Permessi dal lavoro: chiarimenti su regole e limiti della legge 104. Indicazioni per farmacisti dipendenti e titolari


lavoro

22 Settembre 2026

Con una circolare l’Inps chiarisce le regole in caso di superamento del limite dei permessi previsti dalla legge 104 o di utilizzo contemporaneo da parte di più familiari, quando più lavoratori sono autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità. Ecco come funziona.

di Redazione Farmacista33


Quando più familiari lavoratori dipendenti sono autorizzati a utilizzare i permessi della legge 104 per assistere la stessa persona con disabilità grave, i tre giorni mensili non si moltiplicano per il numero degli aventi diritto, ma costituiscono un limite complessivo. Con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026, l’Inps chiarisce come viene individuato il lavoratore nei cui confronti recuperare la prestazione economica indebitamente percepita quando il limite viene superato o quando più familiari utilizzano il permesso nella stessa giornata o nelle medesime ore. Le indicazioni riguardano la generalità dei lavoratori dipendenti e si applicano, pertanto, anche ai dipendenti delle farmacie, con ricadute sulla programmazione delle assenze e sull’organizzazione e la copertura dei turni.

Eliminato referente unico ma il limite resta di tre giorni complessivi

L’Inps richiama l’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 che riconosce ai lavoratori dipendenti tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa e frazionabile anche in ore, per assistere familiari con disabilità grave che non siano ricoverati a tempo pieno.

Possono accedere al beneficio, in presenza dei requisiti previsti, i genitori, anche adottivi o affidatari, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto e determinati parenti o affini entro il terzo grado. Per ottenere i permessi è necessaria la presentazione della domanda amministrativa all’Inps.
Il decreto legislativo n. 105 del 2022 ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, fatta eccezione per i genitori, i permessi non potevano essere riconosciuti a più di un lavoratore per assistere la stessa persona. Il diritto può quindi essere riconosciuto, su richiesta, a più familiari.
Questa possibilità, tuttavia, non comporta l’attribuzione di tre giorni a ciascun lavoratore. Come ricorda la circolare, “resta fermo, tuttavia, il principio di fruizione in via alternativa tra gli aventi diritto e il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile, anche in caso di fruizione a ore, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità”.
Anche il provvedimento di autorizzazione rilasciato dall’Inps precisa che la domanda è accolta entro il limite massimo complessivo mensile e che “il beneficio deve essere fruito alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza alla persona con disabilità”.

Superamento del limite: recupero a carico di chi utilizza permessi eccedenti

Quindi cosa succede se il limite viene superato? Il primo caso affrontato dalla circolare è quello in cui più familiari autorizzati, sommando le giornate o le ore utilizzate, superino il limite complessivo mensile. 
L’Inps precisa che “l’eventuale superamento del limite complessivo di tre giorni si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di effettuare il relativo recupero da parte dell’Istituto”. Per individuare il lavoratore al quale attribuire l’indebito viene applicato il principio della priorità temporale. Le giornate e le ore utilizzate fino al raggiungimento del limite sono considerate regolari; quelle fruite successivamente risultano, invece, non dovute.

Secondo la circolare, “l’avvenuta fruizione del beneficio da parte di un familiare avente diritto comporta l’esaurimento del diritto stesso nei confronti di tutti gli altri familiari anche se autorizzati dall’Inps”. Il raggiungimento dei tre giorni complessivi determina pertanto l’indebito esercizio del diritto da parte del familiare che utilizzi ulteriori permessi.
In questi casi si procede “al recupero dell’indebito a carico del lavoratore dipendente che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso, rispetto ai limiti normativamente previsti, ad avvenuto esaurimento del diritto da parte di un altro familiare”.

L’Inps procede quindi al recupero dell’importo relativo alle giornate o alle ore di permesso risultate indebitamente fruite, ponendolo a carico del lavoratore che le ha utilizzate dopo l’esaurimento del limite.
A titolo di esempio la circolare pone il caso di due lavoratori autorizzati ad assistere la stessa persona: il primo (A) utilizza due giornate di permesso, il 5 e il 18 marzo; il secondo (B) ne utilizza altre due, il 25 e il 30 marzo. Poiché il limite complessivo è stato raggiunto il 25 marzo, “La giornata di permesso del 30 marzo 2026 risulta indebitamente fruita, in quanto il limite complessivo mensile di tre giorni è già stato raggiunto nella giornata del 25 marzo 2026. Pertanto, in tale caso, si deve procedere al recupero dell’indebito a carico del lavoratore B”.

Permesso utilizzato nello stesso giorno: l’indebito viene ripartito

Il secondo caso riguarda la fruizione contemporanea dei permessi da parte di più lavoratori autorizzati ad assistere la stessa persona.

La circolare stabilisce che “l’eventuale fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, da parte di più soggetti aventi diritto, per lo stesso familiare, nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di recupero da parte dell’Istituto”.
In questa situazione non si applica il criterio della priorità temporale, e l’indebita fruizione viene quindi attribuita in parti uguali a tutti i dipendenti coinvolti.
“Conseguentemente – precisa l’Inps – si deve procedere al recupero della prestazione indebita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti che hanno fruito dei permessi in argomento nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, suddividendo l’indebito in parti uguali”.
Sempre a titolo esemplificativo: due lavoratori utilizzano contemporaneamente il permesso il 18 marzo. La giornata risulta indebita al 50% per ciascuno e il recupero viene calcolato rapportando tale percentuale all’orario lavorativo individualmente previsto.

Necessaria la pianificazione congiunta

L’autorizzazione individuale rilasciata dall’Inps non costituisce una disponibilità autonoma di tre giorni per ciascun avente diritto, pertanto il riconoscimento di permessi a più familiari richiede, pertanto, un coordinamento sull’utilizzo delle giornate e delle ore disponibili.

“Il rispetto di tale limite, nonché l’alternanza nell’assistenza da parte degli aventi diritto – sottolinea la circolare – presuppone una necessaria pianificazione congiunta della fruizione dei permessi in argomento da parte dei familiari autorizzati, sia per garantire l’effettiva assistenza alla persona in condizione di disabilità che al fine di rispettare i limiti previsti dalla legge”.
La pianificazione assume particolare rilievo quando i familiari autorizzati lavorano presso aziende differenti, perché il limite è riferito alla persona con disabilità assistita e non al singolo rapporto di lavoro.

Fonte

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2026.09.legge-104-permessi-e-superamento-dei-limiti-previsti.html?utm_source=chatgpt.com

https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/atti/circolari-messaggi-e-normativa/dettaglio.circolari-e-messaggi.2026.09.circolare-numero-100-del-18-09-2026_15372.html

ph.cr.magnific

TAG: PERMESSO, FARMACISTI DIPENDENTI, INPS


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