Rivoluzione per la responsabilità da prodotto difettoso.
Il 9 dicembre 2026 scade il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2853, che sostituisce un impianto normativo rimasto fermo per quarant’anni (punto di riferimento è la 85/374/CEE). Lo schema di decreto legislativo che dà attuazione alla delega è già all’esame delle Commissioni parlamentari e riscrive il Codice del Consumo. Per la prima volta il software e l’intelligenza artificiale entrano esplicitamente nel perimetro della responsabilità oggettiva del produttore.
La riforma amplia le tutele su alcuni fronti e ne lascia intatte le lacune su altri: l’esimente dei rischi di sviluppo resta, e con essa il rischio di una prova impossibile da fornire. Cosa cambia davvero, e cosa no?
Questo articolo risponde alle domande:
che tipo di danno è risarcibile?
Perché la capacità di un’AI di continuare a imparare dopo la vendita conta ai fini della difettosità?
In quale caso una piattaforma online può essere chiamata a rispondere del danno?
Buona lettura.
Software e AI diventano “prodotti”: la responsabilità oggettiva cambia perimetro dal 9 dicembre. Entro quella data, l’Italia deve recepire la Direttiva (UE) 2024/2853, che sostituisce un impianto normativo rimasto fermo per quarant’anni, con la direttiva 85/374/CEE.
Lo schema di decreto legislativo è già all’esame delle Commissioni parlamentari e modifica il Codice del Consumo.
Il punto di fondo: per la prima volta, software, file per la stampa 3D e servizi digitali interconnessi rientrano esplicitamente nella responsabilità oggettiva del produttore, la stessa che finora riguardava solo i beni fisici.
| La riforma della responsabilità da prodotto: sei assi di intervento |
| 1) Viene aggiornato l’ambito oggettivo della responsabilità oggettiva ai prodotti dell’era digitale, in particolare al software, ai file per la fabbricazione digitale e ai servizi correlati integrati o interconnessi con il prodotto;
2) viene allargata la platea dei soggetti responsabili: oltre al produttore, rispondono ora anche il rappresentante autorizzato, il fornitore di servizi logistici, le piattaforme online e chiunque apporti modifiche sostanziali al prodotto; 3) il regime della prova del danno è più semplice per il danneggiato. Viene introdotto un meccanismo di esibizione delle prove sotto controllo del giudice, affiancato da presunzioni relative applicabili in casi tassativi: un correttivo pensato per riequilibrare l’asimmetria informativa tra vittima e produttore; 4) viene ampliata a due nuove voci la categoria dei danni risarcibili: la distruzione o corruzione di dati non professionali e i danni psicologici clinicamente accertati; 5) tempi più lunghi di tutela: il termine di decadenza per le lesioni a effetto latente sale a venticinque anni, offrendo copertura anche ai danni che si manifestano a grande distanza dall’evento lesivo; 6) viene introdotto un regime su misura per il software: il software open source non commerciale resta escluso dall’ambito di applicazione, mentre alle micro e piccole imprese produttrici di componenti software viene riconosciuto un regime speciale di rinuncia al regresso. |
Vediamo in sintesi le principali novità.
Il perimetro dei soggetti responsabili si allarga
Non cambia solo la definizione di prodotto, cambia anche chi ne risponde. Oltre al produttore, la riforma chiama in causa il rappresentante autorizzato, il fornitore di servizi logistici, le piattaforme online e chiunque apporti modifiche sostanziali al prodotto.
Se un marketplace non riesce a identificare il produttore effettivo, la responsabilità può ricadere sulla piattaforma stessa, alle stesse condizioni sussidiarie previste per il distributore. Se due o più operatori economici sono responsabili dello stesso danno, essi sono obbligati in solido nei confronti del danneggiato, fatto salvo il successivo diritto di rivalsa o di regresso interno tra i corresponsabili.
Il concetto di difettosità del prodotto nel contesto digitale
Il concetto di difettosità di un prodotto viene profondamente rinnovato dallo schema di decreto legislativo per adeguarlo all’era digitale, all’uso del software e ai sistemi dotati di intelligenza artificiale. In linea generale, un prodotto è considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dalla normativa dell’Unione europea o italiana.
In altre parole, la valutazione della difettosità non riguarda la qualità o l’efficacia del prodotto, ma unicamente la sua sicurezza.
La valutazione del difetto tiene conto dell’apprendimento post-vendita. Per stabilire se un prodotto è difettoso, il giudice dovrà considerare elementi pensati per i sistemi che continuano a evolvere dopo l’immissione sul mercato: la capacità di apprendimento post-vendita (il caso tipico dei sistemi di IA e dei prodotti adattivi), gli effetti dell’interconnessione con altri prodotti, la cibersicurezza, e il momento in cui il prodotto esce dal controllo del fabbricante — non scontato, quando il produttore continua a inviare aggiornamenti da remoto.
Il profilo probatorio della difettosità del prodotto
Per agevolare il consumatore sotto il profilo probatorio, la difettosità si presume in presenza di determinate condizioni (salvo prova contraria dell’operatore):
- se il prodotto appartiene alla medesima serie di produzione di un altro dispositivo di cui sia già stata accertata la difettosità;
- se l’operatore economico omette di esibire le prove richieste dal giudice;
- se si dimostra la non conformità a norme obbligatorie di sicurezza nazionali o europee;
- se il danno è causato da un evidente malfunzionamento in circostanze d’uso ragionevolmente prevedibili;
- in casi di estrema complessità tecnica o scientifica, qualora il danneggiato incontri difficoltà eccessive ma riesca a dimostrare la mera probabilità del difetto o del nesso causale.
L’esimente dei “rischi di sviluppo”
Resta l’esimente dei rischi di sviluppo: qui si apre il nodo critico. La direttiva europea lasciava agli Stati membri la facoltà di eliminare l’esimente prevista dall’articolo 18: quella per cui l’operatore non risponde se, al momento dell’immissione sul mercato, lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche non permetteva di scoprire il difetto. L’Italia ha scelto di non esercitare questa deroga, mantenendo l’esclusione di responsabilità. La motivazione indicata è la continuità del quadro normativo interno e l’uniformità delle condizioni di esposizione risarcitoria nel mercato interno.
Il dato che accompagna questa scelta merita attenzione: Secondo i dati della relazione al provvedimento, la prova del difetto è la causa principale di perdita delle cause per i consumatori: il 53% dei rigetti.
Mantenere l’esimente significa che i danni derivanti da difetti non rilevabili al momento del lancio — frequenti nei software complessi e nei sistemi di IA — restano privi di risarcimento. Il rischio resta a carico del danneggiato. È un punto su cui la riforma, pur ampliando le tutele su altri fronti, lascia irrisolta un’asimmetria strutturale.
Segreto commerciale vs. diritto alla prova
Il decreto introduce quello che il testo definisce un “istituto nuovo”: il giudice può ordinare all’operatore economico di esibire prove interne — log di funzionamento, codici — quando il danneggiato presenta elementi sufficienti a rendere plausibile la propria richiesta.
Il meccanismo è limitato a quanto “necessario e proporzionato”, con misure d’ufficio a tutela della riservatezza e dei segreti commerciali. La stessa facoltà è riconosciuta, specularmente, all’azienda nei confronti del danneggiato.
Data di decorrenza
Le modifiche introdotte al Codice del Consumo si applicano esclusivamente ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026, termine ultimo di recepimento della direttiva europea (UE) 2024/2853 stabilito a livello dell’Unione.
Per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima del 9 dicembre continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti (ossia la vecchia disciplina del D.P.R. 224/1988 confluita nel Codice del Consumo).
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