Compensi troppo bassi agli avvocati di ADER: il TAR Lazio annulla il Regolamento e richiama il principio dell’adeguatezza della remunerazione.
TAR Lazio, Roma, Sez. II-quater, sentenza 19 agosto 2026, n. 14333: la serialità del contenzioso della riscossione può giustificare compensi inferiori ai parametri forensi, ma non una remunerazione manifestamente sproporzionata rispetto all’attività professionale
Una pronuncia destinata ad assumere particolare rilievo nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, agenti della riscossione e professionisti arriva dal TAR Lazio, che, con la sentenza n. 14333 del 19 agosto 2026, ha accolto il ricorso proposto da un avvocato e dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce contro alcune disposizioni del “Regolamento Avvocati 2025” dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Al centro della controversia vi era il sistema di determinazione dei compensi riconosciuti agli avvocati del libero foro chiamati a patrocinare ADER, con particolare riferimento al contenzioso seriale della riscossione.
La decisione assume interesse ben oltre la specifica vicenda perché affronta un problema ormai centrale nel mercato delle prestazioni professionali: fino a che punto una pubblica amministrazione o comunque un contraente dotato di particolare forza negoziale può comprimere il compenso del professionista invocando la standardizzazione e la ripetitività delle prestazioni?
La risposta del TAR è chiara: la ripetitività può incidere sul compenso, ma non può far venir meno il principio fondamentale secondo cui la remunerazione deve restare adeguata all’importanza dell’opera.
Il Regolamento ADER e i compensi forfettari
Il ricorso riguardava il “Regolamento Avvocati 2025”, approvato dal Consiglio di amministrazione di Agenzia delle Entrate-Riscossione con disposizione n. 176 del 3 dicembre 2025, nella parte relativa alla disciplina economica degli incarichi conferiti agli avvocati del libero foro.
Secondo i ricorrenti, il sistema prevedeva compensi fissi e predeterminati, soprattutto per il contenzioso massivo della riscossione, senza un’effettiva valutazione dell’importanza dell’opera e della concreta attività richiesta al professionista.
La contestazione era particolarmente significativa sotto il profilo quantitativo: secondo quanto dedotto nel ricorso, per il contenzioso massivo la tabella forfettaria arrivava a prevedere compensi estremamente inferiori rispetto ai parametri ministeriali.
Il TAR non ha però affermato che ADER sia obbligata ad applicare integralmente i parametri forensi.
Ed è proprio questo uno dei passaggi più importanti della decisione.
Equo compenso: ADER gode di una disciplina particolare
La legge n. 49 del 2023 sull’equo compenso detta infatti una disciplina speciale per gli agenti della riscossione.
L’art. 2, comma 3, esclude l’applicazione integrale della disciplina dell’equo compenso alle prestazioni rese in favore degli agenti della riscossione, imponendo però a questi ultimi di garantire, al momento del conferimento dell’incarico, compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo conto dell’eventuale ripetitività della prestazione.
Ne deriva un principio fondamentale: ADER può legittimamente discostarsi dai parametri ministeriali e può farlo anche verso il basso.
Non esiste, quindi, per gli incarichi affidati dall’agente della riscossione, un diritto dell’avvocato all’automatica applicazione dei valori previsti dal D.M. n. 55/2014, come successivamente modificato.
Ma questa libertà non è illimitata.
Il compenso deve comunque risultare proporzionato alla natura e alla tipologia della prestazione professionale, potendosi certamente considerare il carattere routinario, standardizzato e ripetitivo del contenzioso.
Il limite generale dell’art. 2233 del Codice civile
Il TAR richiama innanzitutto il principio generale contenuto nell’art. 2233 c.c., secondo il quale il compenso del professionista deve essere in ogni caso adeguato all’importanza dell’opera e al decoro della professione.
I parametri ministeriali, pertanto, pur non essendo inderogabili nel rapporto con ADER, non diventano irrilevanti.
Essi continuano a rappresentare un parametro economico oggettivo attraverso il quale verificare se il compenso stabilito dall’amministrazione mantenga una ragionevole proporzione rispetto alla prestazione richiesta.
È questo il passaggio che consente al TAR di censurare concretamente il sistema predisposto dall’Agenzia.
Da 200 a 500 euro per il contenzioso tributario
Particolarmente significativo è l’esempio numerico esaminato nella sentenza.
Per le controversie dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado, i parametri ministeriali richiamati dal TAR prevedono valori medi che vanno da 694 euro, per le controversie di valore più basso, fino a 14.381 euro per quelle di maggiore valore.
I relativi valori minimi, secondo i calcoli riportati nella pronuncia, vanno rispettivamente da 347 euro a 7.190,50 euro.
La tabella predisposta da ADER prevedeva invece compensi fissi e omnicomprensivi compresi tra 200 e 500 euro.
La conseguenza è particolarmente evidente nelle controversie di valore più elevato: il compenso ADER poteva rappresentare appena il 3,47% del valore parametrico medio e circa il 6,95% del minimo.
In alcune ipotesi, osserva il TAR, lo scostamento arrivava quindi a superare il 90% dei parametri ministeriali.
Ed è proprio l’entità di questa forbice a rendere irragionevole il sistema.
La serialità del contenzioso non giustifica qualsiasi riduzione
ADER aveva sostenuto che gran parte del proprio contenzioso presenta natura seriale.
I dati prodotti dall’amministrazione indicavano, tra le contestazioni più ricorrenti, la prescrizione del credito, i vizi della notificazione, la mancata notificazione della cartella e la mancata notificazione degli atti prodromici.
Una parte considerevole del contenzioso esattoriale presenta quindi effettivamente caratteristiche ripetitive e standardizzate.
Il TAR non nega questo dato.
Anzi, riconosce che proprio la serialità può giustificare una disciplina economica differente e compensi inferiori rispetto a quelli normalmente applicabili.
Ma seriale non significa automaticamente semplice, né soprattutto significa che ogni controversia possa essere remunerata con importi sostanzialmente simbolici.
La stessa amministrazione aveva individuato differenti tipologie di contenzioso ricorrente, ciascuna delle quali può richiedere uno specifico sforzo difensivo.
Non risultava quindi adeguatamente spiegato perché prestazioni differenti dovessero ricevere compensi sostanzialmente identici e, soprattutto, perché la standardizzazione potesse giustificare riduzioni così radicali.
Il contenimento della spesa pubblica non prevale sul diritto a una remunerazione adeguata
Altro passaggio particolarmente importante riguarda l’argomento economico utilizzato da ADER.
L’amministrazione aveva evidenziato che l’applicazione dei nuovi parametri forensi, anche nella misura maggiormente ridotta consentita, avrebbe potuto determinare un aumento del costo del contenzioso seriale da circa 35 milioni a oltre 250 milioni di euro.
Ma per il TAR questo argomento non è decisivo.
ADER, infatti, non è obbligata ad applicare integralmente i parametri e può quindi stabilire valori inferiori.
Ciò che non può fare è comprimere il compenso fino a renderlo sproporzionato.
L’interesse pubblico al contenimento della spesa, pur costituzionalmente rilevante, deve essere contemperato con quello ad assicurare al professionista una remunerazione adeguata e “giusta”, collegata anche alla tutela della dignità, del decoro e dell’immagine della professione forense.
Il TAR non boccia il sistema dei compensi forfettari
Occorre sottolineare un aspetto essenziale della decisione.
Il TAR non dichiara illegittimo in assoluto il sistema bifasico adottato da ADER, fondato sulla distinzione tra contenzioso seriale, remunerato attraverso compensi predeterminati, e controversie di particolare rilevanza, per le quali assume maggiore importanza la valutazione della complessità della lite.
Il problema non è quindi l’esistenza del compenso forfettario.
Il problema è quanto quel compenso sia stato fissato.
Il giudice amministrativo individua infatti il vero punctum dolens nella ragionevolezza dei valori economici stabiliti per il contenzioso seriale: nel nuovo Regolamento le riduzioni rispetto ai parametri potevano superare il 90%, senza alcuna possibilità di incremento.
Si tratta di una distinzione fondamentale.
La standardizzazione può incidere sulla quantificazione della remunerazione, ma non può cancellare il valore economico della prestazione professionale.
Bocciata anche la disciplina delle spese di trasferta
La sentenza interviene inoltre sull’art. 10, comma 2, del Regolamento.
La disposizione riconosceva le spese di trasferta, se sostenute e documentate e nel limite massimo del 10% dell’importo dell’incarico, soltanto quando il professionista fosse costretto a spostarsi fuori dal Distretto di Corte d’Appello nel quale risultava iscritto.
Restavano quindi escluse le trasferte effettuate all’interno dello stesso Distretto.
Il TAR considera irragionevole questa distinzione.
Uno spostamento infradistrettuale può infatti comportare percorrenze superiori a cento chilometri e risultare persino più oneroso di uno spostamento verso un ufficio giudiziario appartenente a un Distretto differente.
La mancata corresponsione del rimborso incide inoltre indirettamente sul compenso effettivamente percepito dall’avvocato e, di conseguenza, sulla sua adeguatezza.
Il ruolo degli Ordini professionali nella tutela dell’equo compenso
La pronuncia presenta infine un ulteriore profilo di particolare interesse.
Il TAR riconosce la legittimazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce ad agire a tutela degli interessi della categoria.
Gli Ordini professionali possono infatti agire non soltanto quando siano coinvolte proprie posizioni soggettive, ma anche quando occorra tutelare interessi unitari della collettività professionale rappresentata.
La tutela prevista dall’art. 5, comma 4, della legge n. 49/2023 in favore dei Consigli nazionali viene interpretata come aggiuntiva, e non come limitativa della possibilità degli Ordini territoriali di impugnare gli atti ritenuti lesivi dell’equo compenso e del decoro della professione.
È un principio che potrebbe avere conseguenze significative anche oltre il settore forense, rafforzando il ruolo istituzionale degli Ordini nella tutela economica e professionale degli iscritti.
Gli effetti della sentenza: ADER dovrà riscrivere la disciplina
Il TAR ha quindi annullato l’art. 10, comma 1, lett. a), relativo ai compensi del contenzioso seriale, la relativa Tabella compensi e l’art. 10, comma 2, riguardante le spese di trasferta, oltre agli ulteriori atti che richiamano le disposizioni annullate.
L’effetto conformativo della decisione è particolarmente rilevante: Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà rivedere la disciplina dei compensi per il contenzioso seriale e quella relativa alle trasferte infradistrettuali, esercitando nuovamente il proprio potere nel rispetto dei principi indicati dal giudice.
Il ricorso è stato pertanto accolto nei predetti limiti, mentre le spese processuali sono state compensate in considerazione della novità e della complessità delle questioni affrontate.
Un principio che va oltre il caso ADER
La sentenza n. 14333/2026 offre, in conclusione, una lettura equilibrata dell’equo compenso.
Non viene affermata una rigida inderogabilità dei parametri ministeriali.
Al contrario, viene riconosciuto che determinate caratteristiche della prestazione – come la serialità, la standardizzazione e la ripetitività – possono giustificare compensi inferiori.
Ma viene contemporaneamente posto un limite preciso: la riduzione non può trasformarsi nella sostanziale svalutazione economica dell’attività professionale.
Il parametro ministeriale diventa così non necessariamente una tariffa inderogabile, ma un fondamentale termine di confronto per verificare la ragionevolezza del compenso.
Il principio che emerge dalla decisione può essere sintetizzato in poche parole: la prestazione può essere ripetitiva, ma la professionalità non può essere remunerata come se fosse priva di valore.
Ed è probabilmente questo l’aspetto della sentenza destinato ad assumere maggiore importanza nei futuri rapporti tra professionisti, pubbliche amministrazioni e grandi committenti.
Milano, 28/08/2026
Avv. Giuseppe Marino
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