Si chiude con la vittoria del Comune di Forio dinanzi al Consiglio di Stato il lungo contenzioso con la famiglia Pero per l’immobile abusivo del vicino Giuseppe Calise, acquisito al patrimonio dell’Ente per essere adibito ad uso pubblico.
Uno “scontro” iniziato anni fa, la famiglia dell’avv. Francesco Pero aveva impugnato la concessione in sanatoria rilasciata nel 2006 dal Comune per due dei quattro fabbricati. Nel 2016 il Consiglio di Stato aveva annullato il condono, ma la sentenza era rimasta inottemperata, tanto che nel 2019 era stato nominato il commissario ad acta.
Stessa sorte per l’ordinanza di demolizione adottata ad aprile 2020.
Lo scenario si era però drasticamente modificato con l’insediamento dell’Amministrazione guidata da Stani Verde, che aveva deciso appunto l’acquisizione dell’immobile al patrimonio comunale in alternativa alla demolizione. Una soluzione consentita dalla legge, ma che la famiglia Però ha cercato di contrastare in tutti i modi per diverse ragioni. Ha invocato in particolare la pericolosità del costone che grava sulla loro proprietà e la conseguente necessità di procedere a costose opere di messa in sicurezza, oltre che avanzato dubbi sull’effettivo interesse pubblico all’acquisizione.
Da parte sua, il Comune aveva presentato memoria difensiva evidenziando che il 20 giugno 2024 era stato trascritto l’atto di acquisizione gratuita del complesso al proprio patrimonio. Ma soprattutto evidenziava che «il Commissario Straordinario per l’emergenza Ischia, con nota del 06.03.2024, avrebbe rappresentato l’interesse commissariale all’utilizzo dell’immobile per famiglie sfollate e si sarebbe, pertanto, dichiarato disponibile a finanziare l’intervento di messa in sicurezza».
Successivamente rappresentava di essersi immesso materialmente nel possesso del bene l’11 novembre 2024. I Pero non si arrendevano, sostenendo che il Commissario straordinario «si sarebbe limitato a manifestare la possibilità di “finanziare l’intervento di manutenzione e messa in sicurezza del muro di contenimento… a condizione che gli alloggi siano alienabili”, circostanza che, allo stato, non sussisterebbe a causa del rischio franoso tuttora gravante sull’area».
RISCHIO IDRAULICO ASSENTE
In ossequio all’ordinanza del Consiglio di Stato, il Comune ad aprile 2025 depositava relazione dalla quale risultava che: «il costo per la messa in sicurezza del costone (necessaria al fine di “mettere (a sua volta) in sicurezza l’edificio residenziale e l’area pertinenziale del lotto”) è pari a circa 376.000,00 euro; i lavori di messa in sicurezza del costone inizierebbero in data 1 luglio 2025 e si concluderebbero in data 10 novembre 2025; l’area ricade in “zona a rischio frana moderato”, mentre non presenta rischio idraulico né è soggetta a vincolo idrogeologico; allo stato, il bene per cui è causa è stato acquisito gratuitamente al patrimonio comunale (con atto trascritto), il Comune si è immesso nel relativo possesso, al sig. Calise è stata irrogata sanzione amministrativa per inottemperanza all’ordine di demolizione e risulta pendente il procedimento ex art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001».
All’epoca il procedimento non era però formalmente concluso e proprio a luglio 2025 il collegio della Quarta Sezione concedeva una ulteriore “dilazione”, valutando opportuno e doveroso «consentire la conclusione del pendente procedimento, espressione dell’esercizio di una facoltà riconosciuta dalla legge all’Ente locale ed alternativa alla demolizione». La trattazione era rinviata dunque al 2026.
RICORSO IMPROCEDIBILE PER CARENZA D’INTERESSE
Ebbene, l’ultima memoria depositata alla fine dello scorso anno dal legale del Comune, l’avv. Giuseppe Di Meglio, si è rivelata decisiva e ha condotto alla definitiva dichiarazione di improcedibilità per carenza di interesse del ricorso proposto nel 2019 da Antonio Pero per l’esecuzione della sentenza del 2016. Una vicenda di causa che gli stessi giudici definiscono «complessa».
La memoria ha chiarito tutti gli aspetti rilevanti ai fini della decisione del collegio. Innanzitutto «Con deliberazione giuntale 342 del 7.11.2025 sono stati approvati gli atti progettuali per i lavori di adeguamento funzionale, che consentano la destinazione pubblica e l’utilizzazione della costruzione per finalità di interesse pubblico». Inoltre, «il responsabile del competente servizio ha istruito positivamente l’intervento ritenuto compatibile con le norme paesistiche e gli atti sono stati trasmessi con nota del 29.10.25 alla Soprintendenza per il parere ex-D.L. vo 42/04, ed esso è stato assentito».
Di qui la richiesta di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in ottemperanza, posto che «la costruzione non è contigua al fondo “del sig. Pero), essendovi frapposto un lotto di ulteriore terreno in edificato. Non ha determinato danno di sorta alcuna al terreno incolto, improduttivo ed abbandonato del Pero Antonio e, quindi, la mera, asserita vicinitas, peraltro non provata, non dà il diritto al ricorrente di potere conseguire la costruzione, che non arreca alcun pregiudizio ambientale all’assetto del territorio. Il ricorrente Pero Antonio è stato guidato nella sua azione giudiziale dalla finalità di lucrare un risarcimento di preteso danni ex-art. 872 c.c., che non sussiste».
In subordine, «il non luogo a provvedere sulla istanza di ottemperanza della demolizione, comminata a Calise Giuseppe, in quanto non sussiste alcun ulteriore onere a carico del Comune».
Pero ancora non si è arreso, ribadendo in replica che «la deliberazione consiliare del 28 ottobre 2023 sarebbe nulla per violazione/elusione del giudicato» e in subordine ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia) «nella parte in cui non prevede che il Comune non possa disporre l’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile abusivo in cui abbia concorso nel realizzarlo emettendo atti illegittimi, basati su falsi ideologici, rilasciati in favore del privato e in danno di altri cittadini controinteressati».
LA DELIBERA DI GIUNTA DI NOVEMBRE 2025
Le tesi del ricorrente sono state rigettate dal Consiglio di Stato, sia pure ritenendo infondata l’eccezione comunale di inammissibilità del ricorso in ottemperanza: «Il profilo in esame, infatti, è assorbito dalla sentenza di cognizione della cui ottemperanza si tratta, la quale, accogliendo nel merito il ricorso annullatorio del sig. Pero, implicitamente ma necessariamente ne ha affermato l’ammissibilità (che, evidentemente, radica a valle la conseguente facoltà di chiedere giudizialmente l’esecuzione della sentenza stessa)».
Ma è nel merito che le tesi difensive del Comune hanno prevalso. Il collegio osserva infatti che la delibera di Giunta del 7 novembre 2025 «ha approvato il progetto dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza del costone retrostante l’edificio de quo, precisando che gli stessi sono svolti nell’ottica dell’effettuazione di successivi “interventi di manutenzione” del fabbricato medesimo: i relativi costi (da coprire mediante contrazione di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, la cui richiesta è stata parimenti avallata) sono ricompresi nel nuovo Quadro Tecnico Economico contestualmente approvato. Inoltre, il preposto settore comunale ha rilasciato la prescritta autorizzazione paesaggistica».
Dunque «Tali passaggi procedimentali dimostrano un decisivo avanzamento nel procedimento di cui all’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001, tale da far ritenere esaurito l’interesse sostanziale sotteso alla presente iniziativa giurisdizionale, anche alla luce del valore di rilievo costituzionale (indisponibile pure per il Giudice) della ragionevole durata del processo, nella specie già posto in tensione proprio al fine di garantire quanto più possibile l’effettività della tutela delle ragioni allegate dal ricorrente».
FACOLTA’ RICONOSCIUTA AL COMUNE DALLA LEGGE
La sentenza precisa che con quella delibera «sono stati disposti adempimenti materiali funzionalmente necessari per la concreta adibizione della struttura all’uso pubblico, nell’esercizio di una facoltà che la legge attribuisce all’Ente locale come alternativa alla demolizione dell’opus abusivo.
Più in particolare, l’edificio, già giuridicamente acquisito al patrimonio comunale e nel cui possesso l’Ente si è già fisicamente immesso, viene fatto oggetto di interventi, a quanto consta debitamente finanziati, propedeutici alla relativa destinazione ad un uso pubblico specificamente individuato da una previa, apposita deliberazione consiliare. Il Comune, pertanto, non può (più) dirsi inerte rispetto al dictum giurisdizionale, avendo concretamente optato per l’utile ed effettivo esercizio di una facoltà alternativa alla demolizione che la legge contempla espressamente».
I giudici poi “rincarano la dose”: «Di converso, ogni assunta illegittimità di siffatte decisioni comunali trova la propria sedes materiae in un giudizio demolitorio avanti il Giudice amministrativo di primo grado, non constando alcun profilo di nullità di tali atti, proprio in quanto afferenti ad una procedura alternativa alla demolizione che, in astratto, configura esercizio di una facoltà attribuita dalla legge (esulando, dunque, ogni profilo di carenza di potere) e che, pertanto, può essere contestata solo in concreto, ossia con riferimento a specifici vizi (di illegittimità) della puntuale manifestazione provvedimentale».
Quanto poi alla sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380 del 2001, risulta manifestamente infondata, «sia in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore delineare ipotesi alternative alla demolizione (rispondenti, peraltro, ad un evidente principio di conservazione dei valori economico-edilizi), sia, prima ancora, per come formulata, poggiando essa su assunti fattuali indimostrati».
La conclusione è lapidaria: «Il ricorso non è oggettivamente più sorretto da un attuale, concreto ed effettivo interesse giuridicamente (recte, processualmente) rilevante e, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile». Unico “contentino” per i Pero la compensazione delle spese «alla luce della peculiarità, anche in fatto, della controversia».
La sentenza scrive la parola “fine” all’ultimo capitolo del rovente contenzioso e il Comune di Forio potrà procedere come deciso dall’Amministrazione Verde.
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