ciò che rileva è che la riscossione coattiva del debito contributivo sia effettivamente sospesa, e non necessariamente che siano già stati formati il ruolo o gli atti della riscossione.

Misure protettive e DURC diventano così strettamente collegati

Il passaggio decisivo riguarda quindi gli effetti delle misure protettive nella composizione negoziata.

Una volta depositato il ricorso e confermato dal Tribunale il divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, anche la riscossione coattiva dei contributi resta temporaneamente paralizzata.

Per il Tribunale di La Spezia, questa situazione può rientrare nella logica dell’art. 3, comma 2, lett. f), del D.M. 30 gennaio 2015.

La conseguenza è particolarmente rilevante: la presenza del debito contributivo interessato dalla sospensione della riscossione non è, di per sé, ostativa al rilascio del DURC, sempre che non sussistano ulteriori irregolarità contributive estranee alla sospensione.

Nel caso esaminato, il Tribunale aveva confermato il divieto per i creditori – diversi dai lavoratori – di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, includendo espressamente anche la procedura prevista dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Da qui l’accertamento secondo cui l’esposizione contributiva e previdenziale anteriore all’accesso alla composizione negoziata non costituisce causa ostativa al rilascio del DURC. La stessa conclusione viene estesa alla documentazione analoga, inclusa la certificazione prevista dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997.

Non è un effetto automatico della composizione negoziata

La portata pratica della decisione deve però essere delimitata.

Il principio espresso dal Tribunale non equivale a riconoscere una generale “regolarità contributiva” a tutte le imprese che accedono alla composizione negoziata.

Il presupposto determinante è l’esistenza di una misura protettiva efficace che impedisca la riscossione coattiva.

Il DURC viene quindi collegato alla sorte delle misure protettive: se queste vengono revocate, cessano di produrre effetti o non vengono prorogate, viene meno anche il presupposto sul quale si fonda il ragionamento del Tribunale.

Lo stesso provvedimento evidenzia, inoltre, che le misure possono essere revocate o abbreviate e che la loro durata complessiva è soggetta ai limiti previsti dal Codice della crisi.

Si tratta, dunque, di una tutela funzionale e temporanea, strettamente collegata all’effettivo svolgimento del percorso di risanamento.

Per le imprese in continuità il DURC diventa parte della strategia di risanamento

Questo è probabilmente il profilo più interessante sul piano operativo.

Per un’impresa che opera negli appalti o nei subappalti, la perdita del DURC può compromettere le commesse proprio nel momento in cui la continuità aziendale è necessaria per generare i flussi finanziari sui quali costruire il risanamento.

Nel ricorso esaminato dal Tribunale, infatti, la tutela relativa al DURC era stata richiesta proprio per preservare la possibilità dell’impresa di proseguire rapporti di appalto e subappalto, incassare i corrispettivi delle lavorazioni e acquisire nuove commesse.

La decisione suggerisce quindi un approccio più ampio alla composizione negoziata: le misure protettive non devono essere considerate soltanto come uno strumento per “fermare” le esecuzioni dei creditori, ma possono diventare un presidio della continuità operativa dell’impresa.

Il DURC, in questa prospettiva, non è un problema amministrativo collaterale. Può diventare una componente essenziale della strategia di risanamento e deve essere affrontato già nella fase di predisposizione dell’istanza per le misure protettive.

Un precedente da valorizzare, ma con cautela

Il provvedimento del Tribunale di La Spezia offre una lettura favorevole alla continuità aziendale, costruita attraverso un’interpretazione estensiva dell’art. 3, comma 2, lett. f), del D.M. 30 gennaio 2015.

La soluzione appare coerente con la funzione della composizione negoziata: sarebbe infatti difficilmente conciliabile con un percorso finalizzato al risanamento impedire la riscossione forzata dei contributi e, contemporaneamente, consentire che il mancato rilascio del DURC determini la perdita delle commesse necessarie a finanziare quello stesso risanamento.

Il principio, tuttavia, non deve essere trasformato in un automatismo. La tenuta della soluzione dipende dall’effettiva operatività delle misure protettive, dalla natura dei debiti interessati e dall’assenza di ulteriori irregolarità non coperte dalla sospensione.

È proprio su questo terreno che la decisione potrebbe assumere maggiore rilevanza pratica: la richiesta relativa al DURC può diventare parte integrante della strategia cautelare della composizione negoziata, soprattutto nei casi in cui la continuità dell’impresa dipenda dalla conservazione di appalti e commesse.


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