Grandi imprese in crisi, la banca restituisce i versamenti sul conto scoperto


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Nell’amministrazione straordinaria il commissario può recuperare le somme incassate dalla banca prima della crisi. Per la Cassazione è l’istituto a dover provare che il debito non è sceso in modo stabile.

Una grande impresa in amministrazione straordinaria può chiedere alla banca di restituire i versamenti fatti sul conto corrente quando il conto era scoperto. Quelle somme, per la legge, sono pagamenti di un debito già scaduto, e come tali revocabili. La banca può evitare la restituzione solo dimostrando che i versamenti non hanno ridotto in modo consistente e durevole il debito dell’impresa. Lo ha stabilito la Cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza n. 26003 depositata il

30 settembre 2026, che ha accolto il ricorso di una società in amministrazione straordinaria. I giudici di merito avevano chiesto alla società di provare che il debito verso la banca si era ridotto in modo stabile, e di indicare con precisione i versamenti contestati. Per la Corte hanno sbagliato a distribuire l’onere della prova. Il principio vale per tutte le procedure concorsuali, dal fallimento alla liquidazione giudiziale, e incide sul modo in cui si recuperano le somme da distribuire ai creditori.

Cos’è l’amministrazione straordinaria?

È una

procedura concorsuale pensata per le grandi imprese insolventi, con un numero elevato di dipendenti e debiti rilevanti. A differenza del fallimento, non mira solo a liquidare i beni, ma, quando possibile, a salvare l’attività e i posti di lavoro, attraverso la cessione dei complessi aziendali o un programma di risanamento. È regolata dal d.lgs. n. 270/1999, la cosiddetta legge Prodi-bis.

Il commissario che gestisce la procedura può esercitare le stesse azioni revocatorie previste per il fallimento (art. 49 d.lgs. n. 270/1999). Può quindi chiedere che vengano dichiarati inefficaci alcuni pagamenti fatti dall’impresa prima della crisi, per riportare quelle somme nel patrimonio e distribuirle tra tutti i creditori.

Perché i versamenti sul conto possono essere revocati?

Perché, a certe condizioni, sono pagamenti alla banca. Quando un’impresa ha il conto in rosso oltre il fido concesso, o senza alcun fido, il saldo negativo è un debito che la banca può pretendere subito: liquido ed esigibile. Ogni versamento su quel conto lo riduce. In pratica, la banca viene pagata prima degli altri creditori, proprio mentre l’impresa scivola verso l’insolvenza.

La legge fallimentare (art. 67) consente di revocare questi pagamenti se fatti nel periodo precedente la procedura e se la banca conosceva lo stato di insolvenza. Il Codice della crisi d’impresa ha mantenuto le stesse regole per la liquidazione giudiziale.

Cosa cambiò con la riforma del 2005?

Il decreto-legge n. 35/2005 e il d.lgs. n. 5/2006 hanno introdotto un’esenzione: non sono revocabili le rimesse sul conto corrente che non hanno ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione debitoria dell’impresa verso la banca (art. 67, terzo comma, lett. b). La regola protegge la normale operatività del conto, fatta di versamenti e prelievi continui.

Dopo la riforma si era discusso se contasse ancora la distinzione tra versamenti su conto scoperto e versamenti entro il fido. La Cassazione chiarisce che conta. La parola «rimessa», che il codice civile usa per indicare i versamenti in conto corrente (art. 1823 cod. civ.), è neutra

: indica un’operazione, non un pagamento. La rimessa diventa un pagamentorevocabile solo quando è annotata su un conto scoperto, perché solo allora estingue un debito liquido ed esigibile della banca. Un versamento che ricostituisce la disponibilità di un fido ancora aperto non paga nulla, e non si revoca.

Chi deve provare cosa?

Il commissario che agisce in revocatoria deve dimostrare che i versamenti sono stati fatti su un conto scoperto, e quindi sono pagamenti, e che la banca conosceva lo stato di insolvenza.

La banca, se vuole evitare la restituzione, deve allegare e provare che quei versamenti non hanno ridotto il debito in modo consistente e durevole. Per la Cassazione è un

fatto impeditivo della revocatoria, e come tale spetta a chi lo invoca (art. 2697 cod. civ.).

I giudici di merito avevano fatto il contrario. Avevano chiesto alla società di dimostrare la riduzione consistente e durevole, e persino di allegarla in modo «preciso, concreto e tempestivo». La Cassazione ha cassato la decisione e rinviato la causa.

Esempio concreto. Un’impresa con il conto scoperto di 500 mila euro versa, negli ultimi mesi prima della crisi, 300 mila euro, riducendo il debito a 200 mila. Il commissario chiede la restituzione dei 300 mila euro. La banca, per evitarlo, deve dimostrare che subito dopo l’impresa ha di nuovo prelevato somme simili, riportando il debito ai livelli precedenti, e che quindi la riduzione non è stata stabile.

Cosa cambia per le banche?

Le banche devono attrezzarsi per documentare l’andamento dei conti dei clienti in difficoltà. In caso di revocatoria, dovranno ricostruire versamenti e prelievi, dimostrare che il saldo è tornato a crescere dopo ogni rimessa, e provarlo con estratti conto e movimentazioni. Chi non riesce a farlo rischia di dover restituire tutte le rimesse fatte su conto scoperto nel periodo sospetto.

Cosa cambia per curatori e commissari?

Il lavoro si concentra su un punto preciso: individuare i versamenti fatti quando il conto era scoperto e dimostrare che la banca conosceva la crisi dell’impresa, per esempio dalle segnalazioni in Centrale rischi, dai ritardi nei pagamenti, dalle richieste di rientro. La prova della riduzione stabile del debito non è più a loro carico. Per una procedura che deve recuperare risorse da distribuire ai creditori, e spesso ai lavoratori, è una differenza sostanziale.

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