per il Tribunale l’impresa non poteva fermare il cantiere


Un’impresa che aveva accettato di eseguire un intervento
mediante sconto in fattura poteva abbandonare il cantiere una volta
diventata difficile la monetizzazione del credito?

È una domanda ricorrente che riguarda una delle fasi più
problematiche della stagione dei bonus edilizi e in particolare del
Superbonus, quando la progressiva contrazione del mercato delle
cessioni aveva messo in difficoltà numerose imprese e lasciato
incompleti molti interventi.

Sul tema offre indicazioni interessanti il Tribunale di Ascoli
Piceno che, con ordinanza del 1°
settembre 2026, resa nel procedimento R.G. n.
161/2025
, si è pronunciato sul ricorso ex art. 700
c.p.c. presentato da un condominio nei confronti dell’impresa
incaricata di lavori di efficientamento energetico.

La decisione affronta il rapporto tra crisi della cessione dei
crediti, rischio d’impresa e obblighi dell’appaltatore. Si tratta,
va precisato, di un provvedimento cautelare, sicché le valutazioni
del giudice sono formulate nei limiti della cognizione sommaria
propria di questa fase.

Appalto Superbonus con sconto in fattura: perché l’impresa aveva
fermato i lavori

La controversia nasce da un contratto di appalto stipulato nel
settembre 2021. Il condominio aveva affidato all’impresa lavori di
efficientamento energetico per 1.050.000 euro, prevedendo lo sconto
in fattura ai sensi dell’art. 121 del Decreto-Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio).

I lavori erano iniziati nello stesso mese, ma nel luglio 2022
l’impresa li aveva sospesi per le difficoltà incontrate nella
monetizzazione dei crediti fiscali. Nonostante le successive
diffide, le lavorazioni non erano più riprese e il cantiere non era
stato liberato. Nel giugno 2024 era stata inoltre depositata la
comunicazione di fine lavori e chiusa la pratica edilizia, mentre
sull’edificio erano rimasti ponteggi, attrezzature e materiali.

Il condominio aveva quindi chiesto al Tribunale di accertare la
risoluzione del contratto e di ordinare la restituzione del
fabbricato e la rimozione del cantiere, evidenziando infiltrazioni,
degrado delle opere incomplete e rischi derivanti dalla prolungata
permanenza delle strutture provvisionali.

L’impresa sosteneva invece che il blocco della circolazione dei
crediti fiscali, conseguente alle modifiche normative sul
Superbonus, avesse alterato l’equilibrio economico dell’operazione
fino a rendere insostenibile la prosecuzione dei lavori.

Il blocco della cessione del credito giustifica la sospensione dei
lavori?

Il Tribunale ritiene di no, almeno sulla base degli elementi
acquisiti nella fase cautelare.

La CTU aveva accertato che una parte rilevante delle opere non
era stata ultimata e che sul fabbricato erano rimasti lavorazioni
incomplete, opere provvisionali, materiali e attrezzature. Erano
emersi anche fenomeni infiltrativi e di umidità in diverse unità
immobiliari.

Ma il passaggio più interessante riguarda proprio la
giustificazione dello stop.

Secondo il giudice, le difficoltà nella monetizzazione dei
crediti da Superbonus non erano sufficienti, di per sé, a
legittimare la sospensione. Al momento della stipula l’appaltatrice
conosceva le scadenze dell’agevolazione e, secondo la ricostruzione
del Tribunale, le successive proroghe avrebbero comunque consentito
di completare le opere entro un orizzonte assai più ampio di quello
contrattualmente previsto, in un contesto di aliquote che il
giudice reputa, sino a quel momento, non tali da alterare l’assetto
economico originariamente pattuito. Va segnalato per completezza
che la ricostruzione delle percentuali contenuta nell’ordinanza non
tiene conto della riduzione al 90% disposta per il 2023 dal
Decreto-Legge n. 176/2022 (Aiuti-quater), convertito dalla Legge n.
6/2023, circostanza che non incide però sulla tenuta del
ragionamento, fondato sull’ampiezza del margine temporale
disponibile.

Il giudice non nega che il mutamento del quadro normativo e
finanziario dei bonus edilizi abbia potuto incidere sull’equilibrio
economico dell’operazione. Esclude però che da ciò discendesse
automaticamente il diritto di interrompere le prestazioni.

Per il Tribunale la sopravvenuta maggiore onerosità o la minore
convenienza dell’operazione, quando dipendono dal mutamento del
mercato di riferimento, rientrano nel rischio imprenditoriale di
chi ha assunto obbligazioni a prezzo determinato, e non legittimano
di per sé la sospensione unilaterale delle prestazioni dovute.

Ponteggio non rimosso per anni: quando il cantiere fermo diventa un
danno risarcibile

La seconda questione affrontata dal Tribunale riguarda il
periculum in mora, necessario per concedere la tutela
d’urgenza.

La CTU non aveva riscontrato un rischio immediato di crollo del
ponteggio né danni irreversibili alla stabilità dell’edificio.
Aveva però evidenziato un progressivo degrado, con corrosione di
elementi dell’impalcatura, deterioramento dei teli protettivi e
materiali e residui che ostacolavano il deflusso delle acque
meteoriche, oltre a infiltrazioni e umidità in più
appartamenti.

Soprattutto, la permanenza dell’impalcatura era stata
individuata come un fattore capace di accentuare nel tempo
infiltrazioni e umidità. In assenza della ripresa dei lavori,
secondo il CTU il ponteggio avrebbe dovuto essere rimosso
rapidamente per impedire il protrarsi e l’aggravarsi dei danni.

Per il Tribunale, quindi, l’urgenza non dipendeva dall’esistenza
di un pericolo immediato di crollo, ma dal progressivo aggravamento
di una situazione già compromessa.

È un passaggio significativo, perché un cantiere fermo non
produce necessariamente soltanto conseguenze economiche risarcibili
successivamente. Se strutture destinate a essere provvisorie
rimangono installate per anni, si deteriorano e contribuiscono a
peggiorare le condizioni dell’immobile, il trascorrere del tempo
diventa esso stesso un fattore di rischio.

Il mantenimento “sine die” di un ponteggio degradato e di un
cantiere arrestato configura così, secondo il giudice, un
pregiudizio attuale e continuativo che giustifica la tutela
cautelare.

Rimozione del ponteggio e penalità di mora: cosa ha ordinato il
Tribunale

Il Tribunale accoglie il ricorso e ordina all’impresa di
rimuovere entro 30 giorni ponteggio, teli protettivi, attrezzature
e materiali ancora presenti, nonché di liberare terrazzi, coperture
e parti comuni dai residui che ostacolano il corretto deflusso
delle acque. All’ordine il giudice affianca una penalità di mora ai
sensi dell’art. 614-bis c.p.c., quantificata in 200 euro per ogni
giorno di ritardo a decorrere dalla scadenza del termine, a fronte
dei 500 euro richiesti dal condominio. Va precisato che il
provvedimento non dichiara la risoluzione del contratto, domanda
che resta affidata al giudizio di merito, ma si limita a una misura
conservativa e inibitoria diretta a eliminare la situazione
materiale di pregiudizio.

La decisione permette oggi di tornare su una questione centrale
negli appalti Superbonus: cosa avrebbe potuto fare l’impresa quando
il meccanismo finanziario sul quale aveva costruito l’operazione
aveva smesso di funzionare?

L’ordinanza non afferma che la crisi della cessione fosse
irrilevante. Ammette che il mutamento del mercato potesse incidere
sull’equilibrio economico dell’intervento, ma esclude che questo
producesse automaticamente il diritto di sospendere le
prestazioni.

Una cosa era, infatti, spiegare perché l’impresa si fosse
trovata in difficoltà; altra cosa era stabilire se avesse il
diritto di fermare i lavori.

Per rispondere alla seconda domanda occorre tornare innanzitutto
al contratto: agli obblighi assunti, alle clausole sullo sconto in
fattura e sulla cessione del credito, alle eventuali condizioni
relative alla monetizzazione e, più in generale, alla distribuzione
del rischio economico tra le parti.

È questa la chiave con cui leggere oggi la decisione: il blocco
dei crediti poteva spiegare perché un cantiere Superbonus si fosse
fermato, ma non bastava, da solo, a stabilire che l’impresa avesse
il diritto di fermarlo.

Nel caso esaminato, il Tribunale non ha individuato una causa
giuridicamente idonea a giustificare quella sospensione. E il
protrarsi dello stop aveva determinato un problema ulteriore,
perché il cantiere, rimasto incompleto per anni, era diventato esso
stesso fonte di un pregiudizio che richiedeva un intervento
immediato.

Cantiere fermo e crediti bloccati: le domande più frequenti

Un’impresa può sospendere i lavori se non riesce a cedere il
credito Superbonus?

Secondo il Tribunale di Ascoli Piceno no, almeno in sede
cautelare. La difficoltà di monetizzare i crediti rientra nel
rischio imprenditoriale di chi ha assunto obbligazioni a prezzo
determinato e non legittima di per sé l’arresto unilaterale delle
prestazioni.

Cosa può fare un condominio se l’impresa ha abbandonato il
cantiere con i ponteggi montati?

Può chiedere in via d’urgenza, con ricorso ex art. 700 c.p.c.,
la rimozione delle opere provvisionali e dei materiali. Il giudice
può accompagnare l’ordine con una penalità di mora ai sensi
dell’art. 614-bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo.

Serve un rischio di crollo per ottenere la rimozione del
ponteggio?

No. Nel caso deciso il consulente aveva escluso il crollo
imminente, ma il periculum è stato ravvisato nel progressivo
aggravarsi di infiltrazioni e degrado legato alla permanenza
dell’impalcatura.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere strutturista esperto in agevolazioni edilizie e perizie
tecniche
www.cristianangeli.it

© Riproduzione riservata

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