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L’INPS, con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026, ha fornito chiarimenti sulla disciplina applicabile nei casi in cui più lavoratori dipendenti, autorizzati a fruire dei permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, assistano la medesima persona in condizione di disabilità grave superando i limiti stabiliti dalla normativa.
La disposizione riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, coperti da contribuzione figurativa e fruibili anche in modalità oraria, per l’assistenza a familiari con disabilità in situazione di gravità, purché la persona assistita non sia ricoverata a tempo pieno.
Permessi mensili retribuiti per l’assistenza a familiari in condizione di disabilità grave
Possono beneficiare dei permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, i genitori, anche adottivi o affidatari, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto e, alle condizioni stabilite dalla normativa, i parenti e gli affini entro il terzo grado.
Il riconoscimento del beneficio presuppone la presentazione di una specifica domanda amministrativa all’INPS, che avvia il relativo procedimento.
Una volta verificata la presenza dei requisiti, l’INPS riconosce il diritto alla fruizione dei permessi e autorizza il datore di lavoro a conguagliare le somme corrisposte al dipendente con i contributi dovuti.
La disciplina deve tuttavia essere letta alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che ha eliminato il precedente principio del cosiddetto “referente unico dell’assistenza”.
A seguito della riforma, come già chiarito dall’INPS con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023, più lavoratori possono essere autorizzati a beneficiare dei permessi per assistere la stessa persona con disabilità.
Il riconoscimento del diritto a più soggetti non comporta, però, una moltiplicazione dei giorni disponibili.
Rimane infatti fermo il limite complessivo di 3 giorni di permesso al mese per la medesima persona assistita, anche quando i permessi siano fruiti in modalità oraria. Inoltre, la fruizione deve avvenire in via alternativa tra tutti i lavoratori autorizzati.
L’INPS, con la circolare n. 100/2026, sottolinea, quindi, la necessità di una pianificazione congiunta dell’assistenza tra i familiari aventi diritto. Tale coordinamento è necessario sia per garantire continuità ed effettività all’assistenza della persona con disabilità, sia per evitare il superamento del limite mensile o la fruizione contemporanea dei permessi.
Su queste premesse, l’INPS individua due differenti ipotesi di violazione: il superamento del limite complessivo dei tre giorni mensili e la fruizione contestuale dei permessi da parte di più lavoratori.
Superamento dei tre giorni mensili: recupero a carico del lavoratore che fruisce oltre il limite
La prima fattispecie esaminata dall’INPS riguarda il caso in cui più lavoratori siano autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità ma, complessivamente, vengano fruiti più di 3 giorni di permesso nello stesso mese.
L’INPS, con la circolare n. 100/2026, chiarisce che il superamento del limite configura una violazione della normativa e determina l’obbligo per l’INPS di procedere al recupero delle somme indebitamente riconosciute.
Per individuare il soggetto nei confronti del quale effettuare il recupero, l’Istituto applica il principio della priorità temporale nell’esercizio del diritto.
In sostanza, i permessi utilizzati legittimamente dai primi lavoratori fino al raggiungimento dei tre giorni mensili esauriscono il beneficio disponibile per la persona assistita. Da quel momento, eventuali ulteriori giornate o ore di permesso utilizzate da altri familiari risultano indebitamente fruite, anche quando questi ultimi siano regolarmente autorizzati dall’INPS.
L’autorizzazione individuale, infatti, non attribuisce a ciascun lavoratore un autonomo plafond di tre giorni mensili. Il limite resta unico e complessivo per la persona con disabilità assistita.
Esempio INPS sul superamento del limite dei 3 giorni
La circolare riporta il caso di due lavoratori, A e B, entrambi autorizzati a usufruire dei permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 per assistere la stessa persona:
- 5 marzo 2026: un giorno di permesso fruito dal lavoratore A;
- 18 marzo 2026: un giorno di permesso fruito dal lavoratore A;
- 25 marzo 2026: un giorno di permesso fruito dal lavoratore B;
- 30 marzo 2026: un ulteriore giorno di permesso fruito dal lavoratore B.
Con la giornata del 25 marzo viene raggiunto il limite complessivo dei tre giorni mensili: due giorni sono stati utilizzati dal lavoratore A e uno dal lavoratore B.
Di conseguenza, il permesso utilizzato dal lavoratore B il 30 marzo 2026 è indebito.
In applicazione del criterio della priorità temporale, l’INPS procederà quindi al recupero dell’indebito nei confronti del lavoratore B, vale a dire del soggetto che ha utilizzato il beneficio dopo l’esaurimento del plafond mensile.
Lo stesso principio trova applicazione quando i permessi sono fruiti a ore: una volta esaurita la quantità complessiva di permesso spettante per il mese, le ore successivamente utilizzate devono essere considerate indebite e recuperate nei confronti del lavoratore che le ha fruite.
Permessi Legge 104 fruiti contemporaneamente da più lavoratori: recupero proporzionale dell’indebito
Una disciplina diversa trova applicazione quando due o più lavoratori autorizzati utilizzano il permesso per assistere la stessa persona con disabilità nella medesima giornata oppure nelle medesime ore.
Anche questa situazione, chiarisce l’INPS, viola l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, poiché la normativa consente a più familiari di essere autorizzati all’assistenza ma impone che la fruizione del beneficio avvenga alternativamente.
In caso di fruizione contestuale non è possibile applicare il criterio della priorità temporale utilizzato per il semplice superamento dei tre giorni mensili. Se due lavoratori usufruiscono del beneficio nello stesso giorno o nelle stesse ore, infatti, nessuno dei due può essere considerato temporalmente precedente rispetto all’altro.
Per questa ragione L’INPS, con la circolare n. 100/2026, applica il criterio della ripartizione proporzionale dell’indebito tra i diversi beneficiari.
L’importo indebitamente erogato deve quindi essere recuperato nei confronti di tutti i lavoratori che hanno utilizzato contemporaneamente il permesso, suddividendolo in parti uguali.
Esempio INPS sulla fruizione contemporanea dei permessi
L’INPS prende in considerazione il caso dei lavoratori A e B, entrambi autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità:
- 5 marzo 2026: un giorno di permesso fruito dal lavoratore A;
- 18 marzo 2026: un giorno di permesso fruito contemporaneamente dal lavoratore A e dal lavoratore B;
- 25 marzo 2026: un giorno di permesso fruito dal lavoratore B.
La criticità riguarda la giornata del 18 marzo, durante la quale entrambi i lavoratori hanno utilizzato contemporaneamente il permesso per assistere la stessa persona.
Non essendo possibile attribuire una priorità temporale a uno dei due beneficiari, la giornata viene considerata indebitamente fruita per il 50% dal lavoratore A e per il restante 50% dal lavoratore B.
L’INPS procede pertanto al recupero dell’indebito nei confronti di entrambi, rapportando il 50% dovuto all’orario di lavoro individualmente previsto per ciascun dipendente.
Il medesimo criterio si applica nel caso di fruizione oraria contestuale: qualora più lavoratori utilizzino contemporaneamente, per la stessa persona assistita, le medesime ore di permesso, l’indebito viene ripartito in parti uguali tra i lavoratori coinvolti.
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