La Prima Sezione civile (Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria 26 agosto 2026, n. 24786) non decide e rimette la causa alla pubblica udienza: il nodo riguarda i limiti della produzione documentale tardiva nel rito camerale d’appello in materia di divorzio, quando i documenti “nuovi” servono in realtà a provare fatti già esistenti al momento della domanda.
Non sempre la Cassazione scioglie il nodo che le viene sottoposto. Con l’ordinanza interlocutoria n. 24786, depositata il 26 agosto 2026, la I° Sezione civile sceglie invece la strada opposta: rinvia la causa alla pubblica udienza, riconoscendo che la questione sollevata dal ricorso ha un rilievo che va oltre il singolo caso e merita una trattazione più ampia. Al centro, un tema tutt’altro che marginale per chi si occupa di contenzioso divorzile: fino a che punto, nel giudizio d’appello che si svolge in camera di consiglio, è possibile produrre documenti che non erano stati depositati in primo grado?
Consiglio: se ti occupi di diritto di famiglia, segnaliamo il volume “Il nuovo processo di famiglia”, a cura di Michele Angelo Lupoi, e acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon.

Il nuovo processo di famiglia
La riforma del processo di famiglia ad opera della c.d. riforma Cartabia ha profondamente trasformato il modo di tutelare i diritti delle persone e le relazioni familiari, in particolare in occasione di crisi matrimoniali e genitoriali. Questo volume offre agli avvocati e a tutti gli operatori del settore uno strumento completo e operativo per orientarsi nell’attuale quadro normativo e procedurale.
Dalle caratteristiche e dalla struttura del c.d. “rito unitario” alle impugnazioni dei provvedimenti provvisori e definitivi, fino alle fasi esecutive, l’opera analizza in modo chiaro e aggiornato ogni passaggio del processo di famiglia, integrando riferimenti normativi, orientamenti giurisprudenziali e indicazioni di prassi, senza perdere di vista le più autorevoli espressioni della dottrina.
L’analisi si sviluppa dai presupposti del processo (giurisdizione e competenza) per giungere sino al riconoscimento e all’esecuzione dei provvedimenti stranieri nel nostro paese (un profilo di sempre maggiore rilevanza nell’esperienza pratica). Notevole attenzione è dedicata ai profili difensivi, al contenuto degli atti e alle strategie processuali, con l’approfondimento delle criticità operative emerse dopo la riforma Cartabia.
Un testo pensato per chi, nella pratica quotidiana, cerca risposte argomentate alle questioni più rilevanti in materia.
Michele Angelo Lupoi
Avvocato del Foro di Bologna e Professore ordinario di diritto processuale civile dell’Università di Bologna, ove insegna diritto processuale civile e altre materie collegate, tra cui un Laboratorio per la gestione dei conflitti familiari.
Direttore della Summer School organizzata dall’Università di Bologna a Ravenna su Cross-border litigation and international arbitration. Partecipa a numerosi convegni e seminari in Italia e all’estero in qualità di relatore. Fa parte del Comitato editoriale della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile ed è editor dell’International Journal of Procedural Law. Responsabile della sezione dell’Emilia Romagna della Camera degli avvocati internazionalisti, ha pubblicato monografie, articoli e saggi in materia di diritto di famiglia, diritto processuale civile, diritto internazionale processuale.
Leggi descrizione
Michele Angelo Lupoi, 2025, Maggioli Editore
84.00 €
79.80 €
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Divorzio e TFS: il caso arrivato in Cassazione
Una donna chiede al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 12-bis della legge sul divorzio, il 40% del trattamento di fine servizio maturato dall’ex marito, per la quota corrispondente agli anni di matrimonio. L’uomo resta contumace, cioè non si costituisce in giudizio.
Il Tribunale rigetta la domanda con sentenza del 2022. Secondo i giudici di primo grado, mancano alcune prove essenziali. Non risulta dimostrato il passaggio in giudicato della sentenza che aveva riconosciuto l’assegno divorzile. Mancano inoltre la prova dello stato libero della ricorrente e quella della durata effettiva del matrimonio. La documentazione prodotta dalla donna viene infine ritenuta tardiva.
In appello la ricorrente cerca di rimediare, depositando i documenti mancanti e sostenendo che nel rito camerale (quello, semplificato, tipico dei giudizi d’appello in materia di divorzio) la produzione documentale in secondo grado sarebbe comunque ammissibile, e che la contumacia della controparte non intacca il contraddittorio.
La Corte d’Appello di Roma non è d’accordo: respinge il gravame ritenendo che quei documenti riguardassero fatti costitutivi del diritto già esistenti e producibili fin dal primo grado, e che il giudice non possa sostituirsi alla parte nell’assolvimento dei propri oneri probatori, trattandosi di un diritto pienamente disponibile.
Consiglio: il “Formulario commentato del nuovo processo civile”, di Lucilla Nigro, acquistabile cliccando su Shop Maggioli o su Amazon, offre un supporto utile per gestire ogni fase del contenzioso civile.

Formulario commentato del nuovo processo civile
Giunto all’VIII edizione, il Formulario commentato del nuovo processo civile rappresenta uno strumento operativo indispensabile per il professionista che deve affrontare il processo civile alla luce delle più recenti riforme.
Il volume è aggiornato al Decreto Giustizia (D.L. 117/2025, conv. in L. 148/2025) e ai correttivi Cartabia e mediazione, e tiene conto della giurisprudenza più recente e delle principali innovazioni in materia di rito, digitalizzazione e strumenti alternativi di risoluzione delle controversie.
L’opera raccoglie oltre 200 formule, ciascuna corredata da:
• riferimento normativo puntuale,
• commento operativo,
• indicazione dei termini e delle scadenze,
• preclusioni processuali,
• massime giurisprudenziali di riferimento.
Un supporto concreto per impostare correttamente la strategia difensiva e redigere atti completi, aggiornati e conformi alle nuove regole del processo civile.
Contenuti principali
Il formulario copre in modo sistematico tutte le fasi e i procedimenti del processo civile, tra cui:
• parti e difensori, mediazione e negoziazione assistita;
• giudizio di primo grado davanti al tribunale e al giudice di pace;
• appello, ricorso per Cassazione e altre impugnazioni;
• controversie di lavoro;
• precetto ed esecuzione, opposizioni all’esecuzione;
• procedimento di ingiunzione, sfratto e finita locazione;
• procedimenti cautelari e procedimento semplificato di cognizione;
• procedimenti possessori;
• separazione, divorzio e cumulo delle domande;
• arbitrato e trasferimento del contenzioso in sede arbitrale.
Punti di forza
• Aggiornamento normativo e giurisprudenziale costante
• Impostazione pratico-operativa, pensata per l’attività quotidiana dello studio
• Formulari commentati e immediatamente utilizzabili
• Schemi chiari per orientarsi tra riti, termini e adempimenti
• Formulario online personalizzabile, incluso con l’acquisto
Autrice
Lucilla Nigro
Autrice di formulari giuridici, unitamente al padre avv. Benito Nigro, dall’anno 1990. Avvocato cassazionista, Mediatore civile e Giudice ausiliario presso la Corte di Appello di Napoli, sino al dicembre 2022, è attualmente Giudice di pace in Agropoli.
Leggi descrizione
Lucilla Nigro, 2026, Apogeo Education – Maggioli Editore
94.00 €
89.30 €
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Il ricorso in Cassazione: cosa contesta l’ex moglie
Innanzi alla Cassazione la donna denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale abbia applicato, a un ordinario giudizio camerale d’appello in materia di divorzio, un criterio di rigore probatorio ideato per il differente contesto del rito cartolare emergenziale introdotto nel corso della pandemia (art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020). Aggiunge, altresì, che il giudice di primo grado avrebbe potuto, e dovuto, esercitare i propri poteri officiosi, rimettendo la causa sul ruolo per consentire l’acquisizione della documentazione mancante.
Documenti prodotti in appello: perché la Cassazione non decide
La Corte richiama anzitutto i propri precedenti. Nel giudizio divorzile d’appello, disciplinato dall’art. 4, comma 15, della legge n. 898/1970, il rito camerale non comporta la piena applicazione delle regole del processo ordinario. È quindi possibile produrre nuovi mezzi di prova, soprattutto documenti, anche oltre i termini fissati. Resta però necessario garantire il contraddittorio con la controparte. Su questo punto, l’orientamento è consolidato.
Il problema è un altro: questa apertura riguarda solo i documenti “nuovi o sopravvenuti”, ovverosia relativi a fatti maturati dopo la sentenza di primo grado, oppure si estende anche ai documenti preesistenti, che già esistevano al momento della domanda e che servono a provare proprio i fatti costitutivi del diritto azionato?
Su questo specifico profilo, osserva la Prima Sezione, manca un chiarimento nomofilattico: la giurisprudenza citata riguarda fattispecie di fatti sopravvenuti, non di prove tardive su circostanze già esistenti ma semplicemente non prodotte per tempo.
La Cassazione richiama anche un principio distinto ma collegato: la contumacia della controparte, per quanto renda il giudizio meno “combattuto”, non equivale a mancata contestazione dei fatti allegati, né consente di aggirare le preclusioni probatorie o di scaricare sul giudice l’onere di supplire alle lacune della parte.
La questione passa alla pubblica udienza: cosa dovrà decidere la Cassazione
Data la portata generale della questione, che tocca il delicato equilibrio tra flessibilità del rito camerale ed effettività delle preclusioni processuali, la Corte ritiene necessaria una trattazione in pubblica udienza, capace di garantire un contraddittorio più esteso prima di fissare il principio di diritto.
Il quesito che verrà discusso è netto.
Nel rito camerale d’appello in materia di divorzio, l’orientamento che ammette documenti nuovi o sopravvenuti va interpretato in senso estensivo? Può quindi comprendere anche documenti preesistenti e fondativi del diritto? Oppure la distinzione tra le due categorie è strutturale, con conseguente inammissibilità delle produzioni tardive relative ai fatti costitutivi?
Una risposta che, quale che sia, avrà ricadute pratiche dirette su tutti i giudizi divorzili pendenti in appello.
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