A oltre due anni dall’entrata in vigore della nuova
Direttiva europea sull’efficienza energetica e a
più di due anni dall’approvazione della EPBD IV,
l’Italia si trova ancora in ritardo su due passaggi fondamentali
del nuovo quadro europeo su energia ed edifici.
La conseguenza è il pacchetto infrazioni del 1° ottobre
2026, con il quale la Commissione europea ha adottato due
pareri motivati nei confronti dell’Italia, il primo relativo al
recepimento incompleto della
Direttiva (UE) 2023/1791, il secondo sulla
mancata trasmissione della proposta di Piano nazionale di
ristrutturazione degli edifici prevista dalla
Direttiva (UE) 2024/1275, la cosiddetta
EPBD IV o Direttiva Case Green.
In entrambi i casi la procedura d’infrazione è ormai entrata in
una fase avanzata. Dopo le lettere di costituzione in mora,
Bruxelles ha assegnato all’Italia due mesi per
intervenire; in assenza di risposte ritenute sufficienti,
il passaggio successivo potrà essere il deferimento alla Corte di
giustizia dell’Unione europea.
Efficienza energetica e Case Green: doppio richiamo UE
all’Italia
Le due decisioni fanno parte dello stesso pacchetto di
infrazioni in materia energetica, ma derivano da obblighi europei
differenti.
La prima procedura, INFR(2025)0334, riguarda il
mancato completo recepimento della Direttiva (UE) 2023/1791, che ha
ridisegnato il quadro europeo sull’efficienza energetica
sostituendo la precedente Direttiva 2012/27/UE.
La seconda, INFR(2026)2024, nasce invece
dall’inosservanza di uno specifico adempimento previsto dalla
Direttiva (UE) 2024/1275: la trasmissione alla Commissione, entro
il 31 dicembre 2025, della prima proposta di Piano nazionale di
ristrutturazione degli edifici.
Benché si tratti di percorsi normativi distinti, essi sono
strettamente collegati, considerato che entrambe le direttive
attribuiscono al patrimonio edilizio e alla
progressiva riduzione dei consumi energetici un ruolo centrale nel
raggiungimento degli obiettivi europei al 2030 e al 2050.
Direttiva efficienza energetica: cosa manca ancora nel recepimento
italiano
Sul primo fronte, la Commissione europea ha inviato un parere
motivato a Grecia, Spagna, Italia e Malta, ritenendo che questi
Stati non abbiano ancora recepito integralmente nei rispettivi
ordinamenti la Direttiva (UE) 2023/1791.
La scadenza generale per la comunicazione delle misure nazionali
di recepimento era fissata all’11 ottobre 2025,
salvo alcune disposizioni soggette a termini differenti. Nel
novembre 2025 la Commissione aveva già aperto la procedura inviando
lettere di costituzione in mora a 26 Stati membri e, dopo avere
esaminato le misure e le spiegazioni trasmesse dalle autorità
italiane, ritiene che il recepimento non sia ancora completo.
La comunicazione della Commissione non specifica quali siano le
singole disposizioni ancora non recepite dall’Italia, limitandosi a
rilevare la permanenza di alcune carenze rispetto agli obblighi
posti dalla Direttiva.
Il nuovo quadro europeo ha comunque una portata particolarmente
ampia: rafforza gli obiettivi di risparmio
energetico, interviene sul contrasto alla povertà
energetica e introduce obblighi specifici per il settore pubblico.
Tra gli elementi centrali figura anche il principio “energy
efficiency first”, che impone di tenere conto
dell’efficienza energetica nelle decisioni di pianificazione, nelle
politiche e nei principali investimenti.
Edifici pubblici: obblighi di riqualificazione e riduzione dei
consumi
Per il settore edilizio, uno dei passaggi più rilevanti è
contenuto nell’art. 6 della Direttiva (UE) 2023/1791, dedicato al
ruolo esemplare degli edifici degli enti pubblici.
La disposizione prevede che gli Stati membri assicurino
annualmente la ristrutturazione di almeno il 3% della
superficie complessiva degli edifici riscaldati o
raffrescati di proprietà degli enti pubblici, con l’obiettivo di
portarli almeno ai livelli previsti per gli edifici a energia quasi
zero o per gli edifici a emissioni zero.
Rispetto alla disciplina precedente, il nuovo quadro amplia
anche il perimetro degli immobili interessati, coinvolgendo il
patrimonio degli enti pubblici a livello nazionale, regionale e
locale.
A questo si affianca l’obiettivo di riduzione annuale dei
consumi energetici complessivi del settore pubblico pari almeno
all’1,9%, previsto dall’art. 5 della
Direttiva.
Sempre l’art. 6 ha stabilito che entro l’11 ottobre 2025 gli
Stati membri predisponessero e rendessero pubblico un
inventario degli edifici pubblici riscaldati o
raffrescati, di proprietà o occupati dagli enti pubblici, con
superficie utile complessiva superiore a 250 m²,
da aggiornare almeno ogni due anni.
Direttiva Case Green: l’Italia non ha ancora inviato il Piano di
ristrutturazione
Se la prima contestazione della Commissione si inserisce in un
quadro normativo particolarmente rilevante per la pianificazione
degli interventi sul patrimonio immobiliare pubblico, il secondo
parere motivato interessa ancora più direttamente il settore
edilizio.
Con la procedura INFR(2026)2024, la Commissione
contesta all’Italia la persistente mancata trasmissione della
proposta di Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, il
documento previsto dall’art. 3 della Direttiva (UE) 2024/1275.
Il termine era fissato al 31 dicembre 2025 e
l’Italia non è l’unico Paese interessato dalla contestazione: il
parere motivato è stato inviato anche a Belgio, Repubblica Ceca,
Irlanda, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia e Slovacchia.
La procedura era già stata aperta nel marzo 2026 con una lettera
di costituzione in mora. A distanza di diversi mesi, secondo quanto
riferito dalla Commissione, i nove Stati membri interessati non
hanno ancora trasmesso la proposta di Piano e Bruxelles ha quindi
deciso di procedere con il secondo passaggio formale della
procedura d’infrazione.
Piano nazionale di ristrutturazione: contenuti, obiettivi e
scadenze
Il Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici rappresenta
uno degli strumenti attraverso i quali ciascuno Stato membro deve
definire la propria strategia di trasformazione del patrimonio
immobiliare.
L’art. 3 della Direttiva (UE) 2024/1275 prevede infatti che ogni
Stato elabori un Piano finalizzato alla ristrutturazione
del parco nazionale degli edifici residenziali e non
residenziali, pubblici e privati, con l’obiettivo di arrivare entro
il 2050 a un patrimonio edilizio altamente efficiente sotto il
profilo energetico e decarbonizzato, progressivamente trasformato
in un parco immobiliare a emissioni zero.
La programmazione deve partire da una ricognizione del
patrimonio edilizio nazionale e comprendere una serie articolata di
informazioni, tra cui le caratteristiche degli edifici, la loro
epoca di costruzione, le zone climatiche, i consumi, le barriere di
mercato, le capacità del settore delle costruzioni e
dell’efficienza energetica, oltre agli elementi necessari per
affrontare la povertà energetica e sostenere le famiglie
vulnerabili.
Il Piano deve inoltre individuare una tabella di
marcia con obiettivi misurabili e indicatori di progresso,
definendo le politiche e le misure necessarie per accompagnare la
trasformazione del patrimonio edilizio fino al 2050.
La Direttiva prevede anche che il progetto di Piano sia
sottoposto a consultazione pubblica prima della
sua trasmissione alla Commissione e che la programmazione venga
aggiornata secondo un ciclo quinquennale.
La prima proposta avrebbe dovuto essere inviata entro il 31
dicembre 2025, mentre il primo Piano nazionale definitivo dovrà
essere trasmesso entro il 31 dicembre 2026.
EPBD IV: perché il Piano di ristrutturazione è decisivo per
l’attuazione nazionale
Attraverso il Piano nazionale di ristrutturazione gli obiettivi
europei della Direttiva Case Green devono tradursi in una
traiettoria nazionale di intervento sul patrimonio immobiliare.
Al suo interno devono trovare coerenza le diverse misure
introdotte dalla EPBD IV: dagli edifici a emissioni
zero agli standard minimi di prestazione energetica per il
patrimonio non residenziale, passando per le traiettorie di
riduzione dei consumi degli edifici residenziali, la
decarbonizzazione degli impianti, lo sviluppo delle infrastrutture
per la mobilità sostenibile e gli strumenti di sostegno finanziario
alla riqualificazione.
Il Piano dovrà quindi indicare attraverso quali politiche,
misure, risorse e strumenti accompagnare la trasformazione del
patrimonio edilizio. È per questo che la mancata trasmissione della
proposta entro il termine previsto assume un rilievo che va oltre
il semplice mancato rispetto di una scadenza amministrativa: il
documento rappresenta infatti uno dei riferimenti attraverso i
quali dovrà essere organizzata l’attuazione nazionale della
EPBD IV nei prossimi anni.
Procedure d’infrazione UE: cosa deve fare adesso l’Italia
Per entrambe le procedure l’Italia dispone ora di due
mesi per fornire una risposta alle contestazioni formulate
dalla Commissione europea.
Sul fronte della Direttiva (UE) 2023/1791 dovrà completare il
recepimento delle disposizioni considerate ancora mancanti e
fornire alla Commissione gli elementi necessari a dimostrare la
piena attuazione degli obblighi europei.
Per quanto riguarda invece la EPBD IV, l’adempimento contestato
è ben individuato: la trasmissione della proposta di Piano
nazionale di ristrutturazione degli edifici, attesa dal 31
dicembre 2025.
Qualora le risposte dell’Italia non vengano ritenute
soddisfacenti, la Commissione potrà decidere di portare le
procedure davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
Al di là dell’esito delle due procedure, i ritardi segnalati da
Bruxelles riportano però al centro una questione più ampia: la
capacità dell’Italia di tradurre gli obiettivi europei
sull’efficienza energetica e sulla decarbonizzazione in una
programmazione nazionale stabile, soprattutto in
presenza di un patrimonio edilizio in larga parte datato e di un
fabbisogno di riqualificazione destinato a crescere nei prossimi
anni.
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