Con la sentenza del 3 settembre 2026 causa C-60/25 (Livronsa), la Corte di Giustizia si è espressa sul rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte d’appello di Cagliari affermando che l’art. 101 TFUE e l’art. 16 del regolamento n. 1/2003 devono essere interpretati nel senso che la decisione della Commissione relativa alla manipolazione dell’Euribor non si propaga automaticamente ai contratti di mutuo che richiamano quel parametro.
1. – La questione oggetto del rinvio pregiudiziale
Con ordinanza del 24 gennaio 2025 (oggetto di un nostro precedente commento a cui si rinvia “Euribor manipolato e contratti di mutuo: la questione alla Corte di Giustizia UE”) la Corte d’appello di Cagliari ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia chiedendo in sostanza se “l’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 debbano essere interpretati nel senso che la decisione con la quale la Commissione ha accertato l’esistenza di un’intesa vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e ha constatato la manipolazione di un tasso di interesse di riferimento su un mercato specifico, da un lato, comporta la nullità di pieno diritto di qualsiasi clausola di un contratto che faccia riferimento a tale tasso di interesse, indipendentemente dal mercato interessato e dai soggetti coinvolti in tale intesa e, dall’altro, deve, quanto meno, essere presa in considerazione dai giudici nazionali chiamati a statuire sulla validità di una clausola siffatta”.
Con la sentenza in commento la Corte di Giustizia ha stabilito i limiti di operatività della nullità prevista dall’art. 101, paragrafo 2, TFUE.
In forza di una consolidata giurisprudenza, ricorda la CGUE, la nullità prevista dall’articolo
101, paragrafo 2, TFUE, qualora i presupposti di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE siano soddisfatti e l’accordo di cui trattasi non possa giustificare la concessione di un’esenzione a norma dell’articolo 101, paragrafo 3, TFUE, “la nullità prevista dal paragrafo 2 del medesimo articolo, che può essere invocata da tutti, deve obbligatoriamente essere dichiarata dal giudice… la nullità ha carattere assoluto, essa può incidere su tutti gli effetti, passati o futuri, dell’accordo in questione”.
Ciò detto la Corte ha però precisato che tale nullità riguarda solo le clausole contrattuali dell’accordo in
questione che sono incompatibili con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Le conseguenze di tale nullità per tutti gli altri elementi di tale accordo o per altri obblighi che ne derivano non rientrano nella sfera di applicazione del diritto dell’Unione.
Spetta quindi, dice la Corte, ai giudici nazionali valutare, secondo il diritto del loro Stato membro di appartenenza, la portata e le conseguenze, per l’insieme dei rapporti contrattuali, di un eventuale divieto di talune clausole ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
Pertanto, afferma la CGUE, “la nullità di pieno diritto, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 2, TFUE, di un accordo contrario all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e oggetto di una decisione della Commissione non può comportare la nullità delle clausole di un contratto che sia stato concluso da soggetti terzi rispetto alle imprese che hanno partecipato all’accordo suddetto e che riguardi un prodotto proprio di un mercato distinto da quello identificato dalla Commissione come pertinente”.
Secondo una giurisprudenza costante, ricorda la Corte, quando i giudici nazionali si pronunciano su
accordi che sono oggetto di una decisione della Commissione adottata in applicazione dell’articolo
101, paragrafo 1, TFUE, “essi non possono adottare decisioni che si pongano in contrasto con quest’ultima.
Tale giurisprudenza, ora codificata nell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, si basa sull’applicazione coerente delle regole di concorrenza e sul principio generale di certezza del diritto.
Ne consegue che: “pur risultando dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 che, quando un giudice nazionale è chiamato a statuire su accordi, decisioni o pratiche rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE o dell’articolo 102 TFUE che sono già oggetto o possono essere oggetto di una decisione della Commissione, esso deve astenersi dall’adottare o evitare di adottare decisioni in contrasto con tale decisione della Commissione, quest’ultima
decisione vincola però i giudici nazionali soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione che sono state constatate nella decisione stessa”.
Nel caso di specie, dalle informazioni di cui dispone la Corte, risulta che la clausola contrattuale
in discussione nel procedimento principale, la quale si limita a rinviare al tasso Euribor come
parametro pertinente nella determinazione del tasso d’interesse variabile applicabile a un mutuo
fondiario concesso a un consumatore, non è un elemento costitutivo delle violazioni dell’articolo 101,
paragrafo 1, TFUE constatate nelle decisioni EIRD.
Inoltre, afferma la Corte, non si può ritenere che il contratto di mutuo, di cui tale clausola fa parte, sia stato concluso al fine di attuare o di dare effetto agli accordi anticoncorrenziali constatati e vietati dalla Commissione in tali decisioni.
Ne consegue, secondo la CGUE, “che la manipolazione del tasso Euribor constatata dalla Commissione, nelle decisioni EIRD, deve ritenersi dimostrata, per quanto riguarda il mercato dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro e le banche coinvolte nell’intesa sanzionata. Per contro … poiché l’infrazione di cui trattasi in tali decisioni è stata qualificata come restrizione della concorrenza per oggetto, i comportamenti considerati dalla Commissione contrari all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non consentono, di per sé soli, di concludere che vi siano stati effetti precisi sul livello del tasso summenzionato. Inoltre, dette decisioni riguardano il solo mercato dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro, distinto da quello in cui rientra il contratto di cui trattasi nel procedimento principale”.
Date tali circostanze, conclude la Corte, non si può inferire dall’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 che, tenuto conto delle decisioni EIRD, il giudice investito di una domanda diretta a far dichiarare la nullità di una clausola di un contratto di mutuo come quella di cui al procedimento principale sia tenuto a concludere per l’invalidità di tale clausola sulla base della disposizione suddetta.
2. – Il principio di diritto espresso dalla Corte.
La Corte di Giustizia ha quindi espresso il seguente principio di diritto: “L’articolo 101, paragrafo 2, TFUE e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101] e [102 TFUE], devono essere interpretati nel senso che: la decisione mediante la quale la Commissione europea ha accertato l’esistenza di un’intesa vietata dall’articolo 101, paragrafo 1, TFUE ed ha constatato la manipolazione di un tasso d’interesse di riferimento su un mercato specifico, da un lato, non comporta la nullità di pieno diritto di qualsiasi clausola di un contratto facente riferimento a tale tasso di interesse qualora tale contratto rientri in un mercato distinto e le parti di detto contratto non abbiano partecipato all’intesa e, dall’altro, deve essere presa in considerazione da un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sulla validità di una clausola siffatta soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell’infrazione constatate nella decisione di cui sopra, cosicché, qualora detta clausola non sia un elemento costitutivo di tale infrazione e il contratto in cui essa si inserisce non sia stato concluso per attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale oggetto di detta decisione, il quale afferisce ad un mercato distinto da quello in cui rientra tale contratto, la decisione in parola non può condurre all’invalidità di una clausola siffatta”.
Sullo stesso argomento leggi anche “Validità del mutuo indicizzato all’indice Euribor e intese restrittive della concorrenza”
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link





