le nuove misure per pubblica amministrazione ed enti locali


Inquadramento

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026 il D.L. 7 agosto 2026, n. 144, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile».

Il provvedimento, entrato in vigore l’8 agosto 2026, si compone di 26 articoli e interviene su una pluralità di settori dell’ordinamento, con disposizioni che interessano in particolare il funzionamento delle pubbliche amministrazioni e degli enti locali, il pubblico impiego, la giustizia, la sanità, il sistema scolastico e universitario, il PNRR, la protezione civile, la ricostruzione post-sisma e la riscossione locale.

Si tratta, dunque, di un intervento normativo particolarmente articolato, rispetto al quale appare opportuno soffermarsi sulle disposizioni di maggiore interesse sotto il profilo amministrativistico.

Ferie dei dipendenti pubblici: cambia la disciplina della monetizzazione

Una delle novità di maggiore interesse è contenuta nell’art. 1 del decreto e riguarda la monetizzazione delle ferie non godute dai dipendenti pubblici.

La disposizione interviene sull’art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2012, eliminando dalla disposizione il divieto assoluto secondo cui ferie, riposi e permessi spettanti al personale delle pubbliche amministrazioni non potevano «in nessun caso» dare luogo alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.

La nuova disciplina pone anzitutto in capo al datore di lavoro la responsabilità di garantire, attraverso l’esercizio dei propri poteri organizzativi, l’effettiva possibilità per il personale di fruire delle ferie.

La monetizzazione rimane possibile soltanto in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

La norma precisa, tuttavia, che il datore di lavoro deve invitare formalmente il dipendente a fruire delle ferie annuali, informandolo, in tempo utile, che la mancata fruizione comporterà la perdita delle ferie alla scadenza del periodo di riferimento o dell’eventuale periodo di riporto e che le stesse non potranno essere sostituite da un’indennità finanziaria.

Qualora, nonostante tale informazione, la mancata fruizione dipenda da una scelta consapevole del lavoratore, non è dovuto alcun trattamento economico sostitutivo al momento della cessazione del rapporto.

L’onere di provare tale circostanza è posto espressamente a carico del datore di lavoro.

Ai fini della disposizione, per datore di lavoro deve intendersi il soggetto, di livello dirigenziale o non dirigenziale, individuato in relazione allo specifico ordinamento dell’amministrazione e responsabile dell’autorizzazione o del diniego delle ferie.

La nuova disciplina troverà applicazione alle ferie maturate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Pubblico impiego: stabilizzazioni, dirigenza e performance

L’art. 1 contiene ulteriori disposizioni in materia di personale pubblico.

Le amministrazioni interessate dalle procedure previste dall’art. 3, comma 2, D.L. n. 25/2025 potranno, fino al 31 dicembre 2026, procedere all’inquadramento in ruolo del personale a tempo indeterminato che si trovi, a qualsiasi titolo, in posizione di comando.

Il decreto interviene anche sulla recente disciplina della dirigenza pubblica, stabilendo che le disposizioni introdotte dall’art. 13 della legge n. 119/2026 e le nuove percentuali previste dall’art. 28, comma 1-ter, D.Lgs. n. 165/2001 troveranno applicazione agli incarichi dirigenziali di livello generale conferiti successivamente all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 28-bis, comma 8-quater, del medesimo decreto legislativo.

Per il personale dirigenziale non generale che, a tale data, svolga già un incarico di direzione di un ufficio dirigenziale generale, il passaggio alla prima fascia continuerà invece a essere disciplinato dalla normativa previgente.

Viene inoltre modificato l’art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 150/2009, prevedendo che le economie derivanti dalla riduzione della retribuzione connessa alla progressività della performance del personale dirigenziale, accertate dagli organi di controllo, siano destinate all’incremento delle risorse per la formazione dello stesso personale.

Più personale per l’Avvocatura dello Stato

Il decreto interviene anche sul personale dell’Avvocatura dello Stato.

L’art. 1, comma 11, al dichiarato fine di fronteggiare l’incremento del contenzioso affidato al patrocinio della difesa erariale, autorizza l’Avvocatura dello Stato ad assumere, nel triennio 2026-2028 e in aggiunta alle facoltà assunzionali già previste, nove Avvocati dello Stato e sei Procuratori dello Stato.

Sono inoltre autorizzate, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali e in deroga alla procedura autorizzatoria prevista dall’art. 35, comma 4, D.lgs. n. 165/2001, ulteriori assunzioni per quattordici Avvocati dello Stato e quattro Procuratori dello Stato.

Enti locali: superamento di alcuni vincoli alla spesa di personale

Di particolare interesse per gli enti locali sono le disposizioni contenute nell’art. 2.

Il comma 1 stabilisce che alle amministrazioni soggette ai vincoli assunzionali previsti dall’art. 33D.L. n. 34/2019 non trovano applicazione i commi 557, 557-quater e 562 dell’art. 1 della legge n. 296/2006.

La disposizione opera, dunque, un coordinamento tra il sistema fondato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale introdotto dal D.L. n. 34/2019 e i precedenti limiti di carattere generale previsti dalla legge finanziaria per il 2007.

Sempre nell’ottica del rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, viene prevista la possibilità di organizzare, nel biennio 2026-2027, una sessione straordinaria del corso-concorso per l’accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali.

Alla sessione potranno partecipare i candidati che abbiano raggiunto il punteggio minimo di idoneità richiesto per l’ammissione alla sessione ordinaria, ma che non si siano collocati in posizione utile nella relativa graduatoria.

L’iscrizione all’Albo rimane, in ogni caso, subordinata all’autorizzazione all’assunzione.

Segretari comunali: apertura della fascia iniziale ai Comuni fino a 5.000 abitanti

Una specifica misura riguarda le sedi di segreteria comunale con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti.

Qualora la procedura di pubblicizzazione della sede sia andata deserta, il decreto consente di nominare anche segretari iscritti nella fascia iniziale di accesso alla carriera.

Per il periodo di titolarità viene riconosciuto il trattamento economico previsto per la relativa sede.

La misura mira evidentemente a fronteggiare le difficoltà, particolarmente avvertite dagli enti di minori dimensioni, nel reperimento dei segretari comunali.

Polizia locale: graduatorie utilizzabili per quattro anni

Fino al 31 dicembre 2028 viene inoltre introdotta una disciplina speciale per le procedure assunzionali dei corpi di polizia locale.

Per tali procedure il termine previsto dall’art. 91, comma 4, TUEL viene fissato in quattro anni.

La previsione è espressamente finalizzata a garantire una risposta più tempestiva ed efficace alle esigenze di sicurezza del territorio comunale.

Consigli provinciali: la durata viene allineata a quella dei Presidenti

Il D.L. n. 144/2026 interviene anche sulla durata dei consigli provinciali in carica.

Al fine di realizzare il riallineamento dei mandati, l’art. 2, comma 10, ne dispone la proroga sino alla scadenza del mandato dei rispettivi Presidenti di Provincia.

La disposizione precisa che tale proroga non comporta l’interruzione dei mandati dei consigli provinciali attualmente in carica.

Enti locali in dissesto: cambia la disciplina del TUEL

Un ulteriore nucleo significativo di disposizioni è contenuto nell’art. 3, che modifica in più punti la disciplina degli enti locali deficitari o dissestati contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000.

Tra le novità, viene riconosciuta agli enti in dissesto la possibilità di ricorrere a mutui, secondo le disposizioni degli artt. 202 e ss. TUEL, per finanziare debiti fuori bilancio con le modalità previste dall’art. 194.

Viene inoltre riscritta la disciplina delle anticipazioni destinate agli enti che abbiano dichiarato il dissesto e aderito alla procedura semplificata di liquidazione prevista dall’art. 258TUEL.

A valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter, tali enti possono ottenere, previa istanza da presentare annualmente entro il 31 dicembre, un’anticipazione destinata a incrementare la massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi.

La restituzione avviene mediante un piano di ammortamento, comprensivo degli interessi, della durata massima di dieci anni.

Viene altresì modificato l’art. 259TUEL: il consiglio dell’ente locale deve presentare al Ministro dell’interno l’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato entro tre mesi dall’emanazione del decreto di nomina dell’organo straordinario di liquidazione.

Decorso inutilmente tale termine, il Prefetto assegna al consiglio un termine perentorio non superiore a quarantacinque giorni, trascorso il quale viene avviata la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Contratti pubblici: poteri in deroga per il Commissario del Ministero della salute

Il decreto contiene anche alcune disposizioni che incidono sull’applicazione del Codice dei contratti pubblici.

L’art. 4 istituisce un Commissario straordinario per la gestione delle attività di deposito, custodia, movimentazione, trasporto, dismissione e smaltimento dei materiali già acquisiti dal Ministero della salute.

Per assicurare la continuità del servizio, il Commissario può avvalersi degli operatori economici presso i cui depositi i materiali siano già custoditi, anche attraverso affidamenti in deroga al D.lgs. n. 36/2023.

La deroga non è tuttavia assoluta: rimane espressamente fermo il rispetto dei principi generali dell’ordinamento e della normativa dell’Unione europea.

Analoga impostazione caratterizza la disciplina ambientale: il Commissario può derogare a disposizioni procedimentali, termini, autorizzazioni, pareri, nulla osta e altri atti di assenso previsti dal D.lgs. n. 152/2006, ma soltanto ove ciò risulti strettamente necessario e sempre nel rispetto dei principi e delle disposizioni inderogabili derivanti dal diritto dell’Unione europea.

Giustizia: un ufficio per lo smaltimento dell’arretrato in materia di immigrazione

L’art. 7 contiene un articolato pacchetto di misure in materia di giustizia.

Tra queste assume rilievo l’istituzione, presso ciascuna delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, di un ufficio per il processo stralcio, destinato alla definizione dei procedimenti pendenti alla data dell’11 giugno 2026 nelle materie individuate dalla disposizione.

Ai nuovi uffici vengono assegnati almeno tre giudici onorari di pace, ai quali può essere delegata non soltanto la trattazione dei procedimenti, ma anche l’adozione dei relativi provvedimenti definitori, in deroga ai limiti ordinariamente previsti dal D.lgs. n. 116/2017.

La delega potrà operare fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, sino alla definizione di tutti i procedimenti interessati.

Spese di giustizia: trenta giorni per liquidazione e pagamento

Sempre l’art. 7 interviene sull’art. 168-bis del D.P.R. n. 115/2002 in materia di spese di giustizia.

Ricevuta la richiesta di liquidazione e verificata la conformità delle prestazioni svolte e della rendicontazione, il pubblico ministero deve provvedere entro trenta giorni.

Il pagamento deve essere eseguito, a sua volta, entro trenta giorni dal decreto, qualora il beneficiario abbia già emesso fattura, oppure entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini comporta il riconoscimento degli interessi.

Per gli ulteriori diritti spettanti al prestatore del servizio in caso di ritardo nel pagamento, compresa la misura degli interessi e il rimborso forfettario, il decreto rinvia espressamente alla disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali contenuta nel D.Lgs. n. 231/2002.

Magistratura: aumento della dotazione organica

Dal 1° luglio 2027 il ruolo organico della magistratura ordinaria viene incrementato di venticinque unità, destinate alle funzioni requirenti di primo grado.

Il Ministero della giustizia è conseguentemente autorizzato a bandire già nel corso del 2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le relative procedure concorsuali, fermo restando che le assunzioni non potranno avvenire prima del 1° luglio 2027.

PNRR: nuove risorse e rimodulazione degli investimenti

Il decreto contiene inoltre una pluralità di disposizioni finalizzate a garantire la prosecuzione di interventi interessati dalla rimodulazione del PNRR.

Per gli enti locali assume particolare interesse l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo con una dotazione di 187,5 milioni di euro per il 2026, destinato al finanziamento di progetti relativi alle misure M5C2 I1.2 e M5C2 I1.3 che non trovano più copertura nel PNRR per effetto della decisione del Consiglio UE del 27 novembre 2025.

Ulteriori disposizioni consentono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nelle more del perfezionamento della procedura europea di riprogrammazione del Piano, di avviare gli adempimenti di propria competenza propedeutici al raggiungimento degli obiettivi.

Resta fermo che, in caso di mancata approvazione della riprogrammazione da parte dell’Unione europea o di modifica della proposta italiana, il Ministero dovrà procedere ai conseguenti adeguamenti, compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.

Campi Flegrei: nuove misure dopo gli eventi sismici di luglio e agosto

Una parte significativa del decreto è dedicata agli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e, in particolare, agli eventi sismici del 31 luglio e del 1° agosto 2026.

Viene previsto un contributo per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità.

L’importo varia in funzione della composizione del nucleo familiare: da un massimo di 400 euro mensili per i nuclei composti da una sola persona sino a 900 euro per quelli composti da almeno cinque persone, con una maggiorazione di 200 euro per ciascun componente ultrasessantacinquenne o con disabilità pari almeno al 67%.

I contributi sono riconosciuti dalla data indicata nel provvedimento di sgombero sino al ripristino delle condizioni per il rientro nell’abitazione o alla stabile soluzione delle esigenze abitative e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027.

Ricostruzione post-sisma: la gestione straordinaria prosegue fino al 2029

Il Capo III contiene un ulteriore gruppo di disposizioni dedicate alla prevenzione sismica e alla ricostruzione post-calamità.

Per i territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a decorrere dal 24 agosto 2016, la gestione straordinaria viene prorogata fino al 31 dicembre 2029.

Il decreto interviene anche sulla disciplina dei professionisti impegnati nella ricostruzione, prevedendo la cancellazione dall’elenco speciale nei casi di significative o persistenti carenze nell’esecuzione di precedenti contratti di progettazione, direzione lavori o altre prestazioni tecniche, qualora abbiano determinato la risoluzione del contratto per inadempimento, la violazione dei termini di inizio o fine lavori, una condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili.

Viene inoltre attribuita al Commissario straordinario la possibilità di disporre, anche in deroga all’art. 37D.lgs. n. 36/2023, l’immediato finanziamento delle sole attività di progettazione relative agli interventi di ricostruzione individuati sulla base di criteri di urgenza, indifferibilità e priorità.

Riscossione locale: entra in campo AMCO

Tra le innovazioni di maggiore rilievo sistematico vi è, infine, quella contenuta nell’art. 25 in materia di riscossione locale.

La disposizione riscrive ampiamente l’art. 2D.L. n. 193/2016 e introduce la possibilità di affidare ad AMCO – Asset Management Company S.p.A. le funzioni relative alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

I crediti restano nella titolarità degli enti, mentre AMCO esercita le attività di riscossione attraverso i soggetti individuati dalla nuova disciplina.

Il nuovo modello non ha, peraltro, carattere esclusivamente facoltativo.

Per gli enti locali che non si avvalgano volontariamente della possibilità di affidamento, il ricorso ad AMCO diviene infatti obbligatorio qualora il tasso di smaltimento dei residui attivi sia inferiore alla soglia del 35%, calcolata sulla base dei risultati complessivi della riscossione registrati negli ultimi tre esercizi per le categorie di entrate individuate dalla disposizione.

La soglia potrà essere aggiornata con cadenza triennale mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

L’individuazione degli enti tenuti all’affidamento obbligatorio avverrà invece annualmente con decreto ministeriale.

Particolarmente significativa è l’attribuzione ad AMCO e, per suo tramite, ai soggetti incaricati della riscossione, di specifici poteri di accesso a dati e informazioni già previsti dall’ordinamento per l’agente della riscossione.

Rimangono comunque ferme, espressamente, le tutele e le facoltà di opposizione riconosciute ai debitori dalla legislazione vigente.

Entrata in vigore e conversione

Il D.L. n. 144/2026 è entrato in vigore l’8 agosto 2026, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Trattandosi di un decreto-legge, il testo è naturalmente destinato a essere sottoposto all’esame parlamentare per la conversione e potrà quindi subire modificazioni nel relativo iter.

Il provvedimento presenta, in ogni caso, già nella sua formulazione originaria, una portata particolarmente ampia.

Accanto a interventi puntuali e settoriali, alcune disposizioni assumono infatti carattere maggiormente sistematico: è il caso della nuova disciplina della monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego, del superamento di alcuni tradizionali vincoli alla spesa di personale degli enti locali e, soprattutto, del nuovo modello di riscossione coattiva locale affidato ad AMCO.

Sarà pertanto necessario verificare, in sede di conversione, se tali disposizioni saranno confermate nella formulazione attuale o ulteriormente modificate dal Parlamento.

Riferimenti normativi:

D.L. n. 95/2012

D.L. n. 25/2025

D.lgs. n. 165/2001

D.lgs. n. 36/2023

D.lgs. n. 152/2006

D.lgs. n. 116/2017

D.P.R. n. 115/2002

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