La Commissione delle Conferenze Episcopali dell’Unione Europea (COMECE) difende l’integrità dei registri battesimali in vista dell’imminente decisione sul caso di un apostata belga che chiede la cancellazione dei propri dati.
Il prossimo 1° ottobre è atteso il parere dell’Avvocato generale della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), Nicholas Emiliou Medina, sul caso sollevato da un cittadino belga che ha chiesto alla Diocesi di Gand la cancellazione dei propri dati battesimali in virtù dell’articolo 17 del Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’Unione Europea.
Quando ha ricevuto la richiesta, la Diocesi di Gand ha deciso di apporre un’annotazione a margine del registro, indicando la decisione di questa persona, battezzata da neonato, di abbandonare la Chiesa cattolica.
Il caso è stato portato davanti alla Corte d’appello di Bruxelles, i cui giudici hanno sottoposto alla CGUE diverse questioni pregiudiziali sulle quali la COMECE ha elaborato un documento con l’obiettivo di contribuire «al dibattito pubblico» sulla questione. Questa riflessione, spiegano i presuli, intende «delineare sia le possibili implicazioni della causa C-12/25 Bisdom Gent, sia la rilevanza degli argomenti giuridici che potrebbero influire sulla sua risoluzione».
I rappresentanti della Chiesa cattolica presso le istituzioni dell’Unione Europea espongono quindi le proprie argomentazioni su diversi aspetti.
1. Le annotazioni a margine nei registri battesimali
I vescovi affermano che le annotazioni nei registri battesimali costituiscono riferimenti scritti su richiesta della persona interessata, che non rispondono a criteri del Diritto Canonico — quello che regola la Chiesa cattolica — e che vengono effettuate «senza alcun rapporto con la funzione originaria dei registri battesimali».
2. Un registro storico, non un elenco di «membri» della Chiesa
La COMECE sostiene che «un registro battesimale non è un “elenco dei membri” della Chiesa, ma un registro di fatti storici» che documenta i battesimi celebrati e che, per sua natura, non può «in alcun modo essere equiparato al concetto di “affiliazione” applicabile, per esempio, alle associazioni nell’ambito del Diritto Civile».
A questo proposito, cita anche diversi casi in Francia, Italia e Malta che avvalorano questa interpretazione dei registri.
Viene inoltre ricordato che, secondo il canone 535 del Codice di Diritto Canonico, «ogni parrocchia è tenuta a conservare tali registri e a custodirli con cura» e che essi costituiscono «uno strumento probatorio fondamentale» nella vita interna della Chiesa.
«I diritti di una persona che non desidera più essere identificata come cattolica non possono arrivare fino al punto di esigere che la Chiesa adatti ai suoi sentimenti o alle sue opinioni il modo in cui essa stessa considera i registri battesimali», concludono su questo punto.
3. Le conseguenze della cancellazione per terzi
Poiché l’iscrizione in un registro battesimale «non riguarda esclusivamente la persona battezzata», i presuli ritengono che la sua cancellazione possa incidere sui diritti di terzi, compresi i genitori, i padrini o il sacerdote che ha amministrato il sacramento.
In futuro, eliminare questi registri potrebbe avere conseguenze anche in altri casi perché, per esempio, «senza alcuna traccia del Battesimo è impossibile accertare che una persona possa sposarsi in Chiesa», emettere voti religiosi o ricevere il sacramento dell’Ordine.
4. Fonte di prova nei procedimenti civili
Il documento della COMECE sottolinea inoltre che i registri battesimali non hanno rilevanza soltanto all’interno della Chiesa cattolica, ma possono costituire una valida fonte di prova anche nei procedimenti giudiziari civili.
Tra gli esempi citati vi sono la loro rilevanza nei procedimenti successori o per l’acquisizione della cittadinanza in Italia, oppure per la registrazione tardiva di una nascita in Irlanda. Nella Repubblica Ceca e in Slovacchia, dopo la presa del potere da parte del Partito Comunista, i registri battesimali passarono sotto la custodia dello Stato.
Nei Paesi Bassi possono inoltre contribuire al completamento delle pratiche per una pensione; in Polonia possono essere utilizzati come prova della nascita; a Cipro, invece, possono avere rilevanza nelle controversie sulla proprietà familiare o nelle rivendicazioni immobiliari.
5. Registri battesimali e libertà religiosa
Poiché il cuore della controversia riguarda l’equilibrio tra il diritto alla protezione dei dati personali, l’autonomia della Chiesa e la libertà religiosa nella sua dimensione istituzionale, la COMECE sostiene che il registro dei battesimi «riflette anche una dimensione teologica e possiede una rilevanza permanente all’interno della struttura ecclesiale della Chiesa», anche quando una persona si allontana da essa.
Ciò non impedisce «alla persona interessata di esercitare la propria libertà di coscienza o di dichiarare chiaramente che non desidera più essere considerata cattolica praticante o credente», aggiungono.
6. Oltre la protezione dei dati
I presuli europei ritengono che questa controversia vada «oltre l’applicazione tecnica della legislazione in materia di protezione dei dati», poiché riguarda «lo spazio che il diritto dell’Unione Europea lascia alle Chiese per vivere e organizzare la propria fede secondo le proprie convinzioni teologiche».
In questo senso, aggiungono che «nessuno Stato può determinare le norme interne che regolano il funzionamento della Chiesa, tanto meno nell’Unione Europea».
Secondo la COMECE, la cancellazione di questi registri potrebbe inoltre avere un «impatto negativo e indesiderato» sulla costruzione di «relazioni pacifiche tra Stato e Chiesa», sottolineando che «sarebbe problematico se un tribunale civile ridefinisse la natura e il carattere dei registri battesimali».
7. Il diritto alla protezione dei dati non è assoluto
Infine, i presuli europei sostengono che il registro battesimale «dà espressione visibile e giuridica a un contenuto di fede» e che la sua cancellazione «incide sul modo in cui la Chiesa comprende ed esprime un elemento fondamentale della propria fede sacramentale».
Per questo, «deve essere attribuito un peso reale alla libertà religiosa» rispetto al diritto alla protezione dei dati personali che, riconoscono, «è fondamentale, ma non assoluto».
Pur dovendo tenere conto dell’impatto sui diritti dell’interessato, i vescovi sostengono che «le garanzie adottate dalla Chiesa riducono significativamente tale impatto», trattandosi di registri privati e sicuri, «soggetti a rigorose norme di riservatezza».
Articolo precedentemente pubblicato da aciprensa – agenzia stampa in lingua spagnola del gruppo EWTN News. È stato tradotto e riadattato per la pubblicazione dal team di ewtn.it.
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