Da qualche tempo a questa parte è stato introdotto in Europa il cd. “brevetto europeo con effetto unitario”, che è un titolo di protezione brevettuale rilasciato dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) sito a Monaco.
In sostanza, con il pagamento di un’unica tassa di rinnovo versata direttamente all’EPO, il richiedente estende automaticamente la protezione brevettuale a tutti gli Stati membri UE che hanno ratificato l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti — oggi diciotto: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Slovenia, Svezia. Si tratta di un titolo alternativo, ma aggiuntivo: il brevetto unitario si affianca infatti, senza sostituirle, alla tutela nazionale (in Italia presso l’UIBM) e a quella del brevetto europeo “classico” validato Paese per Paese.
Brevetto unitario europeo e tutela sovranazionale
Il suo valore sta nella semplificazione: con un’unica procedura, senza le traduzioni e le validazioni nazionali richieste dal brevetto europeo “classico”, il titolare ottiene una protezione sovranazionale uniforme estesa a tutti i diciotto Paesi. A questo titolo unico corrisponde, sul versante giurisdizionale, un sistema di tutela altrettanto unificato: le controversie non si moltiplicano più Stato per Stato, ma si concentrano davanti a un unico foro. Il brevetto unitario non sostituisce le tutele preesistenti ma vi si affianca: restano disponibili sia il brevetto nazionale (in Italia presso l’UIBM) sia il brevetto europeo “classico” validato Paese per Paese. È però ragionevole attendersi che, con l’allargarsi delle ratifiche e per effetto del netto vantaggio di costo, il ricorso alla validazione nazionale classica sui territori coperti dall’effetto unitario tenda progressivamente a ridursi, fino a rendere il brevetto unitario la via ordinaria di protezione paneuropea.
Insieme al titolo unitario, è stato introdotto anche un organo giurisdizionale comune agli Stati aderenti (il Tribunale Unificato dei Brevetti, sinteticamente denominato TUB o UPC), che decide le controversie di contraffazione e nullità relative sia ai brevetti unitari sia — salvo opt-out esercitato dal titolare — ai brevetti europei “classici” già concessi. Al 10 marzo 2026 l’EPO ha concesso 84.733 brevetti unitari, di cui 4.801 di origine italiana: l’Italia si colloca quinta per numero di richiedenti a livello globale e terza tra i Paesi UE, con un tasso di utilizzo del 42,7%, ben sopra la media UE (35,2%) e quella mondiale (24,4%). Per quanto riguarda il sistema giurisdizionale, vi sono oggi tredici divisioni locali (di cui una a Milano) ed una divisione regionale, che sono diventate operative dal 1° giugno 2023. A Milano è stata inoltre istituita anche una delle tre sedi della divisione centrale dell’UPC, divenuta operativa il 27 giugno 2024.
La posizione italiana verso il Tribunale Unificato dei Brevetti
È interessante (ed anche importante) notare che la posizione italiana nei riguardi dell’UPC si è modificata negli anni, partendo da una iniziale opposizione ad una successiva adesione, fino a richiedere ed ottenere una delle tre divisioni della sede centrale dell’UPC (con gli investimenti a questo connessi). È il sintomo di un rapporto complesso, che si è giocato e si gioca tuttora fra il desiderio autentico di partecipare ad una innovazione cruciale nel settore dei brevetti, ed il timore di scontare alcuni svantaggi di impostazione tali da relegare l’Italia in una posizione secondaria (se non trascurabile) rispetto a quella di altri paesi europei (in primo luogo la Germania).
A questo proposito, va ricordato che nel 2011 l’Italia, insieme alla Spagna, si è opposta all’istituzione del brevetto unitario tramite cooperazione rafforzata, contestando un regime linguistico limitato alle tre lingue ufficiali EPO (inglese, francese, tedesco) e ritenendolo pertanto discriminatorio. Il ricorso, respinto dalla Corte di Giustizia con la sentenza del 16 aprile 2013 (cause riunite C-274/11 e C-295/11), lasciò l’Italia inizialmente fuori dal sistema, disciplinato dai Regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012. La correzione di rotta arrivò già nel dicembre 2015, con la richiesta di adesione alla cooperazione rafforzata, e si consolidò con la Legge 3 novembre 2016, n. 214, di ratifica dell’Accordo TUB, e con il d.lgs. 19 febbraio 2019, n. 18, di adeguamento del Codice della Proprietà Industriale.
Milano nell’UPC dopo la Brexit
Da lì il salto di qualità: la Brexit, con il ritiro del Regno Unito dall’Accordo TUB il 20 luglio 2020, ha liberato la sezione di Londra della divisione centrale, competente per la classe A IPC (farmaceutica compresa). Al termine di una trattativa non semplice con Francia e Germania — e a fronte di un ambito di competenze ridimensionato rispetto a quello originariamente assegnato a Londra — il Comitato amministrativo UPC ha designato Milano il 26 giugno 2023. La sezione milanese della divisione centrale è divenuta operativa due anni fa, affiancando Parigi e Monaco di Baviera, mentre la divisione locale di Milano opera – come detto – dal 1° giugno 2023. Un percorso che ha portato l’Italia da Paese ricorrente contro il sistema a sede di una delle tre articolazioni della divisione centrale. In effetti le aspettative erano molte, e si sperava soprattutto che l’individuazione di Milano come una delle sedi della divisione centrale potesse aiutare a spingere il nostro paese ad acquisire un adeguato posizionamento fra quelli più importanti a livello brevettuale.
I numeri del contenzioso UPC in Italia
I numeri di questo biennio, tuttavia, restituiscono una fotografia ancora molto poco soddisfacente e – quello che è peggio – probabilmente destinata a peggiorare senza interventi significativi ed immediati. Il secondo report annuale UPC, relativo al 2025, evidenzia che la distribuzione del contenzioso continua ad essere fortemente squilibrata: 374 procedimenti pendono presso le divisioni tedesche contro 123 presso tutte le altre, per un totale di 497 al 31 dicembre 2025. Le divisioni di Milano — locale e sezione centrale — ne contano rispettivamente 46 e 25 al 28 febbraio 2026, su un totale complessivo di 1.130 procedimenti dall’avvio del sistema. Ma il dato più indicativo per un operatore italiano è un altro: nelle azioni di contraffazione le imprese italiane compaiono come convenute in 62 casi e come attrici in appena 5, un rapporto di 12 a 1 che non ha eguali tra i principali utenti del sistema (Germania 168 a 54, Francia 90 a 14, Paesi Bassi 95 a 19, rapporti tutti compresi tra 3 a 1 e 6 a 1). Sembra quindi che le imprese italiane subiscano l’UPC più di quanto lo utilizzino.
Il sondaggio AIPPI tra i professionisti italiani
Un sondaggio svolto a giugno 2026 dal Gruppo Italiano di AIPPI (Associazione internazionale per la tutela delle proprietà intellettuale) tra i propri associati a giugno ha disegnato lo stesso quadro dal lato dei professionisti (avvocati e consulenti brevettuali). Su circa 600 associati ha risposto solo il 10,5%, un campione molto piccolo, già selezionato verso l’alto — il 69% dei rispondenti ha dichiarato di avere oltre vent’anni di esperienza — e quindi presumibilmente tra i più vicini ai temi UPC. Il 43% ha dichiarato di non avere alcuna esperienza diretta con il Tribunale Unificato, e per l’83% l’UPC incide per meno del 10% sulla propria attività. Il 45% lo percepisce come un rischio o uno svantaggio contro il 42% che lo considera un’opportunità; il 55% ritiene le proprie prospettive professionali peggiorate rispetto al periodo pre-UPC; il 76% giudica eccessivi i costi del contenzioso e altrettanti ritengono i professionisti italiani non adeguatamente coinvolti nel sistema. Un ulteriore dato, il 71% che non ha mai o quasi mai collaborato con professionisti esteri in ambito UPC, segnala un isolamento che si somma, più che compensare, allo squilibrio strutturale.
Lingua, competenze e scelta del foro
Le ragioni di questo scarto tra investimento istituzionale e ritorno effettivo sono in parte strutturali, in parte correggibili. La prima questione riguarda la lingua. L’art. 49 dell’Accordo TUB stabilisce che la lingua del procedimento davanti a una divisione locale o regionale è quella ufficiale dello Stato ospitante, con facoltà per lo Stato di designare in aggiunta (o in sostituzione) una o più lingue ufficiali dell’EPO (inglese, francese, tedesco). Le divisioni locali in linea generale hanno adottato quale lingua aggiuntiva l’inglese; ma la presenza di quattro divisioni in Germania e una in Austria (Düsseldorf, Amburgo, Mannheim, Monaco, Vienna), dove il tedesco è la prima lingua, fa sì che nei fatti le lingue in cui si litiga sono in misura preponderante due, ossia inglese e tedesco (secondo il Report 2025 l’inglese era usato 60%, il tedesco nel 30%). Adottare il solo inglese come lingua della procedura potrebbe agevolare a ridurre questa asimmetria. Si tratta tuttavia di una decisione che richiederebbe una nuova decisione del Comitato amministrativo o una modifica dell’Accordo. La seconda questione riguarda la distribuzione delle competenze, non solo per materia, ma anche per territorio. Dal punto di vista della materia, va ricordato che nell’assetto originario dell’Accordo, la sede di Londra della divisione centrale era competente per i brevetti delle sezioni A (necessità umane, farmaceutica inclusa) e C (chimica, metallurgia) della Classificazione Internazionale dei Brevetti. A seguito del recesso britannico, il Presidium dell’UPC decise l’8 maggio 2023 un’allocazione transitoria — sezione A a Parigi, sezione C a Monaco — valida solo “fino a quando non fosse presa una decisione definitiva sulla creazione di un’altra sezione della divisione centrale”. Quella decisione definitiva è arrivata il 26 giugno 2023, quando il Comitato amministrativo ha designato Milano quale terza sede, modificando l’art. 7(2) dell’Accordo e il relativo Allegato II. Da quel momento l’allocazione non è più provvisoria: Milano, operativa dal 27 giugno 2024, ha ricevuto la sezione A, ma con la sottrazione di alcuni settori, ossia i brevetti muniti di certificato di protezione complementare (SPC) — cioè proprio la parte farmaceutica di maggior valore, che resta a Parigi — e la sezione C (chimica, metallurgia), che è rimasta a Monaco. Milano ha dunque ereditato la sede ma non l’intera dote che era stata di Londra, all’esito di una trattativa in cui i partner francese e tedesco hanno mantenuto per sé le materie a più alto valore di contenzioso. Anche in questo caso reintegrare nel perimetro milanese quello che era stato inizialmente previsto per la sede di Londra richiederebbe una nuova decisione del Comitato amministrativo, dello stesso tipo di quella che nel 2023 ha assegnato la sede a Milano, e dovrebbe essere una priorità esplicita dell’azione di rappresentanza italiana nelle sedi istituzionali competenti. Sotto il profilo della competenza territoriale, è innegabile che l’attuale normativa riconosca all’attore ampissimi margini di scelta. L’art. 33(1) dell’Accordo TUB consente infatti di incardinare la causa, alternativamente, presso la divisione del luogo in cui la contraffazione è in corso o minacciata (lett. a) oppure presso quella del domicilio o della sede principale del convenuto (lett. b): per un prodotto commercializzato o offerto in più Stati contraenti — ipotesi tutt’altro che infrequente — l’attore ha di fatto la possibilità di scegliere tra diverse divisioni competenti. Ciò conduce nella pratica a favorire spesso le sedi tedesche: non perché offrano un contenzioso di qualità intrinsecamente superiore — i giudici italiani della divisione di Milano provengono dalle stesse sezioni specializzate in proprietà industriale dei tribunali nazionali e hanno alle spalle decenni di contenzioso brevettuale interno — ma per una combinazione di fattori storici e strutturali. La stessa presenza dell’EPO a Monaco di Baviera è uno di questi fattori, con la rete di studi di consulenza brevettuale che vi gravita attorno; conta anche il sistema dell’UPC, che in parte riprende la struttura tedesca ed in particolare valorizza la figura del “Patentanwalt”, ossia il consulente in brevetti abilitato al contenzioso ben prima che l’UPC esistesse. Si dovrebbe quindi valutare una correzione del sistema, ad esempio limitando la scelta dell’attore nei casi di contraffazione plurilocalizzata, o introducendo criteri di ripartizione diretti a una migliore allocazione dei casi sulle varie sedi.
Il costo giudiziale e l’accesso delle imprese italiane
Un altro nodo cruciale è il costo giudiziale, che il 76% dei rispondenti AIPPI indica come ostacolo. I dati confermano che l’UPC è un sistema pensato per operatori con portafogli brevettuali consistenti: le riduzioni tariffarie già previste per le piccole e medie imprese attenuano ma non risolvono il problema per la media impresa italiana, che costituisce la parte più consistente del tessuto industriale nazionale e che tipicamente non rientra nei parametri dimensionali della PMI. Si tratterebbe anche qui di valutare strumenti adatti per sostenere il ricorso all’UPC – uno potrebbe essere la leva fiscale, ossia un credito d’imposta o una deduzione maggiorata per le spese di contenzioso UPC che debbono essere versate dalle imprese italiane.
La competitività italiana nella litigation brevettuale
È chiaro che il divario fra Italia e Germania non sarà facile da colmare, considerate la storia industriale ed il volume di contenzioso che i colleghi tedeschi possono vantare. Tuttavia, è importante porsi in una prospettiva di lungo termine e cercare di adottare oggi quelle decisioni che possano sul lungo termine aiutare a meglio bilanciare i fattori in campo, pena la marginalità del nostro paese in un settore cruciale come quello brevettuale – con tutte le conseguenze che ne possono derivare in termini di competitività, di indotto, di posizionamento internazionale.
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