Condono edilizio: come misurare i 60 metri dalla fascia autostradale. | Articoli


Condono edilizio di un immobile ritenuto interno alla fascia di rispetto autostradale: il TAR annulla il diniego del nulla osta perché la distanza del magazzino agricolo non era stata verificata con rilievi e documenti tecnici adeguati. La sentenza ribadisce che la fascia di rispetto di 60 metri va calcolata dal confine stradale, individuato secondo i criteri previsti dal Codice della strada, e non dal ciglio della strada.

L’articolo si focalizza su una sentenza dove emerge l’importanza di una corretta valutazione del calcolo delle distanze, in particolare si parla di una domanda di condono edilizio relativa a un magazzino agricolo con vasca irrigua in prossimità di un’arteria autostradale. La società gestrice dell’autostrada aveva negato il nulla osta, sostenendo che l’intervento ricadesse nella fascia di rispetto di 60 metri. Il TAR ha precisato che tale distanza deve essere calcolata dal confine stradale e non dal ciglio della strada (salvo che non sia possibile il riscontro del confine). Inoltre l’annullamento del diniego nel caso in oggetto è stato frutto anche di altre carenze, quali: assenza di rilievi adeguati o di verifiche sulla data di realizzazione delle opere e di una motivazione tecnica concreta. Tuttavia, il condono non è stato automaticamente riconosciuto, ma rinviato alle autorità competenti per ulteriori accertamenti.

Il caso del condono per il magazzino agricolo vicino all’autostrada

Il ricorrente della sentenza è il proprietario di un piccolo fabbricato utilizzato come magazzino agricolo, con una vasca irrigua sottostante, situato sul versante a monte di un’autostrada. Nel 1995 viene presentata una domanda di condono edilizio ai sensi della legge n. 724/1994 (secondo condono) ma durante l’istruttoria, il Comune ha comunicato che, ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, occorreva acquisire il nulla osta della società autostradale.
La società aveva però espresso parere negativo poiché a suo dire il manufatto sarebbe stato realizzato “(…) in epoca successiva all’imposizione del vincolo di inedificabilità autostradale, all’interno della relativa fascia di rispetto – di 60 metri presente nella zona – misurata dal “confine stradale” (confine di proprietà a seguito degli espropri) come previsto dalla normativa.”
Ne consegue quindi che l’immobile si troverebbe a una distanza inferiore a 60 metri dal confine stradale, rientrando così nella fascia di rispetto nella quale l’edificazione non è consentita.

Da qui il ricorso al TAR…

Fascia di rispetto autostradale? Ecco da dove si calcola la distanza

Il TAR fa una precisazione molto rilevante in merito alla misurazione delle distanze da corpi stradali, ossia “(…) secondo l’orientamento consolidato in base al chiaro disposto normativo dell’art. 26 D.P.R. 495/92 la fascia di rispetto autostradale debba essere calcolata a partire dal “confine stradale”, che è così definito dall’art. 3, comma 1, n. 10) del D.lgs. 285/92: il “limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato: in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.” (…). E’ evidente come il provvedimento risulta adottato senza una verifica dello stato dei luoghi e sulla base di una misurazione eseguita in assenza di una precisa indicazione del punto preso a riferimento. L’Autostrada, oltre a non aver svolto alcun accertamento sulla data di esecuzione dell’immobile e sulla sua esatta collocazione, ha omesso di rappresentare le modalità con cui è stata effettuata la misurazione della distanza, oltre a non allegare alcun verbale delle operazioni di misurazione. Nell’atto impugnato non si rinvengono specificazioni concrete in merito al reale e peculiare stato dei luoghi, né in merito alla data di realizzazione dell’immobile.”
La distanza dall’autostrada va calcolata partendo dal preciso “confine stradale” come indicato dal Codice della strada. Tale confine coincide di regola con il limite della proprietà stradale o dell’esproprio e solo in mancanza di tali atti si applica la misurazione rispetto ai fossi di guardia, alle cunette o alle scarpate.
Nel caso esaminato, non solo il diniego era basato su una misurazione senza indicare con precisione da quale punto fosse stata effettuata ma mancavano anche verbali o altri elementi tecnici capaci di dimostrare la correttezza della distanza rilevata. Inoltre non era indicata alcuna prova che il manufatto fosse stato realizzato dopo l’istituzione del vincolo (fascia di rispetto stradale).

Conseguenza?

La pratica potrà essere nuovamente esaminata sulla base di un’istruttoria adeguata, con verifiche puntuali sul confine stradale, sulla distanza, sulla collocazione dell’immobile e sulla data di realizzazione dell’opera.

La sentenza non mette in discussione l’applicazione della fascia di rispetto, ma richiede che la sua concreta operatività sia verificata con un’istruttoria e una motivazione che risultino adeguate. Inoltre nelle pratiche edilizie e di condono di beni prossimi a un’autostrada non conta solo dichiarare che la distanza imposta dalla legge non sia verificata ma è essenziale anche stabilire con precisione da quale punto la distanza sia calcolata, come essa sia stata misurata e con quali documenti l’amministrazione ne dimostri la correttezza.

Scarica la sentenza in allegato

Keywords: condono edilizio, fascia di rispetto autostradale, distanza dal confine stradale, nulla osta autostradale, permesso di costruire in sanatoria, vincolo autostradale.

FAQ TECNICHE: Condono edilizio e fascia di rispetto autostradale

Che cos’è la fascia di rispetto autostradale?
È la fascia posta lateralmente all’infrastruttura entro la quale la normativa impone specifiche distanze alle costruzioni. Per le strade di tipo A, fuori dai centri abitati, l’art. 26, comma 2, D.P.R. 495/1992 stabilisce ordinariamente 60 m dal confine stradale. Non va però presentata come distanza invariabile: lo stesso articolo contempla fattispecie nelle quali la distanza è 30 m.

Da quale punto si misurano i 60 metri dall’autostrada?
Il riferimento normativo è il confine stradale, non il bordo della carreggiata assunto genericamente. L’art. 3, comma 1, n. 10, D.Lgs. 285/1992 lo identifica prioritariamente nel limite della proprietà risultante dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato. Solo in mancanza si utilizzano fosso di guardia, cunetta o gli specifici riferimenti delle scarpate.

La fascia autostradale è sempre di 60 metri?
No. Fuori dai centri abitati il comma 2 dell’art. 26 stabilisce 60 m per le autostrade di tipo A. Nelle zone previste come edificabili o trasformabili e ricorrendo le condizioni previste dal comma 3, la distanza è invece 30 m per le strade di tipo A. Nei centri abitati interviene l’art. 28 del regolamento.

Perché la data di realizzazione dell’abuso è importante nel condono?
Nel regime del condono la relazione temporale fra realizzazione dell’opera e imposizione del vincolo può essere determinante. L’art. 33 L. 47/1985 considera non suscettibili di sanatoria le opere contrastanti con vincoli comportanti inedificabilità quando questi siano stati imposti prima dell’esecuzione. Per questo l’istruttoria deve accertare la cronologia e non limitarsi alla sola distanza geometrica.

Quali documenti dovrebbe predisporre il tecnico per verificare la distanza?
Occorre individuare documentalmente il confine stradale attraverso atti di acquisizione, elaborati di esproprio o progetto approvato e confrontarlo con lo stato dei luoghi. Il rilievo dovrebbe indicare chiaramente punti di riferimento, metodologia, coordinate o elementi geometrici utilizzati e rappresentazione planimetrica. La specifica modalità strumentale dipende dall’incarico e dal contesto: [Verificare specifica tecnica/norma].

Quali controlli rendono più robusta una pratica di condono vicino all’autostrada?
Vanno verificati classificazione della strada, delimitazione del centro abitato, destinazione urbanistica dell’area, confine stradale, distanza minima applicabile, data dell’opera e regime del vincolo. È inoltre opportuno conservare verbali di rilievo, elaborati firmati e documentazione utilizzata per ricostruire il confine. La “durabilità” non è un parametro pertinente al vincolo; è invece essenziale la tracciabilità documentale del controllo.

Qual è l’errore principale da evitare nella misurazione della fascia di rispetto?
L’errore più rilevante è assumere automaticamente come origine della misura il margine visibile della carreggiata o un punto ricavato da cartografia non verificata. Occorre prima determinare quale sia giuridicamente e geometricamente il confine stradale. È inoltre errato considerare i 60 m una regola valida in ogni contesto senza verificare art. 26, destinazione urbanistica e posizione rispetto al centro abitato.


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