Il DM MASE 262/2026 disciplina l’uscita volontaria dal Conto Energia per impianti fotovoltaici incentivati oltre 20 kW, entro un limite di 10 GW. L’adesione richiede il rifacimento integrale tra il 2028 e il 2030, maggiori livelli di producibilità e moduli qualificati. Ecco requisiti, procedure GSE e cause di decadenza.
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Il DM 10 agosto 2026, n. 262 disciplina l’uscita volontaria anticipata dal Conto Energia per gli impianti fotovoltaici con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW, ammessi ai primi quattro Conti Energia e beneficiari di tariffe o premi fissi indipendenti dai prezzi di mercato. La misura consente la fuoriuscita dal 1° gennaio 2028, entro un contingente complessivo di 10 GW, collegando il riconoscimento del corrispettivo economico al rifacimento integrale dell’impianto, con entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2030.
Gli interventi devono garantire un incremento della producibilità almeno del 30% per moduli non collocati a terra o collocati a terra in area agricola; per gli altri impianti è richiesto il raddoppio della producibilità. Sono obbligatori moduli iscritti al registro ENEA conformi alle categorie B o C. Il decreto distingue accesso diretto e procedura competitiva GSE, richiedendo a entrambi la manifestazione di interesse. Le regole operative definiranno modalità di presentazione, documentazione e calcolo degli incrementi; resta da chiarire il coordinamento con il termine legislativo del 30 settembre 2026.
Quali impianti possono uscire dal Conto Energia
Il DM 10 agosto 2026, n. 262 attua l’opzione di fuoriuscita volontaria prevista dall’articolo 2 del DL 21/2026, convertito dalla legge 49/2026.
L’articolo 1 riguarda gli impianti con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW, ammessi ai primi quattro Conti Energia e beneficiari di tariffe o premi fissi indipendenti dai prezzi di mercato. Sono richiamati i decreti del 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011.
La fuoriuscita è consentita dal 1° gennaio 2028, entro 10 GW complessivi. Il contingente è un limite di accesso, non una previsione della potenza che aderirà.
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Accesso diretto o gara: la manifestazione di interesse serve a entrambi
L’articolo 2 prevede:
- accesso diretto per chi ha aderito alla rimodulazione delle tariffe prevista dall’articolo 2, commi 1–3, del DL 21/2026;
- procedura competitiva per chi non ha aderito.
Entrambi devono presentare una manifestazione di interesse, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle regole operative. Le premesse richiamano il 31 maggio 2026 come termine per la precedente adesione alla rimodulazione e precisano che le relative richieste non hanno superato 10 GW.
Rifacimento integrale: dal 2028 all’entrata in esercizio entro il 2030
L’intervento deve essere realizzato a decorrere dal 1° gennaio 2028 ed entrare in esercizio entro il 31 dicembre 2030 (articoli 2 e 5). Avviare i lavori entro il termine non è sufficiente.
| Collocazione dei moduli | Prestazione richiesta rispetto al valore atteso nel periodo residuo di incentivazione |
|---|---|
| Moduli non collocati a terra | Incremento di producibilità almeno del 30%, secondo la previsione legislativa richiamata |
| Moduli a terra in area agricola | Incremento di producibilità almeno del 30%, secondo la previsione legislativa richiamata |
| Altri impianti | Producibilità almeno doppia |
Il requisito riguarda la producibilità, non un incremento automatico del 30% o del 100% dei kW installati.
L’articolo 2, comma 5, assume come riferimento per gli incrementi la potenza alla data di stipula della convenzione in Conto Energia. Le regole GSE definiranno il calcolo dell’incremento necessario a raggiungere le prestazioni (art. 7, comma 2, lettera l).
Come leggere la soglia del 30%
La formulazione del decreto parla di livelli di producibilità “al 30 per cento, rispetto al valore atteso”. Il testo coordinato del DL 21/2026, articolo 2, comma 4, lettera e), numeri 3 e 4, indica invece espressamente un incremento almeno del 30%. La tabella utilizza quest’ultima formulazione, mantenendo il rinvio al metodo GSE.
Moduli fotovoltaici: obbligo di iscrizione ENEA e categorie B e C
Il rifacimento deve utilizzare esclusivamente moduli iscritti al registro dell’articolo 12 del DL 181/2023, conformi ai requisiti territoriali e tecnici delle lettere b) e c) del comma 1 (art. 2, comma 4, lettera c).
La generica provenienza europea del prodotto non basta: sono richieste iscrizione e conformità alle categorie richiamate. La categoria A non è contemplata dalla disposizione.
Il decreto non introduce nel proprio testo nuove percentuali di efficienza: rinvia ai requisiti dell’articolo 12.
PPA e nuovi incentivi: distinguere incremento e quota residua
L’articolo 2 distingue:
- la potenza corrispondente all’incremento di producibilità, per la quale è prevista la possibilità di partecipare ai meccanismi di supporto degli articoli 6, 7 e 7-bis del D.Lgs. 199/2021;
- l’energia prodotta e immessa in rete riferibile alla potenza residua rispetto agli incrementi, soggetta a contrattualizzazione a termine, anche attraverso i meccanismi dell’articolo 28 dello stesso decreto legislativo.
È quindi impreciso attribuire genericamente l’obbligo di PPA a tutta l’energia aggiuntiva. La possibilità di partecipare ai meccanismi di supporto non equivale a un’ammissione automatica.
Gara GSE entro giugno 2027: offerte e graduatoria
La procedura competitiva telematica deve svolgersi entro il 30 giugno 2027 (art. 3). Il contingente disponibile corrisponde a 10 GW meno la potenza ammessa direttamente. Il decreto richiede inoltre un contingente approvvigionabile inferiore di almeno il 5% rispetto ai volumi per i quali è stata presentata manifestazione di interesse.
Il periodo per presentare la domanda non supera dieci giorni lavorativi; le graduatorie sono pubblicate entro i successivi dieci giorni lavorativi.
Le istanze comprendono un’offerta di riduzione percentuale sul valore base. Il GSE ordina le offerte per beneficio atteso per il sistema. Se le istanze superano il contingente, a parità di beneficio rileva l’anteriorità del completamento della domanda (art. 4).
L’inserimento in posizione utile costituisce sia l’impegno GSE al corrispettivo sia l’esercizio dell’opzione di fuoriuscita.
Corrispettivo: pagamento dopo l’esito positivo delle verifiche
Il decreto rinvia al DL 21/2026 per il valore base e non stabilisce un importo uniforme.
Dopo l’esito positivo delle verifiche, il GSE regola il pagamento entro il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di esito, secondo i termini normativi e le regole operative (art. 6). Questo non significa liquidazione integrale in un’unica soluzione entro trenta giorni.
I corrispettivi possono essere erogati nell’ambito dei contratti attuativi dei meccanismi di supporto richiamati.
Comunicazione GAUDÌ e obblighi decennali: le cause di decadenza
| Adempimento | Termine e conseguenza |
|---|---|
| Entrata in esercizio | Entro 31 dicembre 2030; mancato rispetto: decadenza dal diritto ai corrispettivi |
| Comunicazione al GSE | Entro 90 giorni dalla data di entrata in esercizio registrata in GAUDÌ; omissione: perdita del corrispettivo o decadenza dalla graduatoria |
| Verifiche GSE | Entro 90 giorni successivi alla scadenza del termine di comunicazione |
| Conformità agli obblighi dell’art. 2, comma 4 | Esito negativo: decadenza dal diritto ai corrispettivi |
| Obblighi su moduli e contrattualizzazione | Da rispettare per dieci anni dall’entrata in esercizio, pena decadenza dai benefici percepiti |
Il termine per le verifiche GSE non decorre genericamente dall’invio dei documenti, ma dalla scadenza del termine di comunicazione (art. 6, comma 2).
Regole operative: da quando decorrono i termini
| Passaggio | Termine |
|---|---|
| Entrata in vigore del DM | Giorno successivo alla pubblicazione sul sito MASE |
| Regole GSE | Entro 30 giorni dall’entrata in vigore |
| Avviso per le manifestazioni | Entro 10 giorni dalla pubblicazione delle regole |
| Manifestazioni di interesse | Entro 30 giorni dalla pubblicazione delle regole |
La finestra decorre dalle regole, non dall’avviso successivo. Le regole definiranno anche contratti-tipo, documentazione, oneri e calcolo degli incrementi.
Il PDF non permette, da solo, di accertare se le regole siano già pubblicate. Va inoltre verificato il coordinamento con il termine del 30 settembre 2026 indicato nel testo coordinato del DL Bollette: il decreto allegato non contiene una proroga espressa.
FAQ utili
L’uscita è obbligatoria? No, è volontaria.
I 10 GW sono nuova potenza da installare? No, sono il limite complessivo degli impianti ammessi alla fuoriuscita.
L’accesso diretto elimina la manifestazione di interesse? No, è richiesta anche in questo percorso.
Entro il 2030 basta avviare i lavori? No, è richiesta l’entrata in esercizio.
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