Frodi agroalimentari, il dossier della Commissione: così l’Italia prova a difendere il suo patrimonio



Proposta di relazione della Commissione Ecomafie, tra Legge 75/2026, Italian sounding e le critiche dei giuristi

Una proposta di relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari accende i riflettori su contraffazioni, Italian sounding, tracciabilità e tutela del Made in Italy. Il testo, presentato il 5 agosto 2026, non è una relazione approvata: è sottoposto ai componenti della Commissione per modifiche e integrazioni. E se da un lato conferma l’entrata in vigore della riforma penale dei reati agroalimentari, dall’altro la nuova disciplina è già oggetto di critiche giuridiche precise, anche sul piano delle pene.

Il patrimonio agroalimentare italiano non è soltanto una componente importante dell’economia nazionale. È anche un elemento dell’identità produttiva e culturale del Paese, costruito nel tempo attraverso territori, tradizioni, denominazioni d’origine e competenze delle imprese.
È da questa premessa che prende le mosse la proposta di relazione intitolata “Patrimonio agroalimentare: frodi economiche, mercato e tutela del consumatore”, elaborata nell’ambito della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari (nota anche come Commissione Ecomafie), presieduta dal deputato Jacopo Morrone (Lega).

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Un documento parlamentare, ma ancora una proposta

C’è innanzitutto un elemento formale da chiarire, che vale la pena mantenere fermo in tutto l’articolo: il testo non è stato elaborato da un gruppo parlamentare, da un partito o da un’associazione di categoria, ed è una proposta di relazione, non una relazione conclusiva.
La proposta è stata presentata nella seduta del 5 agosto 2026 e trasmessa ai componenti della Commissione affinché potessero formulare richieste di modifica o integrazione, con termine fissato al 4 settembre 2026. Questo significa che, allo stato delle verifiche disponibili, non è corretto descriverla come un atto già definitivamente approvato: il testo può ancora essere modificato nel corso dell’iter interno della Commissione. Il suo contenuto, tuttavia, restituisce già con chiarezza l’orientamento dell’inchiesta e le principali questioni su cui il Parlamento intende intervenire.

Un settore strategico, esposto alle frodi

La relazione parte dal peso economico dell’agroalimentare italiano. Secondo i dati richiamati nel documento, il comparto vale oltre 707 miliardi di euro di fatturato — una cifra che corrisponde alle stime diffuse da Coldiretti nell’autunno 2025 — e ha raggiunto nel 2025 un valore record delle esportazioni, stimato da ISMEA intorno ai 73 miliardi di euro. Sul numero degli occupati le fonti divergono a seconda di cosa si includa nella filiera (dalla sola produzione agricola e industriale fino a tutto l’indotto di ristorazione e distribuzione): la cifra di “oltre 4 milioni” richiamata dalla proposta è dunque un dato di filiera allargata, non un numero universalmente concordato.

La forza internazionale delle produzioni italiane rappresenta anche un fattore di attrazione per le frodi: più è riconoscibile il valore di un prodotto, maggiore può essere l’interesse economico a imitarlo, falsificarlo o presentarlo sul mercato come italiano quando italiano non è. L’Italia conta il primato europeo per numero di prodotti DOP e IGP, oltre a migliaia di prodotti di carattere comunale e tradizionale.

Dalla frode al danno per il mercato

Uno degli aspetti più significativi della relazione è il modo in cui viene interpretato il fenomeno: la frode alimentare non è considerata soltanto un problema di sicurezza del consumatore, ma anche una questione di leale concorrenza e di reddito delle imprese corrette. Il documento sottolinea che le condotte fraudolente possono intervenire già nelle fasi precedenti alla vendita al consumatore finale — produzione, intermediazione, importazione, trasporto, deposito e distribuzione.

Cosa cambia con la Legge 75/2026

La proposta di relazione valorizza l’impianto della Legge 21 aprile 2026, n. 75 (“Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026 ed entrata in vigore il 29 maggio), frutto di un lavoro condiviso tra il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e il Ministero della Giustizia, e nota informalmente anche come “riforma Lollobrigida”. Il provvedimento riprende in larga parte i contenuti della cosiddetta “Commissione Caselli”, che aveva elaborato le sue linee guida già nel 2015.
La riforma inserisce nel Titolo VIII del Libro II del codice penale un nuovo Capo II-bis, dedicato ai “Delitti contro il patrimonio agroalimentare”, ed elenca:
• frode alimentare (art. 517-sexies c.p.): punisce chi immette in circolazione o commercializza — anche tramite e-commerce — alimenti non genuini o sostanzialmente difformi per origine, provenienza, qualità o quantità, con reclusione da due mesi a un anno e multa da 1.000 a 4.000 euro; il reato assorbe e sostituisce, per il settore alimentare, il vecchio articolo 516 c.p. (abrogato);
• commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p.): punisce l’uso di segni distintivi o indicazioni false o ingannevoli sull’origine, la provenienza, la qualità o la quantità, con reclusione da tre a diciotto mesi e multa fino a 20.000 euro;
• contraffazione di indicazioni geografiche e denominazioni protette (art. 517-quater c.p., inasprito): reclusione da uno a quattro anni e multa da 10.000 a 50.000 euro, contro il precedente massimo di due anni;
• l’aggravante dell’agropirateria, per le condotte realizzate con più operazioni e strutture organizzate — introdotta non come reato autonomo, come inizialmente ipotizzato, ma come circostanza che aumenta la pena da un terzo alla metà e apre a pene accessorie più severe (chiusura dello stabilimento fino a dodici mesi, interdizione dalla professione, divieto di accesso a contributi pubblici);
• la confisca obbligatoria dei beni oggetto, prodotto o profitto del reato;
• un’estensione, seppure circoscritta, della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001, limitata però ai soli casi di agropirateria.
Un punto sottolineato dalla relazione: alcune condotte possono essere perseguite già nelle fasi precedenti alla vendita al consumatore, come importazione, trasporto, distribuzione o deposito doganale — un’anticipazione della soglia di punibilità pensata per superare i limiti dell’articolo 515 c.p. (frode in commercio “ordinaria”), che intercettava solo le condotte nella fase finale della filiera.

Un dettaglio utile per inquadrare la vicenda: le pene previste per la frode alimentare sono state ridotte in modo significativo durante l’esame parlamentare rispetto al testo governativo iniziale, che prevedeva reclusione da quattro mesi a due anni e multa da 1.000 a 10.000 euro. Anche per il commercio con segni mendaci la pena originaria (sei mesi-tre anni, multa 5.000-30.000 euro) è stata ridimensionata nel testo definitivo.

Le filiere più esposte e il nodo del “perfezionamento attivo”

La proposta dedica ampio spazio a comparti considerati particolarmente esposti al rischio di frodi: vitivinicolo, oleario, lattiero-caseario, ortofrutticolo, cerealicolo, ittico, delle carni, del miele e dei mangimi. L’olio d’oliva occupa una parte consistente del documento, anche per il tema del cosiddetto Traffico di Perfezionamento Attivo: un regime doganale che consente di importare materie prime da lavorare e poi riesportare. La Commissione segnala il rischio che l’attivazione dei contingenti di importazione agevolata durante la raccolta nazionale possa incidere sulla formazione del prezzo dell’olio italiano, indicando tra le ipotesi una revisione delle tempistiche di attivazione del regime.

Il “passaporto digitale”: un’idea non teorica

Tra le proposte più innovative della relazione c’è quella di un “passaporto digitale” per i prodotti DOP e IGP, con un contrassegno e un QR code per verificarne autenticità e provenienza. Va detto che non si tratta di un’idea puramente teorica: un sistema di questo tipo, sviluppato dalla partnership tra Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, CSQA Certificazioni e Fondazione Qualivita, è già operativo dal 2019 sul Cioccolato di Modica IGP e successivamente esteso ad altre filiere. Resta aperta, semmai, la domanda su quanto sia sostenibile ed economicamente scalabile estendere un sistema di questo genere a un numero molto più ampio di prodotti e operatori — un profilo su cui non risultano, al momento, valutazioni pubbliche approfondite.

Le critiche: non alla proposta, ma all’impianto giuridico della riforma

Una ricerca mirata non restituisce, nelle fonti pubbliche disponibili, una contestazione organica alla proposta di relazione nel suo complesso. Esistono però critiche tecniche puntuali e autorevoli alla riforma penale che la relazione valorizza, in particolare nell’analisi pubblicata su Sistema Penale da Emanuele Birritteri (Università di Milano/Bocconi), che ha un peso specifico proprio perché arriva da uno studioso che si occupa da anni di diritto penale alimentare, non da chi contesta l’esigenza di maggiori controlli.

I punti principali della critica:
1. Un bene giuridico “evanescente”. Birritteri contesta la scelta di fondare la tutela sul concetto di “patrimonio agroalimentare”, definito “un più vasto e indistinto agglomerato di valori socio-culturali” difficile da delimitare e da accertare in sede penale. Sarebbe stato preferibile, secondo l’autore, ancorare la tutela al più concreto e verificabile “affidamento commerciale dei consumatori”.
2. Confini incerti tra i due nuovi reati. Il confine tra frode alimentare (art. 517-sexies) e commercio con segni mendaci (art. 517-septies) si regge sul solo verbo “utilizzare”, che l’autore giudica dotato di “scarsa capacità tipizzante”: un’imprecisione che rischia di generare sovrapposizioni applicative e conflitti di qualificazione tra i due reati.
3. Una soglia penale anticipata, ma con paletti stretti. La locuzione secondo cui l’operatore deve “sapere” che il prodotto è falso esclude il dolo eventuale e restringe, insieme al “doppio dolo specifico” di profitto e inganno, l’area di applicazione del reato rispetto al passato regime.
4. La clausola di lieve entità. La non punibilità per condotte di “lieve entità” — valutata su quantità, valore economico esiguo o assenza di pregiudizio concreto — è definita da Birritteri “vaga”: non è chiaro, ad esempio, come si misuri un “pregiudizio per il mercato”, né perché il basso valore unitario di un prodotto debba escludere la rilevanza penale quando lo stesso prodotto, distribuito su larga scala nella grande distribuzione, può generare un danno complessivo tutt’altro che lieve.
5. Pene ridotte rispetto alla proposta iniziale. Come ricordato sopra, sia la frode alimentare sia il commercio con segni mendaci hanno visto ridurre sensibilmente le pene durante l’esame parlamentare — un dato che si presta a essere letto in controluce rispetto alla retorica di “rafforzamento della tutela” del Made in Italy.
6. Responsabilità degli enti limitata. I nuovi reati fanno scattare la responsabilità delle aziende, ai sensi del d.lgs. 231/2001, solo nella forma aggravata di agropirateria: una scelta che Birritteri definisce di “dubbia giustificabilità”, perché lascia fuori dal perimetro la generalità dei casi.
7. La riforma non tocca la sicurezza alimentare. Un’osservazione trasversale, forse la più rilevante sul piano culturale: la legge 75/2026 si occupa esclusivamente della tutela commerciale (frodi, contraffazioni, concorrenza sleale) e lascia del tutto fuori dal proprio perimetro i reati alimentari a tutela della salute pubblica, dove — secondo l’autore — le esigenze di riforma sono altrettanto, se non più, urgenti.
Va segnalato, per completezza e cautela, che non risultano prese di posizione pubbliche di segno opposto (associazioni di consumatori, magistrati, opposizioni politiche) specificamente indirizzate alla proposta di relazione della Commissione: le critiche individuate riguardano la disciplina penale che la relazione presuppone e valorizza, non il documento parlamentare in sé.

Chi compone la Commissione

La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari è stata istituita, per la XIX legislatura, dalla legge 10 maggio 2023, n. 53. È un organismo bicamerale, composto da 18 senatori e 18 deputati nominati dai Presidenti delle due Camere in proporzione ai gruppi parlamentari, con la garanzia di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento: non è dunque, come talvolta viene semplificato, una “commissione di maggioranza”.

Alla sua costituzione (settembre 2023), il presidente della Camera aveva nominato, tra gli altri, i deputati Carmela Auriemma (M5S), Francesco Battistoni (Forza Italia), Francesco Emilio Borrelli (AVS), Gerolamo Cangiano (Fratelli d’Italia), Andrea Dara (Lega), Maria Chiara Gadda (Azione-Italia Viva), Carla Giuliano (M5S), Dario Iaia (FdI), Gianni Lampis (FdI), Eliana Longi (FdI), Franco Manes (Misto-Minoranze linguistiche), Maria Stefania Marino (PD), Jacopo Morrone (Lega), Calogero Pisano (Noi Moderati), Francesco Maria Rubano (Forza Italia), Marco Sarracino (PD), Rachele Silvestri (FdI) e Marco Simiani (PD).
Alla presidenza è stato eletto Jacopo Morrone (Lega); vicepresidenti Gerolamo Cangiano (FdI) e Francesco Emilio Borrelli (AVS); segretari Dario Iaia (FdI) e Marco Simiani (PD). Nel corso della legislatura la composizione ha subìto alcune variazioni: tra queste, nella primavera 2026 il senatore Giorgio Maria Bergesio (Lega) è subentrato alla senatrice Elena Bizzotto, nominata sottosegretaria di Governo.
Non è stato possibile, nel tempo a disposizione per questa verifica, ricostruire l’elenco aggiornato e completo dei 18 senatori componenti al momento della presentazione della proposta sull’agroalimentare: il dato sopra riportato copre con certezza la sola componente della Camera all’atto della costituzione, più le variazioni pubblicamente documentate.

La Commissione ha già trasmesso al Parlamento due relazioni annuali sulla propria attività (Doc. XXIII n. 6, relativa al primo anno, e Doc. XXIII n. 14, relativa al periodo dicembre 2024-dicembre 2025, presentata a Bergamo nell’aprile 2026), a testimonianza di un lavoro che si è sviluppato su più filoni — dal traffico di rifiuti alla Terra dei Fuochi, dalle agromafie ai rifiuti tessili — di cui la proposta sulle frodi agroalimentari rappresenta uno degli approfondimenti più recenti.

Una fotografia, non ancora un atto vincolante

La proposta di relazione arriva in un momento in cui il legislatore ha già rafforzato il quadro sanzionatorio e la Commissione d’inchiesta prova a tracciare una strategia più ampia, fondata su controlli coordinati, interoperabilità delle banche dati, tracciabilità e cooperazione internazionale.
Il documento può quindi essere letto, oggi, come una fotografia delle criticità individuate e delle soluzioni che la Commissione propone di mettere sul tavolo — non ancora come un atto legislativo vincolante. Il tema, però, è destinato a restare centrale: dietro la difesa di una DOP, di una bottiglia d’olio o di una conserva di pomodoro non c’è soltanto il diritto del consumatore a sapere cosa acquista, ma anche la possibilità, per un’agricoltura e un’industria alimentare fondate su qualità e tracciabilità, di competere in un mercato sempre più globale — a condizione, ricordano i giuristi, che gli strumenti scelti per proteggerle siano scritti in modo sufficientemente chiaro da reggere alla prova dei tribunali.


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