Telecamere negli spogliatoi: sanzione Garante Privacy


La videosorveglianza è uno strumento ormai ordinario per la sicurezza degli impianti sportivi, la tutela del patrimonio e la prevenzione dei furti. Ma il fatto che una telecamera persegua una finalità legittima non significa che ogni modalità di ripresa e conservazione sia lecita. Il Provvedimento 3 settembre 2026, n. 619 (testo in calce) del Garante per la protezione dei dati personali, relativo all’Azienda Speciale per la Gestione degli Impianti Sportivi del Comune di Trento (ASIS), lo dimostra con chiarezza.

La vicenda riguarda telecamere installate dal 2007 negli spogliatoi della piscina del Centro sportivo “Trento Nord”, a Gardolo. Gli apparecchi riprendevano gli armadietti dove gli utenti lasciavano i propri effetti personali, per prevenire o accertare furti. ASIS ha precisato che non venivano ripresi cabine per il cambio, docce e servizi igienici e che le immagini erano conservate per 72 ore. L’Azienda disponeva inoltre di un accordo sindacale del 13 settembre 2007 relativo alla videosorveglianza.

Il Garante ha comunque dichiarato illecito il trattamento degli utenti, accertato carenze informative e contestato la conservazione per 72 ore. La sanzione è stata fissata in 8.000 euro. Il punto centrale non è, dunque, la tutela del patrimonio in sé, ma la proporzionalità delle modalità concretamente utilizzate.

Il caso ASIS e l’origine dell’istruttoria

L’istruttoria è nata da notizie di stampa e segnalazioni sulla presenza delle telecamere negli spogliatoi.

ASIS ha riferito che il centro era stato interessato da furti di portafogli e telefoni, commessi forzando gli armadietti degli utenti. La videosorveglianza era stata quindi installata, secondo l’Azienda, per prevenire o accertare tali episodi.

Il Garante non ha messo in discussione la finalità di sicurezza. Ha ricordato, però, che anche per i soggetti pubblici il trattamento deve rispettare i principi del GDPR, tra cui liceità, minimizzazione e proporzionalità, oltre a una base giuridica conforme agli artt. 6 GDPR e 2-ter del Codice privacy.

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Spogliatoi e videosorveglianza: il problema della proporzionalità

Il Garante attribuisce particolare rilievo alla natura del luogo. Gli spogliatoi sono ambienti caratterizzati da una particolare aspettativa di riservatezza e tutela dell’intimità e della dignità della persona. L’Autorità aveva già espresso questo orientamento nei provvedimenti del 2008 e del 2014 e nel provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010.

Nel caso ASIS, quindi, non è bastato osservare che le telecamere non riprendevano cabine, docce e servizi igienici. La ripresa era diretta sugli armadietti, ma avveniva comunque nello spogliatoio; per il Garante, il trattamento risultava eccessivamente invasivo.

La proporzionalità non si risolve restringendo l’angolo di ripresa. Prima di installare una telecamera occorre valutare se la sua presenza sia necessaria in quel luogo e se esistano strumenti meno invasivi capaci di offrire una tutela comparabile.

Il provvedimento richiama, ad esempio, i lucchetti personali, che possono essere efficaci quanto la videosorveglianza contro furti e vandalismi. Il titolare deve valutarne la praticabilità caso per caso, anche nell’ambito della valutazione d’impatto. Nel caso concreto, la DPIA di ASIS si limitava a dichiarare che i dati erano pertinenti, adeguati e limitati a quanto necessario, senza documentare una concreta valutazione delle alternative.

L’accordo sindacale non è una copertura generale

ASIS aveva stipulato il 13 settembre 2007 un accordo sindacale ai sensi dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, comprendente anche le telecamere degli spogliatoi del Centro sportivo Trento Nord.

L’accordo non ha però superato i rilievi dell’Autorità. L’art. 4 della legge n. 300/1970 disciplina, a determinate condizioni, gli impianti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori. Nel caso ASIS, il Garante ha distinto il trattamento dei dati degli utenti da quello dei lavoratori.

La decisione aggiunge che neppure nell’ambito lavoristico un accordo può legittimare un trattamento contrario ai principi di necessità e proporzionalità. Sul punto richiama la sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2024, causa C-65/23.

L’accordo previsto dallo Statuto, dunque, opera nel perimetro della disciplina lavoristica e non diventa una autorizzazione generale alla videosorveglianza. A maggior ragione non può automaticamente legittimare il trattamento dei dati degli utenti della piscina.

Informativa: la segnaletica deve individuare la zona sorvegliata

ASIS aveva collocato la segnaletica all’ingresso della struttura. Il Garante l’ha ritenuta insufficiente perché non permetteva di comprendere che le telecamere operavano anche negli spogliatoi.

Le Linee guida EDPB 3/2019 prevedono un’informativa a due livelli: una segnaletica di primo livello, prima dell’ingresso nella zona sorvegliata, e un’informativa completa con gli elementi richiesti dall’art. 13 GDPR. Il primo livello deve inoltre rendere comprensibile quale area sia sottoposta a sorveglianza.

Un avviso all’ingresso generale della piscina non permetteva all’utente di sapere che erano sorvegliati anche gli spogliatoi. Per il Garante, la segnaletica doveva essere posta anche all’ingresso dei locali sottoposti a ripresa, per la maggiore aspettativa di riservatezza.

Un rilievo separato ha riguardato i lavoratori, ai quali una specifica informativa era stata fornita soltanto nel giugno 2026. Per il periodo precedente è stata accertata la violazione degli artt. 5, 12 e 13 GDPR.

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Conservazione delle immagini: 72 ore non è un termine automatico

ASIS conservava i filmati per 72 ore. Il Garante non ha affermato che tale durata fosse, in sé, vietata. Le Linee guida EDPB 3/2019 precisano infatti che, per la tutela del patrimonio, le immagini dovrebbero nella maggior parte dei casi essere cancellate dopo alcuni giorni e che, quanto più il periodo si prolunga, soprattutto oltre 72 ore, tanto più deve essere motivata la necessità della conservazione.

Il problema concreto era che ASIS non aveva dimostrato di avere valutato preventivamente perché fossero necessarie proprio 72 ore. La DPIA si limitava a qualificare il periodo come “limitato”, senza spiegare il motivo della scelta. Il Garante ha quindi contestato la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR.

Ne deriva che non esiste un termine di 72 ore che renda automaticamente lecita la conservazione. La durata deve essere collegata alla finalità e la scelta deve poter essere giustificata secondo il principio di limitazione della conservazione e quello di accountability.

Conclusioni

Il Garante ha qualificato la violazione come colposa e di gravità media. Nella quantificazione ha considerato, tra l’altro, che le telecamere riprendevano gli armadietti ma non cabine, docce o servizi igienici, la cooperazione dell’Azienda, l’assenza di precedenti pertinenti e la disattivazione delle telecamere nel corso del procedimento. La sanzione è stata fissata in 8.000 euro. È stata inoltre disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione e del provvedimento sul sito dell’Autorità.

L’accountability non può ridursi alla presenza formale di una DPIA, di un accordo sindacale o di un’informativa: ogni elemento deve riflettere una valutazione concreta e coerente con il trattamento effettivamente svolto.

Una finalità di tutela del patrimonio può essere legittima, ma non rende lecite tutte le modalità con cui viene perseguita. Un accordo sindacale non sostituisce il giudizio di proporzionalità; un cartello generico non garantisce necessariamente la trasparenza; un periodo di conservazione breve non esonera dal motivarne la durata.

Prima di installare una telecamera in un ambiente sensibile occorre verificare la reale necessità della ripresa, considerare alternative meno invasive, definire con precisione le aree interessate, organizzare una informativa coerente con la collocazione dell’impianto e motivare il periodo di conservazione.

Il provvedimento non formula un divieto astratto e generalizzato della videosorveglianza negli spogliatoi. Ribadisce però che, in un luogo caratterizzato da una elevata aspettativa di riservatezza, la verifica di liceità deve essere rigorosa e riferita alle modalità concrete del trattamento: nella videosorveglianza non conta soltanto che la misura persegua uno scopo legittimo, ma che quella determinata misura sia realmente necessaria, proporzionata e trasparente.

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