Società cancellata e contenzioso tributario: per cinque anni il liquidatore conserva la rappresentanza


Con l’ordinanza n. 24997 del 4 settembre 2026, la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, si è pronunciata in materia di liquidazione societaria, precisando che la cancellazione della società dal Registro delle imprese non determina, nei rapporti tributari indicati dall’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014, un’immediata perdita della soggettività processuale. La norma introduce infatti una finzione legale di temporanea sopravvivenza della società per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, durante i quali l’ex liquidatore conserva i poteri di rappresentanza dell’ente, anche sul piano processuale. Nello stesso periodo, invece, i soci non possono agire in giudizio quali successori della società.

Il caso

La vicenda trae origine da un precedente giudizio nel quale la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10043/2018, aveva cassato con rinvio la decisione impugnata limitatamente al capo relativo alle spese di lite. La società TRE A Srl era stata cancellata dal Registro delle imprese nel luglio 2016.

A seguito della pronuncia di cassazione, nel giugno 2018 veniva riassunto il giudizio davanti al giudice del rinvio. L’atto di riassunzione era proposto dal socio e liquidatore della società sia nella qualità di socio sia nella qualità di liquidatore, con la finalità di ottenere la rifusione delle spese di lite.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva tuttavia dichiarato inammissibile il giudizio di riassunzione. Secondo il giudice di merito, la cancellazione dal Registro delle imprese aveva determinato l’estinzione della società e il credito relativo alle spese processuali, ritenuto ancora incerto e illiquido, non si sarebbe trasferito al singolo socio. Per questa ragione, la riassunzione avrebbe dovuto essere effettuata da tutti i soci, oppure dal singolo socio soltanto pro quota.

Il giudice di merito aveva inoltre ritenuto che la mancata coltivazione della pretesa da parte del liquidatore e la mancata indicazione del credito nel bilancio finale di liquidazione fossero elementi tali da far ritenere rinunciato il credito.

Il socio e liquidatore proponeva quindi ricorso per cassazione, contestando la dichiarazione di inammissibilità e sostenendo, tra l’altro, la propria legittimazione a riassumere il giudizio nella qualità di liquidatore.

L’ordinanza n. 24997 del 4 settembre 2026

La Cassazione ha ritenuto fondate le censure, nei limiti precisati nella motivazione, esaminando congiuntamente i due motivi di ricorso in quanto riconducibili alla medesima questione.

Il punto centrale della decisione è rappresentato dall’articolo 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175 del 2014. Tale disposizione stabilisce che, ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione concernenti tributi, contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società produce effetto decorso il termine di cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.

La Corte ricorda che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, questa disciplina costituisce una deroga alla regola generale dell’articolo 2495 del codice civile e determina una temporanea sopravvivenza della società cancellata nell’ambito dei rapporti tributari contemplati dalla norma. Le Sezioni Unite, in particolare, hanno qualificato tale meccanismo come una «finzione legale di mantenimento in vita della società», destinata a operare anche sul piano processuale.

Da ciò deriva una conseguenza precisa quanto alla rappresentanza dell’ente: per tutta la durata del quinquennio l’ex liquidatore conserva i poteri di rappresentanza della società, sia sul piano sostanziale sia su quello processuale. Parallelamente, nello stesso arco temporale, i soci non sono legittimati ad agire quali successori dell’ente.

Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione ha osservato che, quando nel giugno 2018 era stato proposto l’atto di riassunzione, il quinquennio previsto dall’articolo 28, comma 4, non era ancora decorso. La società, pertanto, conservava la propria soggettività processuale ai fini del contenzioso tributario pendente e il liquidatore manteneva i relativi poteri di rappresentanza.

La Corte ha quindi ritenuto erronea la decisione della CTR nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta nella qualità di liquidatore. Tale domanda avrebbe dovuto essere esaminata nel merito. Diversa è, invece, la posizione del ricorrente quale socio: nel 2018 egli non disponeva di una autonoma legittimazione processuale quale successore della società.

La Cassazione ha inoltre escluso che, sulla base della ricostruzione accolta dal giudice di merito, potesse essere considerato rinunciato il credito relativo alle spese processuali. Una volta riconosciuto che la società, nel 2018 e nel 2019, non era ancora estinta per effetto della disciplina speciale, veniva meno il presupposto sul quale si fondava il ragionamento relativo al trasferimento del credito ai soci e alla sua eventuale rinuncia. Il credito, infatti, risultava essere stato coltivato attraverso il giudizio di riassunzione, il successivo giudizio definito dalla sentenza n. 551/2019 e lo stesso ricorso per cassazione.

La Corte si è poi soffermata sulle conseguenze del successivo decorso del quinquennio. Poiché la cancellazione risaliva al 2016, nel 2021 è venuta meno la finzione legale prevista dall’articolo 28, comma 4, con conseguente definitiva estinzione della società. A quel punto si consolida il fenomeno successorio previsto dall’articolo 2495 del codice civile: le situazioni giuridiche ancora pendenti transitano ai soci e cessano i poteri processuali che erano spettati all’ex liquidatore quale rappresentante della società.

Pertanto, nel giudizio di rinvio, la legittimazione dovrà essere verificata tenendo conto dell’intervenuto decorso del quinquennio. Il rapporto processuale originariamente fatto valere dal liquidatore è oggi transitato in capo ai soci successori, i quali dovranno svolgere le ulteriori attività processuali.

Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha cassato la decisione impugnata nella parte in cui aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta nella qualità di liquidatore, rigettando invece il ricorso nella parte relativa alla pretesa autonoma legittimazione del ricorrente quale socio. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, previa integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci successori.

La massima

L’articolo 28, comma 4 del Dlgs 175/2014 realizza una “finzione legale di mantenimento in vita della società”, operante anche sul piano processuale, e l’ex liquidatore conserva tutti i poteri di rappresentanza della società sul piano sostanziale e processuale per tutta la durata del quinquennio; nell’alveo del medesimo arco temporale, per contro, i soci devono considerarsi privi di legittimazione processuale quali successori dell’ente.

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